IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea; 
  Visto il decreto-legge 14 febbraio 2016,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e,  in  particolare,
il capo II, concernente la  Garanzia  sulla  cartolarizzazione  delle
sofferenze (GACS); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145,  recante  il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021; 
  Vista la legge 27 dicembre 2007,  n.  246,  recante  partecipazione
italiana  alla  ricostituzione  delle  risorse  di  Fondi  e   Banche
internazionali e,  in  particolare,  l'articolo  12,  che  disciplina
l'impiego delle disponibilita' finanziarie di pertinenza  dell'Italia
esistenti sui conti speciali CEE; 
  Considerata l'attuale incertezza in merito alla ratifica  da  parte
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'accordo  per
il recesso dall'Unione europea approvato dal Consiglio europeo il  25
novembre 2018; 
  Ritenuto necessario tutelare la stabilita' complessiva del  sistema
economico, bancario,  finanziario  e  assicurativo  italiano  nonche'
assicurare l'integrita' dei mercati e la  tutela  degli  investitori,
della clientela e degli assicurati, nel caso di mancata ratifica,  da
parte  del  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del   Nord,
dell'accordo  per  il  recesso  dal  Trattato   sull'Unione   europea
approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
continuita' nella  prestazione  dei  servizi  bancari,  finanziari  e
assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno  Unito  operanti  in
Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, nonche' di
disciplinare  la  fuoriuscita  ordinata  dal  mercato  italiano   dei
soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno  l'attivita'  nel
territorio della Repubblica; 
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
dettare ulteriori misure in  caso  di  recesso  del  Regno  Unito  in
assenza di accordo, dettando  in  particolare,  disposizioni  tese  a
regolamentare le modalita' di permanenza sul territorio nazionale dei
cittadini del Regno Unito e dei loro  familiari,  a  disciplinare  la
concessione della cittadinanza  in  favore  dei  medesimi  cittadini,
nonche'  a  garantire  il  potenziamento  dei  servizi  consolari  ai
cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito; 
  Considerato che, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto-legge  14
febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8
aprile 2016 n. 49, l'autorizzazione alla concessione  della  garanzia
dello Stato sulle passivita'  emesse  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30  aprile  1999,
n. 130, a fronte della cessione da parte  di  banche  o  intermediari
finanziari  aventi  sede  legale  in  Italia  di  crediti   pecuniari
classificati come sofferenze e' scaduta il 6 marzo 2019; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
l'operativita'   della   Garanzia   sulla   Cartolarizzazione   delle
Sofferenze (GACS) al fine di rafforzare  la  stabilita'  del  sistema
bancario  nel  suo  complesso,   sostenendo,   senza   soluzione   di
continuita', il processo di tempestiva  riduzione  della  consistenza
dei crediti deteriorati e il  consolidamento  dello  sviluppo  di  un
mercato secondario dei crediti  in  sofferenza  delle  banche,  anche
tenendo conto della prossima  entrata  in  vigore  del  nuovo  quadro
normativo dell'Unione europea in  materia  di  rettifiche  di  valore
delle esposizioni deteriorate; 
  Ravvisata la necessita' di rafforzare la partecipazione italiana  a
istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali; 
  Ritenuto di dover provvedere alla  sostituzione  del  capitale  del
Regno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (BEI),  mediante
sottoscrizione della relativa quota  da  parte  dei  rimanenti  stati
membri, in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto; 
  Ritenuto opportuno di non vincolare il prelievo di  cui  al  citato
articolo 12 della legge 27 dicembre 2007,  n.  246,  a  un  ammontare
fisso ma di consentirlo fino a  un  importo  massimo  in  percentuale
della disponibilita' dei conti speciali CEE, in costante aumento  per
la restituzione di prestiti trentennali che  vengono  a  scadenza,  e
poter riallocare tali risorse in nuovi programmi di sviluppo; 
  Ritenuto  necessario  ed  urgente  potenziare  il  contingente   di
personale con alta e specifica professionalita' in servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  -
al fine di assicurare un adeguato presidio dei  negoziati  europei  e
internazionali, al momento  in  atto,  volti  a  definire  una  nuova
architettura  finanziaria  europea  e  internazionale,   nonche'   in
considerazione del notevole e complesso carico  di  lavoro  derivante
dalla  Presidenza  italiana  del  G20  che  richiede   un'intensa   e
prolungata fase di preparazione che deve essere avviata quanto  prima
possibile, essendo l'Italia nella  Troika  delle  Presidenze  gia'  a
partire dal 1° dicembre 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 marzo 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'interno,  dello  sviluppo  economico,  della  salute  e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante 'Norme in
  materia di poteri speciali  sugli  assetti  societari  nei  settori
  della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le  attivita'
  di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei  trasporti  e
  delle comunicazioni. 
 
  1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri
speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica  intercorsa,  con
particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un
uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di  telecomunicazione
elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono,  ai
fini dell'esercizio dei poteri  di  cui  al  comma  2,  attivita'  di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i
servizi di comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati  sulla
tecnologia 5G. 
  2. La stipula di contratti o accordi aventi ad  oggetto  l'acquisto
di beni o servizi relativi alla  progettazione,  alla  realizzazione,
alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti  i  servizi  di
cui  al  comma  1,  ovvero  l'acquisizione  di  componenti  ad   alta
intensita'  tecnologica  funzionali  alla  predetta  realizzazione  o
gestione, quando posti in  essere  con  soggetti  esterni  all'Unione
europea, sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma  4,
al   fine   dell'eventuale   esercizio   del   potere   di   veto   o
dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine,
sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la  presenza
di   fattori   di   vulnerabilita'   che   potrebbero   compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. 
  3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  2,  per  soggetto  esterno
all'Unione europea si intende: 
    1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o  dell'amministrazione
ovvero  il  centro  di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che  non  sia
comunque ivi stabilito; 
    2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale
o dell'amministrazione o il centro di  attivita'  principale  in  uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo  o
che  sia  comunque  ivi  stabilito,   e   che   risulti   controllato
direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una  persona
giuridica di cui al n. 1); 
    3)  qualsiasi  persona  fisica  o  persona  giuridica  che  abbia
stabilito  la  residenza,  la  dimora  abituale,  la  sede  legale  o
dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia
comunque ivi stabilito,  al  fine  di  eludere  l'applicazione  della
disciplina di cui al presente articolo. 
    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto  2014,
possono essere individuate misure di semplificazione delle  modalita'
di notifica, dei termini e delle procedure  relativi  all'istruttoria
ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».