IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande; 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973  e
successive modificazioni, concernente la  disciplina  igienica  degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le  sostanze  alimentari  o  con  sostanze  d'uso  personale  e,   in
particolare,  l'articolo  9,  comma  9,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104; 
  Visto il regolamento n. 1935/2004/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006  della  Commissione  del  22
dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali  e
degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari; 
  Vista la richiesta  volta  a  consentire  l'impiego  di  una  nuova
sostanza nella produzione di  rivestimenti  superficiali  su  metalli
presentata da un'azienda interessata; 
  Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in  data
9 ottobre 2015 e 24 febbraio 2016; 
  Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del predetto decreto
del Ministro della sanita' 21 marzo 1973; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita'  che  si  e'
espresso nella seduta del 13 settembre 2016; 
  Preso  atto  della  comunicazione  alla   Commissione   dell'Unione
europea, effettuata  in  data  22  settembre  2016,  ai  sensi  della
direttiva 2015/1535/UE; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 dicembre 2017; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, effettuata in data 3 maggio 2018; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Inserimento di una nuova sostanza 
 
  1. All'allegato II,  sezione  1:  «Materie  plastiche,  parte  A  -
Resine» del decreto del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973  e
successive modificazioni, e' aggiunta la seguente voce: 
    
 
=====================================================================
|                                 |    Condizioni, limitazioni e    |
|                                 |      tolleranze d'impiego       |
|                                 |                                 |
+=================================+=================================+
|                                 |per la produzione di dispersioni |
|                                 |polimeriche di poliolefine       |
|                                 |funzionalizzate con gruppi       |
|                                 |acrilici e/o anidridi, utilizzate|
|                                 |come rivestimenti su metalli,    |
|                                 |alla percentuale di impiego      |
|                                 |massima del 6% rispetto al peso  |
|                                 |secco della dispersione. Per     |
|                                 |tutti i tipi di alimenti, in     |
|                                 |condizioni di contatto di        |
|                                 |sterilizzazione e/o              |
|                                 |pastorizzazione seguite da       |
|N,N,N',N'-tetrachis              |conservazione prolungata a       |
|(2-idrossipropil)-adipammide     |temperatura ambiente o inferiore |
+---------------------------------+---------------------------------+
 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per i provvedimenti comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
          e gli oggetti destinati a venire a contatto con i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie  L  n.  338
          del 13 novembre 2004. 
              - Il regolamento (CE) n. 2023/2006  della  Commissione,
          del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione
          dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto
          con prodotti alimentari  e'  stato  pubblicato  nella  GUUE
          serie L n. 384 del 29 dicembre 2006. 
              - La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
          242, 243, 247, 250 e 262 del  T.U.  delle  leggi  sanitarie
          approvato  con  R.D.  27  luglio  1934,  n.  1265   recante
          «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
          sostanze alimentari e delle bevande») e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962. 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del  decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni.». 
              - Il testo dell'art.17, commi 3 e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
          aprile 1973, n. 104, S.O.