Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.1092,   nonche'
dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                 Accollo del debito d'imposta altrui 
                     e divieto di compensazione 
 
  1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8,  comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta  altrui,  procede
al relativo pagamento secondo le  modalita'  previste  dalle  diverse
disposizioni normative vigenti. 
  2. Per il  pagamento,  in  ogni  caso,  e'  escluso  l'utilizzo  in
compensazione di crediti dell'accollante. 
  3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano  come  non
avvenuti a tutti gli effetti di legge. In  tale  eventualita',  ferme
restando  le  ulteriori  conseguenze  previste   dalle   disposizioni
normative vigenti, si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  4. Con atti di recupero da notificare, a pena di  decadenza,  entro
il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui  e'  stata
presentatala delega di pagamento, sono irrogate: 
    a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi  4  o
5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471; 
    b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  recuperando  l'importo
di cui al comma 3 ((del presente articolo)) e i  relativi  interessi.
Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi  l'accollante  e'
coobbligato in solido. 
  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
adottate le modalita' tecniche necessarie  per  attuare  il  presente
articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 8
          della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
          di statuto dei diritti del contribuente): 
                «Art. 8 (Tutela dell'integrita' patrimoniale).  -  1.
          Omissis. 
                2. E' ammesso l'accollo del debito  d'imposta  altrui
          senza liberazione del contribuente originario. 
                3. Le disposizioni tributarie non  possono  stabilire
          ne' prorogare  termini  di  prescrizione  oltre  il  limite
          ordinario stabilito dal codice civile. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 13 (Ritardati od omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
          esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  i
          versamenti  in  acconto,   i   versamenti   periodici,   il
          versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione, detratto in  questi  casi  l'ammontare
          dei  versamenti  periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
          effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa  pari  al
          trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
          in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
          rilevati in sede di controllo della dichiarazione  annuale,
          risulti  una  maggiore  imposta  o  una  minore   eccedenza
          detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo  non
          superiore a novanta giorni, la sanzione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  ridotta  alla  meta'.   Salva   l'applicazione
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, per i versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non
          superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al  secondo
          periodo e' ulteriormente ridotta a un  importo  pari  a  un
          quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
                2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei  casi
          di  liquidazione  della  maggior  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 36-bis e 36-ter del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   ai   sensi
          dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                3. Fuori dei casi di tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
                4. Nel caso di  utilizzo  di  un'eccedenza  o  di  un
          credito d'imposta esistenti in misura  superiore  a  quella
          spettante o  in  violazione  delle  modalita'  di  utilizzo
          previste   dalle   leggi   vigenti   si   applica,    salva
          l'applicazione di disposizioni speciali, la  sanzione  pari
          al trenta per cento del credito utilizzato. 
                5. Nel caso di utilizzo in compensazione  di  crediti
          inesistenti  per  il  pagamento  delle  somme   dovute   e'
          applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
          misura dei crediti stessi. Per  le  sanzioni  previste  nel
          presente comma, in nessun caso si  applica  la  definizione
          agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17,  comma
          2, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472.  Si
          intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
          in tutto o in parte, il presupposto costitutivo  e  la  cui
          inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
          agli articoli 36-bis e 36-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633. 
                6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo  11,  comma
          7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
          dalla   dichiarazione   annuale   dell'ente   o    societa'
          controllante ovvero delle societa' controllate,  compensate
          in tutto o in parte con somme che avrebbero  dovuto  essere
          versate dalle altre  societa'  controllate  o  dall'ente  o
          societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, si applica la sanzione  di  cui  al  comma  1
          quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del  medesimo
          decreto e' presentata oltre il termine  di  novanta  giorni
          dalla  scadenza  del   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione annuale. 
                7. Le sanzioni previste nel presente articolo non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.».