IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed in particolare  gli  articoli  142  e
143; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 35  e
36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo  28  che  istituisce,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e  per  la  tutela  del
territorio e del  mare  del  21  maggio  2010,  n.  123,  concernente
regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS
e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma  dell'articolo
28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la legge 28 giugno 2016,  n.  132,  recante  istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione  n.  1497/2007  del  18
dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle
perdite per i sistemi  di  protezione  antincendio  fissi  contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione  n.  1516/2007  del  19
dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle
perdite   per   le   apparecchiature   fisse    di    refrigerazione,
condizionamento d'aria  e  pompe  di  calore  contenenti  taluni  gas
fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  304/2008  della  Commissione  del  2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione  delle  imprese  e  del
personale per  quanto  concerne  gli  impianti  fissi  di  protezione
antincendio e gli  estintori  contenenti  taluni  gas  fluorurati  ad
effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  306/2008  della  Commissione  del  2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione del  personale  addetto
al recupero di taluni solventi a base di gas  fluorurati  ad  effetto
serra dalle apparecchiature; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  307/2008  della  Commissione  del  2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi  per  i  programmi  di
formazione e le condizioni  per  il  riconoscimento  reciproco  degli
attestati  di  formazione  del  personale  per  quanto  concerne  gli
impianti di condizionamento d'aria in determinati  veicoli  a  motore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  2012,
n. 43, di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su  taluni  gas
fluorurati ad  effetto  serra,  anche  con  riferimento  ai  predetti
regolamenti (CE) di esecuzione, ove necessario; 
  Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto  serra  e
che abroga  il  regolamento  (CE)  n.  842/2006,  ed  in  particolare
l'articolo 26 che individua nel 1° gennaio 2015 il termine dal  quale
ha  effetto  l'abrogazione  del  regolamento  (CE)  n.   842/2006   e
stabilisce che resta in vigore l'applicazione dei regolamenti (CE) di
esecuzione n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n.
303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008,  n.  307/2008  e  n.
308/2008, fino all'abrogazione degli stessi mediante atti delegati  o
di esecuzione adottati dalla Commissione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1191/2014   della
Commissione,  del  30  ottobre  2014,  cosi'  come   modificato   dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375  della  Commissione  del  25
luglio 2017, recante il formato e le modalita' di trasmissione  della
relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  su  taluni  gas  fluorurati  ad
effetto serra, che ha abrogato e sostituito il  regolamento  (CE)  n.
1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2068   della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma  del  regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,  il  formato
delle etichette per i prodotti e le  apparecchiature  che  contengono
gas fluorurati a effetto serra,  che  ha  abrogato  e  sostituito  il
regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2067   della
Commissione,  del  17  novembre  2015,  recante,  in  conformita'  al
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della certificazione delle persone fisiche  per  quanto  concerne  le
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento  d'aria,  le
pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e  rimorchi
frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la
certificazione delle imprese per quanto concerne  le  apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di  calore
fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, che  ha  abrogato  e
sostituito il regolamento (CE) n. 303/2008 della  Commissione  del  2
aprile 2008; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2066   della
Commissione del 17 novembre 2015 recante,  a  norma  del  regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i  requisiti
minimi  e  le  condizioni  per  il  riconoscimento  reciproco   della
certificazione  delle  persone  fisiche  addette   all'installazione,
assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero  di
gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici  fissi,  che
ha abrogato e  sostituito  il  regolamento  (CE)  n.  305/2008  della
Commissione del 2 aprile 2008; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2065   della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma  del  regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,  il  formato
della notifica dei programmi di  formazione  e  certificazione  degli
Stati membri, che ha abrogato e sostituito  il  regolamento  (CE)  n.
308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2016/879   della
Commissione,  del  2  giugno  2016,  che  stabilisce,  a  sensi   del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
modalita' dettagliate relative alla dichiarazione di  conformita'  al
momento   dell'immissione   sul   mercato   di   apparecchiature   di
refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe  di  calore  caricate
con idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte di un
organismo di controllo indipendente; 
  Vista la legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale, come modificato dal decreto  legislativo
13 agosto 2010 n. 155; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare  l'articolo
4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n. 765/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che  pone  norme
in materia di accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto
riguarda  la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
regolamento (CEE) n. 339/93; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018; 
  Uditi i pareri interlocutorio e definitivo del Consiglio di  Stato,
espressi  dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
rispettivamente nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del  6  settembre
2018; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 novembre 2018; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita'  di  attuazione  del
regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione
della Commissione europea, ed in particolare: 
    a) individua le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  6,
paragrafo  2,  secondo  periodo,  e  paragrafo  3,   terzo   periodo,
all'articolo  9,  all'articolo  11,  paragrafo  3,  all'articolo  15,
paragrafo  4,  all'articolo  17,  paragrafo  4,  e  all'articolo  19,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014; 
    b) individua gli organismi di controllo  indipendenti  competenti
per le procedure di verifica di cui all'articolo 14, paragrafo  2,  e
all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014; 
    c) individua le procedure per la designazione degli organismi  di
certificazione delle persone fisiche e delle  imprese,  di  cui  agli
articoli 7 e 8 del regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2067,  agli
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4  e
5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e  5
del regolamento (CE) n. 306/2008; 
    d) individua le procedure per la certificazione  degli  organismi
di attestazione  di  cui  all'articolo  1  del  regolamento  (CE)  n.
307/2008; 
    e) stabilisce le modalita' di riconoscimento  dei  certificati  e
attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri; 
    f) disciplina il registro telematico nazionale  delle  persone  e
delle imprese certificate,  che  assicura  a  tutti  i  soggetti,  la
pubblicita' notizia delle informazioni sulle  attivita'  disciplinate
dal  presente  decreto,  nonche'  la  trasparenza   delle   attivita'
medesime; 
    g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per
la raccolta e  la  conservazione  delle  informazioni  relative  alle
vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature  di
cui all'articolo 6 del regolamento (UE)  n.  517/2014,  nonche'  alle
attivita'   di    installazione,    manutenzione,    riparazione    e
smantellamento di dette apparecchiature; 
    h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui
all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di
dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione
del regolamento medesimo; 
    i)  disciplina  l'etichettatura  delle  apparecchiature  di   cui
all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive dell'Unione  europea  vengono  forniti
          gli  estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il  testo  degli  articoli  142  e  143  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  aprile
          1998, n. 92, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 142 (Competenze  dello  Stato).  -  1.  Ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, lettera  a),  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, sono conservati allo Stato  le  funzioni  e  i
          compiti amministrativi inerenti a: 
                a) i rapporti internazionali e il  coordinamento  dei
          rapporti con l'Unione  europea  in  materia  di  formazione
          professionale,  nonche'  gli  interventi   preordinati   ad
          assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli  obblighi
          contratti nella stessa materia a livello  internazionale  o
          delle Comunita'; 
                b) l'indirizzo  e  il  coordinamento  e  le  connesse
          attivita' strumentali di acquisizione  ed  elaborazione  di
          dati e  informazioni,  utilizzando  a  tal  fine  anche  il
          Sistema  informativo  lavoro  previsto  dall'art.  11   del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; 
                c) l'individuazione degli standard  delle  qualifiche
          professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore
          e  dei  crediti  formativi  e  delle  loro   modalita'   di
          certificazione, in coerenza con quanto  disposto  dall'art.
          17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; 
                d)  la   definizione   dei   requisiti   minimi   per
          l'accreditamento  delle   strutture   che   gestiscono   la
          formazione professionale; 
                e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  in  materia  di  apprendistato,  tirocini,
          formazione continua, contratti di formazione-lavoro; 
                f) le funzioni statali previste dal decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236,  in  particolare  per  quanto
          concerne la formazione continua, l'analisi  dei  fabbisogni
          formativi e  tutto  quanto  connesso  alla  ripartizione  e
          gestione del Fondo per l'occupazione; 
                g) il finanziamento  delle  attivita'  formative  del
          personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza
          tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo; 
                h) l'istituzione e il finanziamento delle  iniziative
          di  formazione  professionale   dei   lavoratori   italiani
          all'estero; 
                i)  l'istituzione  e  l'autorizzazione  di  attivita'
          formative idonee per  il  conseguimento  di  un  titolo  di
          studio  o  diploma  di  istruzione  secondaria   superiore,
          universitaria o postuniversitaria, ai  sensi  dell'art.  8,
          comma 3, della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  e  in
          particolare dei corsi  integrativi  di  cui  all'art.  191,
          comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
                l) la formazione  professionale  svolta  dalle  Forze
          armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati  e,
          in genere, dalle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti. 
              2. In ordine alle competenze  mantenute  in  capo  allo
          Stato dal comma 1  del  presente  articolo,  ad  esclusione
          della lettera  l),  la  Conferenza  Stato-regioni  esercita
          funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono  svolti
          altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa,  i
          seguenti compiti e funzioni: 
                a)  la  definizione  degli  obiettivi  generali   del
          sistema  complessivo  della  formazione  professionale,  in
          accordo con le politiche comunitarie; 
                b) la definizione dei  criteri  e  parametri  per  la
          valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della
          sua coerenza rispetto agli obiettivi di  cui  alla  lettera
          a); 
                c) l'approvazione e presentazione  al  Parlamento  di
          una relazione  annuale  sullo  stato  e  sulle  prospettive
          dell'attivita' di formazione professionale, sulla  base  di
          quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL; 
                d) la definizione, in sede di  Conferenza  unificata,
          ai sensi del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
          dei  programmi  operativi  multiregionali   di   formazione
          professionale di rilevanza strategica per lo  sviluppo  del
          paese. 
              3.  Permangono  immutati  i  compiti  e   le   funzioni
          esercitati   dallo   Stato   in   ordine   agli    istituti
          professionali di cui al regio decreto 29  agosto  1941,  n.
          1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68  a  71  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.». 
              «Art.  143  (Conferimenti  alle  regioni).  -  1.  Sono
          conferiti alle regioni, secondo le modalita'  e  le  regole
          fissate  dall'art.  145  tutte  le  funzioni  e  i  compiti
          amministrativi nella  materia  "formazione  professionale",
          salvo quelli espressamente mantenuti allo  Stato  dall'art.
          142. Spetta alla Conferenza  Stato-regioni  la  definizione
          degli interventi di armonizzazione tra obiettivi  nazionali
          e regionali del sistema. 
              2. Al fine di assicurare l'integrazione  tra  politiche
          formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai
          sensi dell'art. 14, comma 1,  lettera  i),  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni  ad
          essa trasferite in materia di formazione professionale.». 
              Il testo degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,  n.
          203, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio. 
              2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
                a)  individuazione,  conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri,
          della Convenzione di  Washington  (CITES)  e  dei  relativi
          regolamenti   comunitari,   della   difesa   del   mare   e
          dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale; 
                b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
          siti inquinati; tutela delle  risorse  idriche  e  relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
                c) promozione di politiche  di  sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                c-bis)  politiche  di   promozione   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                c-ter) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati; 
                d)  sorveglianza,  monitoraggio  e   recupero   delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
                e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
          valori naturali e ambientali. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b) della legge  15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale.». 
              «Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e  di  vigilanza
          del Ministro). -  1.  Al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e'  attribuita  la  titolarita'  dei
          poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4  e  14
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  nonche'  la  titolarita'  del   potere   di
          vigilanza con riferimento  all'Agenzia  per  la  protezione
          dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  (APAT),  ai  sensi
          degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  2002,  n.
          207, e all'Istituto centrale per la  ricerca  applicata  al
          mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          si provvede  a  ridefinire  i  compiti  e  l'organizzazione
          dell'ICRAM. 
              1-bis. Nei  processi  di  elaborazione  degli  atti  di
          programmazione del Governo aventi rilevanza  ambientale  e'
          garantita la partecipazione del Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio.». 
              - Il testo dell'art. 28  del  decreto-legge  25  giugno
          2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  giugno
          2008, n. 147, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali). - 1. E'  istituito,  sotto  la
          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
          per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo, sono soppressi. 
              2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le
          funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,
          trasferite all'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca   ambientale,   che   ne   assicura   l'adempimento
          nell'ambito dei compiti e delle attivita' di  cui  all'art.
          2,  comma  6,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 10  luglio  2014,  n.
          142. A tal  fine,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale procede al  conseguente  adeguamento  statutario
          della propria struttura organizzativa. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  "Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
          e  "Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
          n. 90, provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112,  recante  disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 2008, n. 195, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela
          del territorio e del  mare  del  21  maggio  2010,  n.  123
          (Regolamento   recante   norme   concernenti   la   fusione
          dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM  in  un  unico  istituto,
          denominato  Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 2010, n. 179. 
              - La legge 28 giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  e
          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          18 luglio 2016, n. 166. 
              - Il regolamento (CE) della  Commissione  n.  1497/2007
          del 18 dicembre 2007, che stabilisce i  requisiti  standard
          di controllo delle perdite  per  i  sistemi  di  protezione
          antincendio  fissi  contenenti  taluni  gas  fluorurati  ad
          effetto serra e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  19  dicembre
          2007, n. L 333. 
              - Il regolamento (CE) della  Commissione  n.  1516/2007
          del 19 dicembre 2007, che stabilisce i  requisiti  standard
          di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse  di
          refrigerazione, condizionamento d'aria e  pompe  di  calore
          contenenti  taluni  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335. 
              - Il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del
          2 aprile 2008, che  stabilisce  i  requisiti  minimi  e  le
          condizioni   per   il   riconoscimento   reciproco    della
          certificazione delle imprese e  del  personale  per  quanto
          concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli
          estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92. 
              - Il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del
          2 aprile 2008, che  stabilisce  i  requisiti  minimi  e  le
          condizioni   per   il   riconoscimento   reciproco    della
          certificazione del personale addetto al recupero di  taluni
          solventi a base di gas fluorurati ad  effetto  serra  dalle
          apparecchiature e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008,
          n. L 92. 
              - Il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del
          2 aprile 2008, che stabilisce  i  requisiti  minimi  per  i
          programmi  di   formazione   e   le   condizioni   per   il
          riconoscimento reciproco degli attestati di formazione  del
          personale   per   quanto   concerne   gli    impianti    di
          condizionamento d'aria  in  determinati  veicoli  a  motore
          contenenti  taluni  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
          2012, n. 43 (Attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su
          taluni gas  fluorurati  ad  effetto  serra),  abrogato  dal
          presente  regolamento,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 aprile 2012, n. 93. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  517/2014  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  sui  gas
          fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE)
          n. 842/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2014, n.
          L 150. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014  della
          Commissione, del 30 ottobre 2014 recante il  formato  e  le
          modalita' di trasmissione della relazione di  cui  all'art.
          19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad  effetto  serra
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318. 
              - Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/2068  che
          stabilisce, a norma del regolamento (UE)  n.  517/2014  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  il  formato  delle
          etichette  per  i  prodotti  e   le   apparecchiature   che
          contengono gas fluorurati a effetto serra (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  18  novembre
          2015, n. L 301. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2067  della
          Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in  conformita'
          al regolamento (UE) n. 517/2014 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, i requisiti minimi e le  condizioni  per  il
          riconoscimento reciproco della certificazione delle persone
          fisiche per quanto concerne  le  apparecchiature  fisse  di
          refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di  calore
          fisse e  le  celle  frigorifero  di  autocarri  e  rimorchi
          frigorifero contenenti  gas  fluorurati  a  effetto  serra,
          nonche' per la  certificazione  delle  imprese  per  quanto
          concerne  le  apparecchiature  fisse   di   refrigerazione,
          condizionamento  d'aria  e  le  pompe   di   calore   fisse
          contenenti gas fluorurati a  effetto  serra  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066  della
          Commissione del 17  novembre  2015  recante,  a  norma  del
          regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, i  requisiti  minimi  e  le  condizioni  per  il
          riconoscimento reciproco della certificazione delle persone
          fisiche     addette     all'installazione,      assistenza,
          manutenzione, riparazione o disattivazione  di  commutatori
          elettrici contenenti gas fluorurati a effetto  serra  o  al
          recupero di gas fluorurati ad effetto serra da  commutatori
          elettrici  fissi,  che  ha   abrogato   e   sostituito   il
          regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile
          2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre  2015,  n.  L
          301. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065  della
          Commissione, del 17 novembre 2015,  recante,  a  norma  del
          regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, il  formato  della  notifica  dei  programmi  di
          formazione e certificazione  degli  Stati  membri,  che  ha
          abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 308/2008 della
          Commissione del 2 aprile 2008 e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          18 novembre 2015, n. L 301. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n.  2016/879  della
          Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del
          regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,    modalita'    dettagliate    relative     alla
          dichiarazione di conformita' al momento dell'immissione sul
          mercato   di   apparecchiature    di    refrigerazione    e
          condizionamento d'aria  e  pompe  di  calore  caricate  con
          idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte
          di un organismo di  controllo  indipendente  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 3 giugno 2016, n. L 146. 
              - La legge 29  dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          gennaio 1994, n. 7, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23
          (Riforma   dell'ordinamento   relativo   alle   camere   di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   in
          attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n.  99)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010, n.
          46. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa - Testo  A)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              -  Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010  n.   155
          (Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE   relativa   alla
          qualita' dell'aria ambiente e per un'aria  piu'  pulita  in
          Europa.)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   15
          settembre 2010, n. 216, S.O. 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio  2009,  n.
          99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia  di  energia)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2009,  n.  176,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al  fine  di
          assicurare  la  pronta  applicazione  del   capo   II   del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi ai  regolamenti  (UE)  n.
          517/2014, (UE) 2015/2067, (CE) n. 304/2008, (UE)  2015/2066
          (CE) n. 306/2008 e (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle
          premesse.