Allegato A (di cui all'articolo 7, comma 1) Requisiti degli organismi di certificazione delle persone fisiche 1. Accreditamento 1.1. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, delle persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero: a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente; b) recupero di gas fluorurati a effetto serra; c) installazione; d) riparazione, manutenzione o assistenza; e) smantellamento. In particolare, devono essere predisposti schemi di valutazione della conformita' specifici per le quattro categorie di certificazione previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067. L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 7 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile). 1.2. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, delle persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' relative alle apparecchiature di protezione antincendio: a) controllo delle perdite dalle apparecchiature gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente; b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; c) installazione; d) manutenzione o riparazione; e) smantellamento. L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 10 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile). 1.3. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, delle persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' relative ai commutatori elettrici: a) installazione; b) assistenza, manutenzione o riparazione; c) disattivazione; d) recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi. L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 4 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile). 1.4. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 306/2008 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 306/2008, delle persone fisiche addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono. L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 306/2008, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 4 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile). 2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario 2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema di valutazione della conformita' per la certificazione del personale che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze del personale richiedente la certificazione, consideri i requisiti specificatamente riportati negli allegati ai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme tecniche connesse. Lo schema puo', ai sensi dell'articolo 5, comma 5, qualificare, previa valutazione, organismi terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale. Tali organismi devono possedere una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale struttura deve essere adeguata per competenze e per risorse all'entita' dell'esercizio delle attivita' richieste. 2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta tensione e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, possono richiedere ad un organismo di cui al punto 1.3 e/o 1.4 di essere qualificati come organismi che provvedono all'organizzazione di prove d'esame, anche per il proprio personale, purche' in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e dal regolamento (CE) n. 306/2008. 2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a: presentazione della domanda di certificazione; esame della documentazione; verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame); rilascio della certificazione; spese extra (vitto, alloggio, spese auto). Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 1.