IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento  e
che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive
2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,    2005/56/CE,    2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi
per la risoluzione degli  enti  creditizi  e  di  talune  imprese  di
investimento nel quadro del meccanismo di  risoluzione  unico  e  del
Fondo di risoluzione unico e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1093/2010; 
  Vista  la  direttiva  2001/24/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  aprile  2001,  in  materia   di   risanamento   e
liquidazione degli enti creditizi; 
  Visto il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  «Testo
unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia»  (T.U.B.)  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/ UE  e  2013/36/UE  e  i  regolamenti
(UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 18 del  decreto  legislativo  180
del 2015; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  181,  recante
«Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385  e  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  in  attuazione  della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
maggio 2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
2002/47/  CE,  2004/25/CE,  2005/56/CE,  2007/36/CE,   2011/35/   UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE)  n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  2013/C  -  216/01
concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle  banche  nel  contesto
della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»); 
  Visti gli esiti degli esercizi di stress condotti  nel  2018  dalla
BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico relativi alla Banca
Carige S.p.A - Cassa di Risparmio di Genova  e  Imperia  (di  seguito
"Banca Carige" o "l'Emittente"), che hanno evidenziato una carenza di
capitale; 
  Vista la mancata approvazione da parte dell'assemblea straordinaria
di Banca Carige, convocata in unica convocazione in data 22  dicembre
2018, della proposta di aumento del capitale sociale per  un  importo
massimo complessivo pari a euro 400 milioni; 
  Considerato che in data 2 gennaio  2019  e'  stata  disposta  dalla
Banca  Centrale  Europea  l'Amministrazione  Straordinaria  di  Banca
Carige, al fine di  assicurare  maggiore  stabilita'  e  coerenza  al
governo della societa' e consentire il proseguimento delle  attivita'
di rafforzamento patrimoniale dell'Istituto. 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte a garantire a Carige misure di sostegno  pubblico,
al fine di  garantire  la  stabilita'  finanziaria  e  assicurare  la
protezione del risparmio; 
  Considerato che gli  strumenti  di  debito  subordinato  emessi  da
Carige, risultano scaduti o estinti, tranne che per lo strumento Tier
2 per un valore nominale di 320 milioni di  euro  sottoscritto  dallo
Schema Volontario di Intervento del Fondo interbancario per la Tutela
dei Depositi e da Banco di Desio e della Brianza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 gennaio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
  il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione 
 
  1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180  e
dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30
giugno 2019, a concedere la garanzia dello  Stato  su  passivita'  di
nuova emissione di Banca Carige in conformita' di quanto previsto dal
presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia  di
aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro. 
  2. La garanzia e' concessa in conformita' ai paragrafi da 56  a  62
della Comunicazione sul settore bancario. 
  3. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei  casi
previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024/2013  del  15
ottobre 2013.