IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475,  recante
attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21  dicembre
1989, in materia di ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9  marzo  2016,  recante  regolamento  del  Parlamento
europeo sui dispositivi di protezione individuale  e  che  abroga  la
direttiva 89/686/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che  abroga
la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, ed in  particolare  l'articolo
6; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2019; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dello  sviluppo
economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  i
Ministri della giustizia, degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       4 dicembre 1992, n. 475 
 
  1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: «Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  9  marzo  2016,
sui dispositivi di protezione individuale e che abroga  la  direttiva
89/686/CEE del Consiglio»; 
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.  Le  norme  del
presente  decreto  si  applicano   ai   Dispositivi   di   protezione
individuale (DPI) di cui  all'articolo  2  del  regolamento  (UE)  n.
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di
seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le
definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.»; 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformita' dei DPI). -
1. Ai sensi  del  presente  decreto,  per  le  norme  armonizzate  si
applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI. 
  2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme
armonizzate, consultano preventivamente le  organizzazioni  sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative  a
livello nazionale.»; 
    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). -  1.  I  DPI  possono
essere messi  a  disposizione  sul  mercato  solo  se  rispettano  le
indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI. 
  2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al  comma
1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nel  territorio  dell'Unione  sia  in  grado  di
presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo  15  e
all'allegato III del regolamento DPI, nonche', relativamente  ai  DPI
di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli  allegati
V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.»; 
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Procedura di valutazione della conformita'). - 1. Prima di
mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria,  il
fabbricante  esegue  o  fa  eseguire  la  pertinente   procedura   di
valutazione della conformita' di cui all'articolo 19 del  regolamento
DPI e redige la documentazione tecnica di cui  all'allegato  III  del
regolamento DPI anche al fine di  esibirla  a  seguito  di  richiesta
motivata da parte delle Autorita' di vigilanza del mercato. 
  2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di
conformita' UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI. 
  3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui
all'articolo 19 del regolamento DPI.»; 
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  6  (Organismi  notificati).  -  1.  Le  attivita'   di   cui
all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e  c),  e  di  cui  agli
allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI,  sono  effettuate  da
organismi notificati autorizzati ai sensi del presente articolo. 
  2. Possono essere autorizzati organismi in possesso  dei  requisiti
minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI. 
  3. La domanda di autorizzazione e' presentata  al  Ministero  dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo 27 del regolamento DPI. 
  4. L'autorizzazione degli organismi di  cui  al  comma  1  ha  come
presupposto  l'accreditamento  ed  e'  rilasciata  con  decreto   del
Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  dietro  corresponsione  di  tariffa   ai   sensi
dell'articolo 15. 
  5. Le spese per le attivita' di cui al comma 1 sono a totale carico
del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione. 
  6.  Le  amministrazioni  che  hanno   rilasciato   l'autorizzazione
vigilano sull'attivita'  degli  organismi  notificati  autorizzati  e
hanno facolta' di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la
permanenza dei requisiti di cui al comma 2 e il regolare  svolgimento
delle procedure previste dal regolamento DPI. 
  7.  Qualora  l'organismo  di  valutazione  della  conformita'   non
soddisfi piu' i requisiti di cui  al  comma  2,  l'autorizzazione  e'
revocata con decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  e  del
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali;  l'autorita'  di
notifica  procede  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  30   del
regolamento DPI. 
  8. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 20
del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e  agli  altri
Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma  1,
indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V  del  regolamento
DPI secondo la procedura di cui all'articolo 28 del regolamento DPI. 
  9. Gli organismi notificati mettono a  disposizione  del  Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  un  accesso  telematico  alla   propria   banca   dati   per
l'acquisizione d'informazioni concernenti le  certificazioni  emesse,
ritirate, sospese o negate.»; 
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Validita' degli attestati di certificazione CE). - 1.  Gli
attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati  a  norma
della direttiva 89/686/CEE rimangono validi secondo  quanto  disposto
dall'articolo 47 del regolamento DPI.»; 
      h) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Marcatura CE). - 1. Il  fabbricante  appone  sul  DPI  la
marcatura CE secondo quanto previsto  dagli  articoli  16  e  17  del
regolamento DPI.»; 
    i) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12-bis (Disposizioni per la documentazione tecnica). - 1.  La
documentazione relativa ai  metodi  di  attestazione  di  conformita'
nonche'  le  istruzioni  e  le  avvertenze   dei   DPI   prodotti   o
commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o
anche in lingua italiana.»; 
    l) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI). - 1. Ai fini del presente
decreto le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte
dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali nell'ambito delle rispettive  competenze,  ai
sensi del capo VI del regolamento DPI. 
  2. Le funzioni di controllo  alle  frontiere  esterne  sono  svolte
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli  articoli
da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi',  ciascuna
per gli ambiti di  propria  competenza,  avvalersi  delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura  e  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro. 
  4. Qualora gli organi competenti per la vigilanza  del  mercato  ai
sensi  delle  vigenti  disposizioni,  nonche'  gli  organi   di   cui
all'articolo 13  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
concludano  che  un  DPI  non  rispetta  i  requisiti  essenziali  di
sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI, ne informano il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali,  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti   di
competenza. 
  5. I provvedimenti previsti dal capo VI del  regolamento  DPI  sono
adeguatamente motivati e comunicati all'interessato con l'indicazione
dei mezzi di  impugnativa  avverso  il  provvedimento  stesso  e  del
termine entro cui e' possibile ricorrere. 
  6. Gli  oneri  relativi  ai  provvedimenti  previsti  dal  presente
articolo  sono  a  carico  del  fabbricante,  del   suo   mandatario,
dell'importatore,  del  distributore   o   dell'operatore   economico
destinatario del relativo provvedimento.»; 
    m) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali). - 1. Il fabbricante  che
produce o mette a  disposizione  sul  mercato  DPI  non  conformi  ai
requisiti  essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato  II   del
regolamento DPI nonche' l'importatore che immette sul mercato DPI non
conformi ai requisiti suddetti e' punito: 
    a) se trattasi  di  DPI  di  prima  categoria,  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro; 
    b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino  a
sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro; 
    c) se trattasi di DPI di terza categoria, con  l'arresto  da  sei
mesi a tre anni. 
  2.  I  distributori  che  non  rispettano  gli  obblighi   di   cui
all'articolo 11 del regolamento DPI sono puniti: 
    a) se trattasi  di  DPI  di  prima  categoria,  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro; 
    b) se trattasi di DPI  di  seconda  categoria,  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro; 
    c) se trattasi  di  DPI  di  terza  categoria,  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro. 
  3. Il fabbricante di DPI che omette di espletare  le  procedure  di
cui all'articolo 19 del regolamento DPI e' punito: 
    a) se trattasi  di  DPI  di  prima  categoria,  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro; 
    b) se trattasi di DPI  di  seconda  categoria,  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro; 
    c) se trattasi  di  DPI  di  terza  categoria,  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro. 
  4. Il fabbricante di DPI  di  qualsiasi  categoria  che  omette  di
redigere la dichiarazione di conformita' UE di  cui  all'articolo  15
del  regolamento  DPI  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro. 
  5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma  2,  chiunque
mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di  cui
all'articolo 17  del  regolamento  DPI  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro. 
  6. Il fabbricante o il suo mandatario, quest'ultimo nei  limiti  di
cui  all'articolo  9   del   regolamento   DPI,   che   a   richiesta
dell'autorita' di sorveglianza  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,
omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8  e  9  del
regolamento DPI, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 3.000 euro sino a 18.000 euro. 
  7. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni  che
possono indurre in errore i terzi circa il significato o  il  simbolo
grafico, o  entrambi,  della  marcatura  CE  ovvero  ne  limitano  la
visibilita'  e  la  leggibilita',   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro. 
  8.  Chiunque  non  osserva  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 8.000 euro sino a 48.000 euro. 
  9. Chiunque promuove pubblicita' per  DPI  che  non  rispettano  le
prescrizioni  del  regolamento  DPI  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro. 
  10. Agli effetti delle norme penali, gli organismi  che  effettuano
le attivita' previste all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b)  e
c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII, del regolamento DPI, si
considerano incaricati di pubblico servizio. 
  11. Alle  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  articolo
irrogate  dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura territorialmente  competente,  si  applicano  per  quanto
compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da  tali  sanzioni  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  12. Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste  dal  presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 301-bis
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  13. Alle contravvenzioni previste dal  presente  articolo,  per  le
quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto  o  dell'ammenda,
si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione
del  reato  di  cui  agli  articoli  20,  e  seguenti,  del   decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.»; 
    n) l'articolo 14-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14-bis (Disposizioni di adeguamento). - 1.  Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  adottate  le  eventuali
ulteriori disposizioni, nelle materie non riservate alla legge e gia'
eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti,  necessarie
al completo adattamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
del  regolamento  (UE)  n.  2016/425  e  degli  atti  delegati  e  di
esecuzione del medesimo regolamento  europeo  per  i  quali  non  sia
possibile  o  sufficiente  l'adozione   di   ordinari   provvedimenti
amministrativi.»; 
    o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15  (Oneri  relativi  alle  procedure  di  valutazione  della
conformita' dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione
della conformita' e per la vigilanza sul mercato). -  1.  Nell'ambito
di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e ai sensi dell'articolo  47  della  legge  6  febbraio
1996, n. 52, sono a carico  degli  operatori  economici  interessati,
oltre  alle  spese  relative  alle  procedure  di  valutazione  della
conformita' dei DPI di cui al capo IV del regolamento DPI,  le  spese
per le attivita' di vigilanza sul mercato  di  cui  al  capo  VI  del
regolamento DPI e sono a carico  dei  richiedenti  le  spese  per  le
attivita' di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo  degli
organismi di valutazione della conformita'  di  cui  al  capo  V  del
regolamento DPI. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo  economico  e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma  1  svolte
da amministrazioni ed organismi pubblici,  ad  esclusione  di  quelle
relative alle attivita'  svolte  dall'Organismo  unico  nazionale  di
accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio  2009,  n.
99, nonche' i termini,  i  criteri  di  riparto  e  le  modalita'  di
versamento delle medesime tariffe ad appositi  capitoli  dell'entrata
per la successiva riassegnazione. Le  predette  tariffe,  determinate
sulla base del costo effettivo del servizio, sono  aggiornate  almeno
ogni due anni.»; 
    p) gli articoli 4, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati; 
    q) gli allegati I, II, III, IV, V e VI sono abrogati. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
              «Art. 32. (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475
          (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del  Consiglio,  del
          21  dicembre  1989,  in  materia  di  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi  di
          protezione  individuale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289, S.O. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/425  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,   recante
          regolamento  del  Parlamento  europeo  sui  dispositivi  di
          protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE
          del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 31  marzo  2016,
          n. L 81. 
              - Il testo dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017,
          n.  163  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2016  -  2017)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2017,  n.
          259, cosi' recita: 
              «Art. 6. (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2016/425 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9
          marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che
          abroga la direttiva 89/686/CEE  del  Consiglio).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  le
          procedure di cui all'articolo 31 della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
          Commissioni parlamentari, uno o  piu'  decreti  legislativi
          per l'adeguamento della normativa nazionale al  regolamento
          (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale
          e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e dei Ministri  dello  sviluppo  economico  e  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  i
          Ministri della  giustizia,  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, dell'economia e delle  finanze
          e dell'interno. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a)  aggiornamento  delle  disposizioni  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle
          disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 e alle  altre
          innovazioni  intervenute  nella  normativa  nazionale,  con
          abrogazione espressa delle disposizioni  incompatibili  con
          il medesimo regolamento (UE) n.  2016/425  e  coordinamento
          delle residue disposizioni; 
                b) salvaguardia della  possibilita'  di  adeguare  la
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del  medesimo
          regolamento europeo con successivo  regolamento,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  nelle  materie  non  riservate  alla  legge  e   gia'
          eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti; 
                c)  individuazione  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico   quale   autorita'    notificante    ai    sensi
          dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/425; 
                d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari
          per la  valutazione,  la  notifica  e  il  controllo  degli
          organismi da autorizzare  per  svolgere  compiti  di  parte
          terza  nel  processo  di  valutazione  e   verifica   della
          conformita' dei dispositivi di  protezione  individuale  ai
          requisiti essenziali di salute  e  sicurezza  di  cui  agli
          articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. 2016/425, anche  al
          fine di prevedere che tali  compiti  di  valutazione  e  di
          controllo degli organismi siano affidati mediante  apposite
          convenzioni non onerose all'organismo  unico  nazionale  di
          accreditamento ai sensi  dell'articolo  4  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99; 
                e) previsione di disposizioni in tema di  proventi  e
          tariffe  per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          regolamento  (UE)  2016/425,  conformemente  al   comma   4
          dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
                f) previsione di  sanzioni  penali  o  amministrative
          pecuniarie  efficaci,  dissuasive  e   proporzionate   alla
          gravita' delle  violazioni  degli  obblighi  derivanti  dal
          regolamento (UE) n. 2016/425, conformemente alle previsioni
          dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo  33,
          commi 2 e 3, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e
          individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato
          dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo
          VI del regolamento (UE) n. 2016/425; 
                g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o
          di regolamento incompatibili con i decreti  legislativi  di
          cui al comma 1. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo degli articoli 4, 8, 9, 10 e 11 del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, citato nelle note alle
          premesse, cosi' recita: 
              «Art. 4. (Categorie di DPI). - 1. I DPI sono  suddivisi
          in tre categorie. 
              2.  Appartengono  alla  prima  categoria,  i   DPI   di
          progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona
          da rischi di danni fisici di lieve  entita'.  Nel  progetto
          deve presupporsi che la persona che usa  il  DPI  abbia  la
          possibilita' di valutarne l'efficacia e di percepire, prima
          di riceverne pregiudizio, la progressiva  verificazione  di
          effetti lesivi. 
              3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI
          che hanno la funzione di salvaguardare da: 
                a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da
          strumenti meccanici; 
                b)  azioni  lesive  di  lieve  entita'  e  facilmente
          reversibili causate da prodotti per la pulizia; 
                c) rischi derivanti  dal  contratto  o  da  urti  con
          oggetti  caldi,  che  non  espongano  ad  una   temperatura
          superiore ai 50° C; 
                d)  ordinari  fenomeni  atmosferici  nel   corso   di
          attivita' professionali; 
                e) urti lievi e  vibrazioni  inidonei  a  raggiungere
          organi  vitali  ed  a   provocare   lesioni   a   carattere
          permanente; 
                f) azione lesiva dei raggi solari. 
              4. Appartengono alla seconda categoria i  DPI  che  non
          rientrano nelle altre due categorie. 
              5.  Appartengono  alla  terza  categoria   i   DPI   di
          progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi
          di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.  Nel
          progetto deve presupporsi porsi che la persona che  usa  il
          DPI non abbia la possibilita' di percepire  tempestivamente
          la verificazione istantanea di effetti lesivi. 
              6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: 
                a)  gli   apparecchi   di   protezione   respiratoria
          filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas
          irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; 
                b)  gli  apparecchi  di  protezione   isolanti,   ivi
          compresi quelli destinati all'immersione subacquea; 
                c) i DPI che assicurano una protezione  limitata  nel
          tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni
          ionizzanti; 
                d) i DPI per attivita'  in  ambienti  con  condizioni
          equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a  100°
          C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in
          fusione; 
                e) i DPI per attivita'  in  ambienti  con  condizioni
          equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a  -50°
          C; 
                f) i  DPI  destinati  a  salvaguardare  dalle  cadute
          dall'alto; 
                g)  i  DPI  destinati  a  salvaguardare  dai   rischi
          connessi ad attivita' che espongano a  tensioni  elettriche
          pericolose o utilizzati come  isolanti  per  alte  tensioni
          elettriche; 
                h).» 
              «Art. 8. (Sistemi di controllo della produzione di  DPI
          di terza categoria). - 1. I DPI della terza categoria  sono
          sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei sistemi di
          controllo previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10.» 
              «Art. 9. (Controllo  del  prodotto  finito).  -  1.  Il
          costruttore adotta tutte le misure necessarie affinche'  il
          sistema di fabbricazione, ivi comprese  l'ispezione  finale
          dei  DPI  e  le  prove,  garantisca   l'omogeneita'   della
          produzione e la  corrispondenza  dei  DPI  con  il  modello
          descritto nell'attestato di certificazione CE. 
              2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza
          preavviso  da  un  organismo  di   controllo   scelto   dal
          costruttore, di regola ad intervalli di almeno un anno. 
              3. L'organismo di controllo accerta la  conformita'  ai
          requisiti  essenziali  di  cui  all'allegato  II  dei   DPI
          prodotti dal costruttore e la loro  corrispondenza  con  il
          modello  oggetto  di  certificazione  CE,  esaminandone  un
          numero sufficiente di esemplari  ed  effettuando  le  prove
          previste  dalle  norme  armonizzate   e   quelle   comunque
          necessarie. 
              4. Qualora sorgano  difficolta'  nella  valutazione  di
          conformita', l'organismo di controllo, se diverso da quello
          che ha rilasciato l'attestato di  certificazione  CE,  puo'
          assumere  da  quest'ultimo  tutte  le  informazioni  ed   i
          chiarimenti necessari. 
              5. L'organismo di controllo redige un  resoconto  delle
          attivita' svolte e ne da' copia al costruttore. 
              6. Qualora l'organismo  di  controllo  accerti  che  la
          produzione non e'  omogenea  o  che  i  DPI  esaminati  non
          corrispondano al modello descritto nell'attestato CE e  non
          siano conformi ai requisiti essenziali di cui  all'allegato
          II, adotta i provvedimenti necessari in relazione a  quanto
          verificato  e  ne  informa  immediatamente   il   Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  per  gli
          eventuali provvedimenti di cui all'art. 13.» 
              «Art. 10. (Controllo del sistema di qualita'). - 1.  Il
          costruttore presenta ad un organismo di  controllo  domanda
          di approvazione del proprio sistema di qualita'. 
              2. Nell'ambito del sistema di qualita' sono  effettuati
          per ciascun DPI gli esami e le prove  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 9  per  verificare  la  rispondenza  dei  DPI  ai
          requisiti essenziali di cui all'allegato II. 
              3. La domanda di cui al comma 1, comprende: 
                a) tutte le informazioni relative al  genere  di  DPI
          prodotti, ivi compresa, se  necessaria,  la  documentazione
          inerente al modello oggetto di certificazione CE; 
                b) la documentazione sul sistema di qualita'; 
                c) un impegno a mantenere  adeguato  ed  efficace  il
          sistema di qualita'. 
              4. La documentazione sul sistema di qualita'  comprende
          la descrizione: 
                a)  degli  obiettivi   del   sistema   di   qualita',
          dell'organigramma con l'indicazione per ciascun  dipendente
          dei loro poteri e delle loro responsabilita'; 
                b) dei controlli  e  delle  prove  previsti  sui  DPI
          prodotti; 
                c) dei mezzi di controllo dell'efficienza del sistema
          di qualita'. 
              5. L'organismo di controllo  effettua  ogni  necessaria
          verifica della struttura  del  sistema  di  qualita'  e  ne
          accerta la capacita'  di  rispettare  quanto  previsto  dal
          comma  2,   in   particolare   per   quanto   riguarda   la
          corrispondenza tra DPI prodotti e  il  modello  oggetto  di
          certificazione CE. 
              6.  La  decisione  dell'organismo   di   controllo   e'
          comunicata  al  richiedente.   Nella   comunicazione   sono
          riportati  i  risultati  dei  controlli  effettuati  e   la
          motivazione della decisione. 
              7. Il costruttore informa l'organismo di controllo  che
          ha approvato il sistema di qualita'  di  ogni  progetto  di
          modifica del sistema. 
              8.  L'organismo  di  controllo  valuta  il  progetto  e
          comunica la propria decisione nelle forme di cui  al  comma
          6. 
              9.  All'organismo  di   controllo   e'   demandata   la
          sorveglianza sul sistema di qualita'. 
              10. L'organismo di controllo procede periodicamente  ad
          effettuare  degli  accertamenti  per  verificare   che   il
          costruttore mantenga gli impegni assunti  relativamente  al
          sistema  di  qualita'.  Il  costruttore  e'  tenuto  a  far
          accedere l'organismo di controllo nei locali di  ispezione,
          prova  ed  immagazzinamento  dei  DPI   e   fornisce   ogni
          informazione   necessaria    e,    in    particolare,    la
          documentazione sul sistema di qualita' e la  documentazione
          tecnica. L'organismo di controllo redige una relazione e ne
          da' copia al costruttore. 
              11. L'organismo  di  controllo  puo'  in  ogni  momento
          effettuare accessi senza preavviso presso il costruttore al
          quale viene data copia del resoconto dell'accesso.» 
              «Art. 11. (Dichiarazione di conformita' CE).  -  1.  Il
          fabbricante  o  il   suo   rappresentante   stabilito   nel
          territorio    comunitario,    prima    di    iniziare    la
          commercializzazione,   effettua   una   dichiarazione    di
          conformita' CE da allegare alla documentazione tecnica  del
          modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI,
          con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono
          conformi alle disposizioni del presente decreto,  e  appone
          sul DPI la marcatura CE di cui all'articolo 12.» 
              «Allegato I (Elenco esaustivo delle  categorie  di  DPI
          che non rientrano nel campo di applicazione della  presente
          direttiva). - 1. DPI progettati e fabbricati specificamente
          per  le  forze  armate  o  quelle   per   il   mantenimento
          dell'ordine (caschi, scudi, ecc.); 
              2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori
          aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.); 
              3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro: 
                le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti  per
          la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); 
                l'umidita', l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.); 
                il calore (guanti, ecc.); 
              4. DPI destinati alla protezione o  al  salvataggio  di
          persone imbarcate a bordo di navi  o  aeromobili,  che  non
          siano portati ininterrottamente. 
              5. Caschi e  visiere  per  utilizzatori  di  veicoli  a
          motore a due o tre ruote.».