La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Premesso che: con decreto del Presidente della giunta regionale della Calabria n. 322 del 25 novembre 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Serie generale - n. 131 del 25 novembre 2019, sono stati convocati per il giorno 26 gennaio 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria; Premesso che: con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 190 del 2 dicembre 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Serie generale - n. 404 del 7 dicembre 2019, sono stati convocati per il giorno 26 gennaio 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna; Visti: a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni; d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale»; f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario»; g) la legge regionale della Calabria 7 febbraio 2005, n. 1, recante «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale», con le modifiche e le integrazioni di cui alle leggi regionali 6 febbraio 2010, n. 4, 12 febbraio 2010, n. 6, 28 maggio 2010, n. 12, 29 dicembre 2010, n. 34, 6 giugno 2014, n. 8 e 12 settembre 2014, n. 19; h) lo Statuto della Regione Calabria approvato con legge statutaria regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni; i) la legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n. 21, recante «Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale», con le modifiche apportate dalla legge regionale 6 novembre 2019, n. 23; j) lo Statuto della Regione Emilia-Romagna approvato con legge statutaria regionale n. 13 del 31 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108; Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Calabria e Emilia-Romagna indette per il giorno 26 gennaio 2020, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalle consultazioni. 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1. 3. Le trasmissioni RAI relative alle presenti consultazioni elettorali, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della testata giornalistica regionale.