Allegato C (di cui all'articolo 6, comma 1) Requisiti degli organismi di valutazione della conformita' per il rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008. 1. L'organismo di attestazione di formazione delle persone fisiche che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2008 deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformita', in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile) dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 307/2008: all'erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. 2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la valutazione della conformita' che preveda la predisposizione da parte dell'organismo che rilascia l'attestazione di un documento (Progettazione del Corso) che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione, consideri i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.