(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
                                     (di cui all'articolo 8, comma 1) 
 
             Requisiti degli organismi di certificazione 
                            delle imprese 
 
1. Accreditamento 
  1.1.  L'organismo  di   certificazione   delle   imprese   di   cui
all'articolo 7 del regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2067,  deve
essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI  CEI
EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che  certificano  prodotti,
processi  e  servizi  -  ultima  edizione  applicabile),   rilasciato
dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione,  in
base alle disposizioni di  cui  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2015/2067, dei seguenti servizi: 
    installazione,   riparazione,    manutenzione,    assistenza    e
smantellamento   di   apparecchiature   fisse   di    refrigerazione,
condizionamento d'aria  e  pompe  di  calore  contenenti  taluni  gas
fluorurati ad effetto serra. 
  1.2.  L'organismo  di   certificazione   delle   imprese   di   cui
all'articolo 10 del regolamento (CE)  n.  304/2008,  deve  essere  in
possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti,  processi  e
servizi - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo
nazionale di accreditamento  per  la  certificazione,  in  base  alle
disposizioni di cui al regolamento (CE)  n.  304/2008,  dei  seguenti
servizi: 
    installazione,   assistenza,    manutenzione,    riparazione    o
smantellamento   di   apparecchiature   di   protezione   antincendio
contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 
2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario 
  2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto  1  devono  definire
uno schema di valutazione della  conformita'  per  la  certificazione
delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di
procedure/istruzioni atte  a  dimostrare  il  rispetto  dei  seguenti
requisiti specificatamente previsti  dai  pertinenti  regolamenti  di
esecuzione della Commissione europea: 
    a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi dell'articolo
8, comma 1, per le attivita' che richiedono  una  certificazione,  in
numero sufficiente da coprire il volume di attivita' previsto (1) ; 
    b) l'impresa e' in grado di dimostrare che il personale impiegato
nelle  attivita'  per  cui  e'  richiesta  la  certificazione  ha   a
disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. 
  Le imprese in possesso di  certificato  sono  tenute  a  comunicare
all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni
variazione del  numero  del  personale  certificato,  del  volume  di
attivita' e di ogni altra variazione che implichi il mutamento  delle
condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa. 
  2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il
tariffario che intendono applicare per il rilascio  delle  pertinenti
certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a: 
    presentazione della domanda di certificazione; 
    esame della documentazione; 
    verifiche ispettive 
    (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, 
    estensione, sorveglianza, rinnovo); 
    rilascio della certificazione; 
    spese extra (vitto, alloggio, spese auto). 
  Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1. 

(1) Per  volume  di  attivita'  previsto  si  intende  il   fatturato
    specifico  che  non  comprende  quello  generato   dall'eventuale
    acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni
    € 200.000  di  fatturato  specifico  ci  si  deve  aspettare  che
    l'impresa abbia una persona certificata