IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto lo statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
approvato con legge costituzionale 31  gennaio  1963,  n.  1,  ed  in
particolare l'articolo 3; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto la legge 23 febbraio 2001, n.  38,  recante  norme  a  tutela
della minoranza  linguistica  slovena  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, ed in particolare l'articolo 3, che prevede l'istituzione del
Comitato istituzionale paritetico  per  i  problemi  della  minoranza
slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2002,
n. 65; 
  Considerata l'esigenza di assicurare  la  migliore  operativita'  e
continuita' dell'azione del Comitato istituzionale paritetico  per  i
problemi della minoranza slovena; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017; 
  Sentita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
  Sentito il Comitato istituzionale paritetico per i  problemi  della
minoranza slovena; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                      Il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente 
              della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 
 
  1. All'articolo 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  27
febbraio 2002, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il Comitato e' organismo  permanente  di  raccordo  tra  le
istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.»; 
    b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I membri del Comitato durano  in  carica  cinque  anni.  Il
termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
          (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del  1°  febbraio
          1963. 
              - Il testo dell'art. 3  dello  Statuto  speciale  della
          Regione Friuli-Venezia Giulia, e' il seguente: 
              «Art. 3. - Nella Regione  e'  riconosciuta  parita'  di
          diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia
          il  gruppo  linguistico  al  quale  appartengono,  con   la
          salvaguardia delle  rispettive  caratteristiche  etniche  e
          culturali.». 
              - L'art. 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400,  prevede  che  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
          e sentito il parere del Consiglio di Stato, possano  essere
          emanati regolamenti per  disciplinare:  l'esecuzione  delle
          leggi e dei decreti legislativi,  nonche'  dei  regolamenti
          comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti  di   materie   comunque   riservate   alla   legge;
          l'organizzazione ed il funzionamento delle  amministrazioni
          pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 
              - La legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente  «Norme
          a tutela della minoranza linguistica slovena della  regione
          Friuli-Venezia  Giulia»  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001. 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n.
          38, e' il seguente: 
              «Art.  3.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge  il  Comitato  istituzionale
          paritetico per  i  problemi  della  minoranza  slovena,  di
          seguito denominato "Comitato", composto da venti membri, di
          cui dieci cittadini italiani di lingua slovena. 
              2. Fanno parte del Comitato: 
                a)  quattro  membri  nominati   dal   Consiglio   dei
          ministri, dei quali uno di lingua slovena; 
                b) sei membri nominati  dalla  giunta  regionale  del
          Friuli-Venezia Giulia, di cui  quattro  di  lingua  slovena
          designati dalle  associazioni  piu'  rappresentative  della
          minoranza; 
                c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di
          lingua  slovena  nei  consigli  degli   enti   locali   del
          territorio di cui all'art. 1; l'assemblea  viene  convocata
          dal presidente del consiglio regionale  del  Friuli-Venezia
          Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge; 
                d)  sette  membri,  di  cui  due  appartenenti   alla
          minoranza  di  lingua  slovena,  nominati   dal   consiglio
          regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato. 
              3. Con il decreto istitutivo di cui  al  comma  1  sono
          stabilite le norme per il funzionamento  del  Comitato.  Il
          Comitato ha sede a Trieste. 
              4. Per la partecipazione  ai  lavori  del  Comitato  e'
          riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese  di
          viaggio. 
              5. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio  2002,  n.  65,  recante   il   «Regolamento   per
          l'istituzione   ed   il    funzionamento    del    Comitato
          istituzionale paritetico per  i  problemi  della  minoranza
          slovena, a norma dell'art. 3 della legge 23 febbraio  2001,
          n. 38» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  91
          del 18 aprile 2002. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              Si riporta di seguito  il  testo  vigente  dell'art.  1
          del decreto  del Presidente  della  Repubblica 27  febbraio
          2002,  n.  65,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dall'art. 1 del presente provvedimento: 
              «Art. 1. - 1. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,  della
          legge 23 febbraio  2001,  n.  38,  di  seguito  denominata:
          "legge", e' istituito il Comitato istituzionale  paritetico
          per  i  problemi  della  minoranza  slovena,   di   seguito
          denominato: "Comitato". 
              1-bis. Il Comitato e' organismo permanente di  raccordo
          tra le istituzioni pubbliche  e  la  minoranza  linguistica
          slovena. 
              2. Fanno parte del Comitato i membri  nominati  secondo
          le procedure indicate dall'art. 3 della legge. 
              2-bis. I membri del Comitato durano  in  carica  cinque
          anni. Il termine decorre dalla data  della  prima  riunione
          del Comitato.».