Allegato B (di cui all'articolo 8, comma 1) Requisiti degli organismi di certificazione delle imprese 1. Accreditamento 1.1. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, dei seguenti servizi: installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. 1.2. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, dei seguenti servizi: installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario 2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema di valutazione della conformita' per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di procedure/istruzioni atte a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea: a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per le attivita' che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attivita' previsto (1) ; b) l'impresa e' in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attivita' per cui e' richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attivita' e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa. 2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a: presentazione della domanda di certificazione; esame della documentazione; verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo); rilascio della certificazione; spese extra (vitto, alloggio, spese auto). Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 1. (1) Per volume di attivita' previsto si intende il fatturato specifico che non comprende quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata