La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'articolo 52 del codice penale 
 
  1. All'articolo 52 del codice penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste»  e'  inserita  la
seguente: «sempre»; 
    b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al  secondo
comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di
cui al secondo e al quarto comma si applicano»; 
    c) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui
al secondo e al terzo comma  agisce  sempre  in  stato  di  legittima
difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta  in
essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di  altri  mezzi  di
coazione fisica, da parte di una o piu' persone». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 52 (Difesa legittima). - Non e' punibile  chi  ha
          commesso  il  fatto,  per  esservi  stato  costretto  dalla
          necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro
          il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre  che  la
          difesa sia proporzionata all'offesa. 
              Nei casi previsti dall'articolo 614,  primo  e  secondo
          comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al
          primo comma del presente articolo se taluno  legittimamente
          presente  in  uno  dei  luoghi  ivi  indicati  usa  un'arma
          legittimamente detenuta o altro mezzo  idoneo  al  fine  di
          difendere: 
              a) la propria o la altrui incolumita'; 
              b) i beni propri o altrui, quando non vi e'  desistenza
          e vi e' pericolo d'aggressione. 
              Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma  si
          applicano anche nel caso  in  cui  il  fatto  sia  avvenuto
          all'interno  di  ogni  altro  luogo  ove  venga  esercitata
          un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale. 
              Nei casi di cui al secondo  e  al  terzo  comma  agisce
          sempre in stato di legittima difesa  colui  che  compie  un
          atto per  respingere  l'intrusione  posta  in  essere,  con
          violenza o minaccia di uso di armi  o  di  altri  mezzi  di
          coazione fisica, da parte di una o piu' persone.».