La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  in   materia   di   riconoscimento   delle   qualifiche
  professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175 
  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, la lettera n-septies)  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «n-septies)  "legalmente  stabilito":  un  cittadino  dell'Unione
europea e' legalmente stabilito in uno Stato membro  quando  soddisfa
tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in  detto  Stato
membro e  non  e'  oggetto  di  alcun  divieto,  neppure  temporaneo,
all'esercizio di tale professione.  E'  possibile  essere  legalmente
stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»; 
    b) all'articolo 5: 
  1) al comma 1, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli  affari
regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, nonche' per le professioni di cui alla legge 2  gennaio  1989,  n.
6»; 
  2) al comma  1,  lettera  l-quater),  la  parola:  «insegnante»  e'
sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»; 
  3) al comma 2-bis, le  parole:  «il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite  dalle  seguenti:
«l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  4) al comma 3, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli  affari
regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Ufficio per lo sport»; 
  c) all'articolo 5-ter, comma 3, il secondo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Se del  caso,  l'autorita'  competente  rilascia  ogni
certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»; 
  d) all'articolo 5-quinquies: 
  1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal  ricevimento  della
domanda di  tessera  professionale  europea»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla scadenza del  termine  di  cui  all'articolo  5-ter,
comma 3,»; 
  2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «e' ammessa per una  volta
sola» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere ripetuta una volta
sola»; 
    e) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Le autorita' competenti  di  cui  all'articolo  5  prestano
piena collaborazione ai  centri  di  assistenza  degli  Stati  membri
ospitanti e, se richiesto,  trasmettono  a  questi  ultimi  tutte  le
informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni
in materia di protezione dei dati personali»; 
    f) all'articolo 22: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. In deroga al principio enunciato al  comma  1,  che  lascia  al
richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1
le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5  subordinano   il
riconoscimento al superamento di  una  prova  attitudinale  o  di  un
tirocinio di adattamento: 
  a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b)  e
c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),  limitatamente  ai  medici  e
agli odontoiatri, l'articolo 18, comma  1,  lettera  f),  qualora  il
migrante  chieda  il  riconoscimento  per   attivita'   professionali
esercitate da infermieri professionali e per attivita'  professionali
esercitate da infermieri  specializzati  in  possesso  di  titoli  di
formazione specialistica, che seguono  la  formazione  che  porta  al
possesso  dei  titoli  elencati  all'allegato  V,  punto   5.2.2,   o
l'articolo 18, comma 1, lettera g); 
  b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1,  lettera  a),
limitatamente alle attivita'  esercitate  a  titolo  autonomo  o  con
funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa  vigente
richieda la conoscenza e l'applicazione  di  specifiche  disposizioni
nazionali; 
  c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica  professionale  di
cui all'articolo 19,  comma  1,  lettera  a),  nei  casi  in  cui  la
qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera c); 
  d) se e' richiesto dal titolare di qualifica professionale  di  cui
all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in  cui  la  qualifica
professionale   nazionale   richiesta   e'   classificata   a   norma
dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e)»; 
  2) il comma 4-bis e' abrogato; 
  3) al comma  6,  le  parole:  «L'applicazione  del  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'applicazione dei commi  1  e  4»  e  le
parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse; 
    g) all'articolo 32, comma 6: 
      1) dopo le parole:  «anteriormente  al  25  giugno  1991»  sono
inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre
1991»; 
      2) le parole: «le autorita' dello Stato  membro  sopra  citato»
sono sostituite dalle seguenti:  «le  autorita'  degli  Stati  membri
sopra citati»; 
      3) le parole: «per detto Stato membro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per detti Stati membri»; 
      4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,»
sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio
di questi,»; 
    h) all'articolo 49, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. I diritti acquisiti  in  ostetricia  non  si  applicano  ai
seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio  2013:
visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di
livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska  sestra
ginekolosko-opstetrickog     smjera     (infermiere      in      area
ostetrico-ginecologica), visa medicinska  sestra  primaljskog  smjera
(infermiere  di  livello  superiore  con  diploma   in   ostetricia),
medicinska sestra  primaljskog  smjera  (infermiere  con  diploma  in
ostetricia),  ginekolosko-opstetricka  primalja  (ostetrica  in  area
ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica)». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (G.U.U.E.). 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  n.
          206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di  Bulgaria  e  Romania),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 4. Definizioni. 
              1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le
          seguenti definizioni: 
              a) «professione regolamentata»: 
              1) l'attivita', o l'insieme  delle  attivita',  il  cui
          esercizio e' consentito solo a  seguito  di  iscrizione  in
          Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi  tenuti  da
          amministrazioni  o  enti  pubblici,  se  la  iscrizione  e'
          subordinata  al  possesso  di  qualifiche  professionali  o
          all'accertamento delle specifiche professionalita'; 
              2) i rapporti di lavoro subordinato,  se  l'accesso  ai
          medesimi e'  subordinato,  da  disposizioni  legislative  o
          regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 
              3) l'attivita' esercitata con l'impiego  di  un  titolo
          professionale il cui uso e' riservato a  chi  possiede  una
          qualifica professionale; 
              4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi
          in cui  il  possesso  di  una  qualifica  professionale  e'
          condizione determinante ai fini  della  retribuzione  delle
          relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 
              5)   le   professioni   esercitate   dai   membri    di
          un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I. 
              b) «qualifiche professionali»: le qualifiche  attestate
          da un titolo di formazione, un attestato di  competenza  di
          cui all'articolo 19, comma 1,  lettera  a),  numero  1),  o
          un'esperienza  professionale;  non  costituisce   qualifica
          professionale quella attestata da  una  decisione  di  mero
          riconoscimento di una qualifica professionale acquisita  in
          Italia adottata da parte di un altro Stato membro; 
              c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri
          titoli rilasciati da un'universita' o  da  altro  organismo
          abilitato secondo particolari discipline che certificano il
          possesso  di  una  formazione  professionale  acquisita  in
          maniera prevalente sul territorio  della  Comunita'.  Hanno
          eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese
          terzo se i loro possessori hanno  maturato,  nell'effettivo
          svolgimento dell'attivita' professionale, un'esperienza  di
          almeno tre anni sul territorio dello Stato  membro  che  ha
          riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo; 
              d)  «autorita'  competente»:  qualsiasi   autorita'   o
          organismo abilitato da disposizioni nazionali a  rilasciare
          o a ricevere titoli  di  formazione  e  altri  documenti  o
          informazioni, nonche' a ricevere le domande e  ad  adottare
          le decisioni di cui al presente decreto; 
              e)  «formazione  regolamentata»:  qualsiasi  formazione
          che, secondo le  prescrizioni  vigenti,  e'  specificamente
          orientata all'esercizio di una  determinata  professione  e
          consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da
          una formazione professionale, un tirocinio professionale  o
          una  pratica  professionale,  secondo  modalita'  stabilite
          dalla legge; 
              f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo  e
          legittimo della professione in uno Stato  membro,  a  tempo
          pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente; 
              g)  «tirocinio  di  adattamento»:  l'esercizio  di  una
          professione regolamentata sotto la  responsabilita'  di  un
          professionista qualificato, accompagnato  eventualmente  da
          una formazione complementare  secondo  modalita'  stabilite
          dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione  da
          parte dell'autorita' competente; 
              h) «prova attitudinale»: una  verifica  riguardante  le
          conoscenze, le competenze e le abilita'  professionali  del
          richiedente  effettuata  dalle  autorita'  competenti  allo
          scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare
          una professione regolamentata; 
              i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona  che  abbia
          svolto   in   un'impresa    del    settore    professionale
          corrispondente: 
              1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale; 
              2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda,
          se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente
          a  quella  dell'imprenditore  o  del  direttore   d'azienda
          rappresentato; 
              3) la funzione di dirigente responsabile di uno o  piu'
          reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche; 
              l) «Stato membro  di  stabilimento»:  lo  stato  membro
          dell'Unione europea nel quale il prestatore  e'  legalmente
          stabilito per esercitarvi una professione; 
              m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui  il
          cittadino  dell'Unione  europea  ha  acquisito  le  proprie
          qualifiche professionali; 
              n); 
              n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica
          professionale  effettuato   sotto   supervisione,   purche'
          costituisca una condizione per l'accesso a una  professione
          regolamentata e che puo' svolgersi in  forma  di  tirocinio
          curriculare o in forma  di  tirocinio  extracurriculare  o,
          laddove previsto, anche in apprendistato; 
              n-ter) «tessera professionale europea»: un  certificato
          elettronico  attestante  o   che   il   professionista   ha
          soddisfatto tutte  le  condizioni  necessarie  per  fornire
          servizi, su base temporanea e occasionale,  nel  territorio
          dello  Stato   o   il   riconoscimento   delle   qualifiche
          professionali ai fini  dello  stabilimento  nel  territorio
          dello Stato; 
              n-quater)    «apprendimento    permanente»:    l'intero
          complesso di istruzione generale, istruzione  e  formazione
          professionale, istruzione non formale e  apprendimento  non
          formale e informale, intrapresi nel corso della  vita,  che
          comporta un miglioramento delle conoscenze, delle  abilita'
          e   delle   competenze,   che   puo'   includere    l'etica
          professionale; 
              n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»:
          motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza  della  Corte
          di giustizia dell'Unione europea; 
              n-sexies)   «Sistema   europeo   di   accumulazione   e
          trasferimento dei crediti o crediti ECTS»:  il  sistema  di
          crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello  Spazio
          europeo dell'istruzione superiore; 
              n-septies)   «legalmente   stabilito»:   un   cittadino
          dell'Unione europea e' legalmente stabilito  in  uno  Stato
          membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di
          una professione in detto Stato membro e non e'  oggetto  di
          alcun divieto, neppure temporaneo,  all'esercizio  di  tale
          professione. E' possibile essere legalmente stabilito  come
          lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.". 
              Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
          n. 206/2007, come modificato dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 5. Autorita' competente. 
              1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e  al
          titolo III, capi II e IV, sono  competenti  a  ricevere  le
          domande, a  ricevere  le  dichiarazioni  e  a  prendere  le
          decisioni: 
              a) la Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Ufficio
          per lo sport, per tutte  le  attivita'  che  riguardano  il
          settore sportivo e per quelle esercitate con  la  qualifica
          di professionista sportivo, ad accezione di quelle  di  cui
          alla lettera l-septies) , nonche' per le professioni di cui
          alla legge 2 gennaio 1989, n.6; 
              b); 
              c)  il  Ministero  titolare  della  vigilanza  per   le
          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,
          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o
          elenchi, fatto salvo quanto  previsto  alle  lettere  f)  e
          l-sexies); 
              d)  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni
          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica
          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)
          e g); 
              e)  il  Ministero  della  salute,  per  le  professioni
          sanitarie; 
              f) il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca,  per  i  docenti  di  scuole  dell'infanzia,
          primaria, secondaria di primo grado e secondaria  superiore
          e per il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          della scuola nonche' per il personale ricercatore e per  le
          professioni  di  architetto,  pianificatore   territoriale,
          paesaggista,  conservatore  dei  beni   architettonici   ed
          ambientali, architetto junior e pianificatore junior; 
              g) [il Ministero dell'universita' e della  ricerca  per
          il  personale  ricercatore  e   per   le   professioni   di
          architetto,   pianificatore   territoriale,    paesaggista,
          conservatore  dei  beni   architettonici   ed   ambientali,
          architetto junior e pianificatore junior]; 
              h) il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  per  ogni  altro   caso   relativamente   a
          professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
          possesso di qualifiche professionali  di  cui  all'articolo
          19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto  previsto  alla
          lettera c); 
              i) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo per  le  attivita'  afferenti  al  settore  del
          restauro e della manutenzione dei beni  culturali,  secondo
          quanto previsto dai commi 7, 8 e  9  dell'articolo  29  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni nonche' per le attivita'  che  riguardano  il
          settore turistico; 
              l) il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche
          professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere  a),
          b) e c)  nonche'  per  la  professione  di  consulente  del
          lavoro, per le professioni  afferenti  alla  conduzione  di
          impianti termici e di generatori di vapore; 
              l-bis) il Ministero dello sviluppo  economico,  per  la
          professione di consulente in proprieta' industriale  e  per
          quella di agente immobiliare; 
              l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali per le professioni  di  allenatore,  fantino  e
          guidatore di cavalli da corsa, classificatore  di  carcasse
          suine e classificatore di carcasse bovine; 
              l-quater)  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, per le professioni di insegnante di  autoscuola,
          istruttore di autoscuola e assistente bagnante; 
              l-quinquies)  il   Ministero   dell'interno,   per   le
          professioni afferenti all'area dei servizi di  controllo  e
          della   sicurezza,   nonche'   per   le   professioni    di
          investigatore   privato,   titolare    di    istituto    di
          investigazioni private, addetto ai servizi  di  accoglienza
          in ambito sportivo; 
              l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la
          professione di spedizioniere doganale/doganalista; 
              l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per
          le  professioni  di   maestro   di   scherma,   allenatore,
          preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
          sportivo e ufficiale di gara; 
              m) le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e di Bolzano per  le  professioni  per  le  quali
          sussiste competenza  esclusiva,  ai  sensi  dei  rispettivi
          statuti. 
              2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle
          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 
              2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1  e  2,
          ciascuna per le professioni  di  propria  competenza,  sono
          altresi' autorita' competenti responsabili  della  gestione
          delle domande di tessera professionale europea di cui  agli
          articoli 5-ter e seguenti.  Per  la  professione  di  guida
          alpina,  l'Ufficio  per  lo  sport  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri e',  inoltre,  autorita'  competente
          incaricata  dell'assegnazione  delle  domande  di   tessera
          professionale  europea  qualora  vi  siano  piu'  autorita'
          regionali competenti, cosi' come previsto  dall'articolo  2
          del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  983/2015  della
          Commissione del 24 giugno 2015. 
              3. Fino all'individuazione di cui  al  comma  2,  sulle
          domande di riconoscimento provvedono: 
              a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Ufficio
          per lo sport, per le  attivita'  di  cui  all'allegato  IV,
          Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti
          al settore sportivo; 
              b); 
              c)  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per   le
          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); 
              d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista
          II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f); 
              e) il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto
          4), classe ex 851 e 855; 
              f) il Ministero dei trasporti per le attivita'  di  cui
          all'allegato  IV,  Lista  II  e  Lista  III,  nelle   parti
          afferenti ad attivita' di trasporto.". 
              La Legge 2 gennaio 1989, n. 6, pubblicata  nella  Gazz.
          Uff.  12  gennaio  1989,  n.  9,  reca  "Ordinamento  della
          professione di guida alpina". 
              Il  testo  dell'articolo  5-ter  del   citato   decreto
          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 5-ter. Domanda di tessera professionale europea e
          creazione di un fascicolo IMI. 
              1. La domanda di rilascio della  tessera  professionale
          europea puo' essere presentata esclusivamente online. 
              2. Le domande devono  essere  corredate  dei  documenti
          richiesti  dallo  Stato  membro  ospitante  ai  sensi   del
          regolamento  di   esecuzione   (UE)   n.   2015/983   della
          Commissione del 24 giugno 2015. 
              3. Entro una settimana dal ricevimento  della  domanda,
          l'autorita' competente da' notizia dell'avvenuta  ricezione
          della  domanda  e  informa  il  richiedente  di   eventuali
          documenti mancanti. Se  del  caso,  l'autorita'  competente
          rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla  base
          del presente decreto. L'autorita' competente  verifica  che
          il richiedente  sia  legalmente  stabilito  sul  territorio
          nazionale nonche' l'autenticita' e la validita' di tutti  i
          documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In  caso
          di dubbi debitamente giustificati,  l'autorita'  competente
          consulta  l'organismo  competente  che  ha  rilasciato   il
          documento e puo' chiedere al richiedente copie  certificate
          dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande
          di  rilascio  di  tessera   professionale,   le   autorita'
          competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione
          dei documenti gia'  inclusi  nel  fascicolo  IMI  e  ancora
          validi.". 
              Il testo dell'articolo 5-quinquies del  citato  decreto
          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 5-quinquies. Tessera professionale europea per lo
          stabilimento e per la prestazione temporanea e  occasionale
          di servizi di cui all'articolo 11. 
              1. L'autorita' competente di  cui  all'articolo  5,  in
          qualita'   di   Stato   membro   di    origine,    verifica
          l'autenticita' e la validita' dei documenti  giustificativi
          caricati dal richiedente nel  fascicolo  IMI  ai  fini  del
          rilascio  di  una  tessera  professionale  europea  per  lo
          stabilimento o per la prestazione temporanea e  occasionale
          di  servizi  di  cui  all'articolo  11.  Tale  verifica  e'
          effettuata entro un mese dalla scadenza del termine di  cui
          all'articolo 5-ter, comma  3,  o,  nel  caso  di  documenti
          mancanti, entro un mese dal ricevimento  degli  stessi,  ai
          sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorita'  competente
          trasmette   immediatamente   la    domanda    all'autorita'
          competente dello Stato  membro  nel  quale  il  richiedente
          voglia stabilirsi o verso il  quale  voglia  effettuare  la
          prestazione temporanea e  occasionale  di  servizi  di  cui
          all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente. 
              2. Nei casi previsti agli articoli  27,  31,  58-bis  e
          58-ter, l'autorita' competente di cui  all'articolo  5,  in
          qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro  un  mese
          dalla data di ricevimento  della  domanda  trasmessa  dallo
          Stato  membro   d'origine,   se   rilasciare   la   tessera
          professionale  europea.  In  caso  di   dubbi   debitamente
          giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo  5
          puo'  chiedere  allo  Stato  membro   d'origine   ulteriori
          informazioni o  l'inclusione,  entro  due  settimane  dalla
          richiesta, della copia certificata di un documento; in  tal
          caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di
          un mese continua a decorrere. 
              3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16,
          l'autorita' competente di cui all'articolo 5,  in  qualita'
          di Stato membro  ospitante,  decide,  entro  due  mesi  dal
          ricevimento della  domanda  trasmessa  dallo  Stato  membro
          d'origine, se rilasciare una tessera professionale  europea
          oppure  assoggettare   il   titolare   di   una   qualifica
          professionale a misure compensative secondo la procedura di
          cui  all'articolo  22.  In  caso   di   dubbi   debitamente
          giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo  5
          puo'  chiedereallo   Stato   membro   d'origine   ulteriori
          informazioni o  l'inclusione,  entro  due  settimane  dalla
          richiesta, della copia certificata di un documento; in  tal
          caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di
          due mesi continua a decorrere. 
              4. Nel caso in cui l'autorita' competente  non  riceva,
          da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le
          informazioni necessarie per decidere in merito al  rilascio
          della tessera  professionale  europea,  puo'  rifiutare  il
          rilascio  della  tessera.  Tale  rifiuto   e'   debitamente
          giustificato. 
              5. Se l'autorita' competente non adotta  una  decisione
          entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al  richiedente
          non  e'  data  la  possibilita'  di  sostenere  una   prova
          attitudinale conformemente all'articolo  11,  comma  4,  la
          tessera professionale europea si considera rilasciata ed e'
          inviata  automaticamente,  mediante  il  sistema  IMI,   al
          richiedente stesso. L'autorita' competente  puo'  estendere
          di due settimane il termine di cui ai commi 2 e  3  per  il
          rilascio della tessera professionale europea, motivando  la
          richiesta di proroga e informandone  il  richiedente.  Tale
          proroga puo' essere ripetuta una volta  sola  e  unicamente
          quando  e'  strettamente  necessaria,  in  particolare  per
          ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei
          destinatari del servizio. 
              6.  Le  misure  intraprese  dall'autorita'   competente
          conformemente al  comma  1,  sostituiscono  la  domanda  di
          riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della
          legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.". 
              Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo
          n. 206/2007, come modificato dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 6. Centro di assistenza. 
              1.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di: 
              a)  Coordinatore  nazionale   presso   la   Commissione
          europea; 
              b) Centro di assistenza  per  il  riconoscimento  delle
          qualifiche professionali. 
              2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha  i
          seguenti compiti: 
              a)  promuovere  l'applicazione  uniforme  del  presente
          decreto da parte delle autorita' di cui all'articolo 5; 
              b) favorire la circolazione di ogni informazione  utile
          ad  assicurare  l'applicazione  del  presente  decreto,  in
          particolare quelle relative alle condizioni d'accesso  alle
          professioni regolamentate, anche sollecitando  l'aiuto  dei
          centri di assistenza di cui al presente decreto; 
              c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione  e
          di prove di formazione comune; 
              d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine  di
          ottimizzare il continuo sviluppo professionale; 
              e)   scambiare   informazioni   e    migliori    prassi
          sull'applicazione  delle   misure   compensative   di   cui
          all'articolo 22 per presente decreto. 
              3.  Le  autorita'  di  cui  all'articolo  5  mettono  a
          disposizione del coordinatore di cui al  comma  1,  lettera
          a), le informazioni e i dati statistici necessari  ai  fini
          della    predisposizione    della    relazione     biennale
          sull'applicazione del presente decreto da trasmettere  alla
          Commissione europea. 
              4. Il centro di assistenza di cui al comma  1,  lettera
          b), curando il  raccordo  delle  attivita'  dei  centri  di
          assistenza  di  cui  al  comma  5  e  i  rapporti  con   la
          Commissione europea: 
              a) fornisce ai cittadini  e  ai  centri  di  assistenza
          degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia
          di   riconoscimento    delle    qualifiche    professionali
          interessate dal presente decreto, incluse  le  informazioni
          sulla legislazione nazionale che disciplina le  professioni
          e il loro esercizio, compresa la  legislazione  sociale  ed
          eventuali norme deontologiche; 
              b) assiste, se del caso, i cittadini per  l'ottenimento
          dei  diritti  attribuiti   loro   dal   presente   decreto,
          eventualmente cooperando con il centro di assistenza  dello
          Stato membro di origine nonche' con le autorita' competenti
          e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del
          decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59.  Su  richiesta
          della Commissione europea, il centro di assistenza assicura
          le informazioni  sui  risultati  dell'assistenza  prestata,
          entro due mesi dalla richiesta; 
              c) valuta  le  questioni  di  particolare  rilevanza  o
          complessita', congiuntamente con  un  rappresentante  delle
          regioni e province autonome designato in sede di Conferenza
          Stato-regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              5.  Le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5
          istituiscono  un  proprio  centro  di  assistenza  che,  in
          relazione  ai  riconoscimenti  di  competenza,  assicura  i
          compiti di cui alla lettera a) e b) del  comma  4.  I  casi
          trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono  comunicati
          al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b). 
              5-bis. Le autorita' competenti di  cui  all'articolo  5
          prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli
          Stati membri  ospitanti  e,  se  richiesto,  trasmettono  a
          questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui  singoli
          casi, fatte salve le disposizioni in materia di  protezione
          dei dati personali.". 
              Il  testo   dell'articolo   22   del   citato   decreto
          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 22. Misure compensative. 
              1. Il riconoscimento  di  cui  al  presente  capo  puo'
          essere  subordinato  al  compimento  di  un  tirocinio   di
          adattamento non  superiore  a  tre  anni  o  di  una  prova
          attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti
          casi: 
              a); 
              b)  se  la   formazione   ricevuta   riguarda   materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
              c) se la professione regolamentata include una  o  piu'
          attivita'  professionali  regolamentate,   mancanti   nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la formazione richiesta  dalla  normativa
          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da
          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di
          formazione in possesso del richiedente. 
              2. Nei casi di  cui  al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
              3. Con provvedimento dell'autorita' competente  di  cui
          all'articolo 5, sentita la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono
          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione
          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale
          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante
          dell'attivita'. 
              4. In deroga al principio enunciato  al  comma  1,  che
          lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
          al  medesimo  comma  1  le  autorita'  competenti  di   cui
          all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
          di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento: 
              a) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma  1,
          lettere b) e  c),  l'articolo  18,  comma  1,  lettera  d),
          limitatamente ai me-dici e agli odontoiatri, l'articolo 18,
          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il
          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da
          infermieri  professionali  e  per  attivita'  professionali
          esercitate  da  infermieri  specializzati  in  possesso  di
          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la
          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2,  o  l'articolo  18,  comma  1,
          lettera g); 
              b) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma  1,
          lettera  a),  limitatamente  alle  attivita'  esercitate  a
          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'
          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; 
              c) se  e'  richiesto  dal  titolare  di  una  qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),
          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma
          1, lettera c); 
              d)  se  e'  richiesto   dal   titolare   di   qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  b),
          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma
          1, lettere d) o e). 
              4-bis. (Abrogato). 
              4-ter.  Nel  caso  del  titolare   di   una   qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),
          che  abbia  presentato  domanda  di  riconoscimento   delle
          proprie   qualifiche   professionali,   se   la   qualifica
          professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma
          dell'articolo  19,  comma  1,   lettera   d),   l'autorita'
          competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un  tirocinio
          di adattamento unitamente a una prova attitudinale. 
              5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)  e
          c), per  «materie  sostanzialmente  diverse»  si  intendono
          materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
          professione regolamentata e che  in  termini  di  durata  o
          contenuto  sono  molto  diverse  rispetto  alla  formazione
          ricevuta dal migrante. 
              6.  L'applicazione  dei  commi  1  e  4  comporta   una
          successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
          attestata dal  richiedente  al  fine  di  stabilire  se  le
          conoscenze,  le  abilita'  e  le   competenze   formalmente
          convalidate  a  tal  fine  da  un   organismo   competente,
          acquisite  nel  corso  di  detta  esperienza  professionale
          ovvero  mediante  apprendimento  permanente  in  uno  Stato
          membro o in un Paese terzo possano  colmare  la  differenza
          sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
              7.   Con   provvedimento   dell'autorita'    competente
          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura
          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati
          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata
          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati
          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'
          richiesta la prova attitudinale. 
              8. Il provvedimento di cui al comma 7 e'  efficace  tre
          mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
          la  stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di  astenersi
          dall'adottare la deroga. 
              8-bis.  La  decisione  di  imporre  un   tirocinio   di
          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente
          motivata. In particolare al richiedente sono comunicate  le
          seguenti informazioni: 
              a) il  livello  di  qualifica  professionale  richiesto
          dalla  normativa  nazionale  e  il  livello  di   qualifica
          professionale   detenuto   dal   richiedente   secondo   la
          classificazione stabilita dall'articolo 19; 
              b) le differenze sostanziali di cui al  comma  5  e  le
          ragioni  per  cui  tali  differenze  non   possono   essere
          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle
          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza
          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente. 
              8-ter.   Al   richiedente   dovra'   essere   data   la
          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al
          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre
          tale prova al richiedente.". 
              Il  testo   dell'articolo   18   del   citato   decreto
          legislativo n. 206/2007, cosi' recita: 
              "Art. 18. Ambito di applicazione. 
              1. Il presente capo si applica a tutte  le  professioni
          non coperte dai capi III e IV del  presente  titolo  e  nei
          seguenti casi: 
              a) alle attivita' elencate all'allegato IV, qualora  il
          migrante non soddisfi i requisiti di cui agli  articoli  da
          28 a 30; 
              b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici
          chirurghi   specialisti,   gli   infermieri    responsabili
          dell'assistenza  generale,  gli  odontoiatri,   odontoiatri
          specialisti, i veterinari, le ostetriche,  i  farmacisti  e
          gli  architetti,  qualora  il  migrante  non   soddisfi   i
          requisiti  di  pratica  professionale  effettiva  e  lecita
          previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55; 
              c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso
          di un titolo di formazione  non  elencato  all'allegato  V,
          punto 5.7; 
              d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32  e  35,  ai
          medici, agli infermieri, agli odontoiatri,  ai  veterinari,
          alle  ostetriche,  ai  farmacisti  e  agli  architetti   in
          possesso di titoli di formazione specialistica, che  devono
          seguire la formazione che  porta  al  possesso  dei  titoli
          elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2,  5.4.2,
          5.5.2,  5.6.2  e   5.7.1,   e   solamente   ai   fini   del
          riconoscimento della pertinente specializzazione; 
              e)   agli   infermieri   responsabili   dell'assistenza
          generale e agli infermieri  specializzati  in  possesso  di
          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la
          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda  il
          riconoscimento  in  un  altro  Stato  membro  in   cui   le
          pertinenti  attivita'  professionali  sono  esercitate   da
          infermieri specializzati  sprovvisti  della  formazione  di
          infermiere responsabile dell'assistenza generale; 
              f)  agli  infermieri  specializzati  sprovvisti   della
          formazione  di  infermiere   responsabile   dell'assistenza
          generale, qualora il migrante chieda il  riconoscimento  in
          un altro  Stato  membro  in  cui  le  pertinenti  attivita'
          professionali sono esercitate  da  infermieri  responsabili
          dell'assistenza  generale,  da   infermieri   specializzati
          sprovvisti  della  formazione  di  infermiere  responsabile
          dell'assistenza generale o da infermieri  specializzati  in
          possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
          la formazione che porta al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2; 
              g) ai  migranti  in  possesso  dei  requisiti  previsti
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.". 
              Il  testo   dell'articolo   19   del   citato   decreto
          legislativo n. 206/2007, cosi' recita: 
              "Art. 19. Livelli di qualifica. 
              1. Ai soli fini dell'applicazione delle  condizioni  di
          riconoscimento  professionale  di  cui  all'articolo  21  e
          all'articolo 22, comma 8-bis, le  qualifiche  professionali
          sono inquadrate nei seguenti livelli: 
              a) attestato di  competenza:  attestato  rilasciato  da
          un'autorita'  competente  dello  Stato   membro   d'origine
          designata  ai   sensi   delle   disposizioni   legislative,
          regolamentari o amministrative di tale Stato membro,  sulla
          base: 
              1)  o  di  una  formazione  non  facente  parte  di  un
          certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c),  d)  o
          e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione
          o dell'esercizio a tempo pieno della  professione  per  tre
          anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per
          un periodo equivalente nei precedenti dieci anni, 
              2)   o   di   una   formazione   generale   a   livello
          d'insegnamento elementare o secondario  attestante  che  il
          titolare possiede conoscenze generali; 
              b) certificato: certificato che attesta  il  compimento
          di un ciclo di studi secondari, 
              1) o generale completato da un  ciclo  di  studi  o  di
          formazione professionale diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera c) o dal tirocinio o  dalla  pratica  professionale
          richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi, 
              2) o tecnico o professionale, completato  eventualmente
          da un ciclo di studi o di formazione professionale  di  cui
          al punto 1, o dal tirocinio o dalla  pratica  professionale
          richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi; 
              c) diploma: diploma che attesta il compimento: 
              1) o  di  una  formazione  a  livello  di  insegnamento
          post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed
          e) di almeno un anno o di una durata  equivalente  a  tempo
          parziale, di cui una delle condizioni  di  accesso  e',  di
          norma,  il  completamento  del  ciclo  di  studi  secondari
          richiesto per  accedere  all'insegnamento  universitario  o
          superiore  ovvero  il  completamento  di   una   formazione
          scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari,
          nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta
          oltre al ciclo di studi post-secondari; 
              2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o,
          nel caso di professione regolamentata, di una formazione  a
          struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto
          previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione
          indicato al numero 1), se  tale  formazione  conferisce  un
          analogo  livello  professionale  e  prepara  a  un  livello
          analogo di responsabilita' e  funzioni,  a  condizione  che
          detto diploma sia corredato di un certificato  dello  Stato
          membro di origine; 
              d) diploma: diploma che attesta il  compimento  di  una
          formazione a livello di insegnamento post-secondario di una
          durata minima di tre e non superiore a quattro  anni  o  di
          una durata equivalente a tempo parziale,  impartita  presso
          un'universita' o un istituto d'insegnamento superiore o  un
          altro istituto che impartisce  una  formazione  di  livello
          equivalente,   nonche'    la    formazione    professionale
          eventualmente   richiesta   oltre   al   ciclo   di   studi
          post-secondari; 
              e) diploma: diploma che  attesta  che  il  titolare  ha
          completato un ciclo di studi post-secondari della durata di
          almeno quattro anni, o di una durata  equivalente  a  tempo
          parziale,   presso    un'universita'    o    un    istituto
          d'insegnamento  superiore  ovvero  un  altro  istituto   di
          livello equivalente e, se del caso, che ha  completato  con
          successo la formazione professionale richiesta in  aggiunta
          al ciclo di studi post-secondari.". 
              Il  testo   dell'articolo   32   del   citato   decreto
          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 32. Diritti acquisiti. 
              1.  Fatti  salvi  i  diritti  acquisiti  relativi  alle
          professioni di cui al presente capo i titoli di  formazione
          che danno accesso alle attivita'  professionali  di  medico
          con formazione di medico di base e di  medico  specialista,
          di infermiere  responsabile  dell'assistenza  generale,  di
          odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di
          farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2,
          comma 1 e che non soddisfano  l'insieme  dei  requisiti  di
          formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44,  46
          e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento  di  una
          formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato
          V, punti  5.1.1.,  5.1.2.,  5.2.2.,  5.3.2,  5.3.3,  5.4.2,
          5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati  da  un  attestato  che
          certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attivita'  in
          questione per almeno tre anni consecutivi nei  cinque  anni
          che precedono il rilascio dell'attestato stesso. 
              2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato  ai  titoli
          di formazione in medicina che danno accesso alle  attivita'
          professionali di medico con formazione di base e di  medico
          specialista,  di  infermiere  responsabile  dell'assistenza
          generale, di odontoiatra, di  odontoiatra  specialista,  di
          veterinario, di ostetrica e  di  farmacista  acquisiti  sul
          territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non
          soddisfano i requisiti minimi di  formazione  di  cui  agli
          articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e  50  se  tali  titoli
          sanciscono il completamento di una formazione iniziata: 
              a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione
          di base, infermieri responsabile dell'assistenza  generale,
          odontoiatri,    odontoiatri    specialisti,     veterinari,
          ostetriche e farmacisti; 
              b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti. 
              3. I titoli di formazione di cui al comma 2  consentono
          l'esercizio  delle  attivita'  professionali  su  tutto  il
          territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli
          di  formazione  rilasciati   dalle   competenti   autorita'
          tedesche di  cui  all'allegato  V,  5.1.1.,  5.1.2,  5.2.2,
          5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2. 
              4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in
          medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di
          medico con formazione di base e di medico  specialista,  di
          infermiere  responsabile   dell'assistenza   generale,   di
          veterinario, di ostetrica, di farmacista  e  di  architetto
          che sono in possesso dei cittadini di cui  all'articolo  2,
          comma   1,   e   che   sono   stati   rilasciati    nell'ex
          Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente  formazione
          e' iniziata,  per  la  Repubblica  ceca  e  la  Slovacchia,
          anteriormente al  1  gennaio  1993,  qualora  le  autorita'
          dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino
          che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la
          stessa validita' giuridica dei titoli che  esse  rilasciano
          e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa  validita'
          giuridica dei titoli menzionati, per  detti  Stati  membri,
          all'allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l'accesso  e
          l'esercizio delle attivita'  professionali  di  medico  con
          formazione  di   base,   medico   specialista,   infermiere
          responsabile   dell'assistenza    generale,    veterinario,
          ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
          all'articolo  51,  e  di  architetto,  relativamente   alle
          attivita' di cui  all'articolo  54.  Detto  attestato  deve
          essere  corredato  da  un  certificato   rilasciato   dalle
          medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e  lecito
          esercizio  da  parte  dei  cittadini  in   questione,   nel
          territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno
          tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio
          del certificato. 
              5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dell'articolo 31
          i titoli di formazione in medicina, che danno accesso  alle
          attivita' professionali di medico con formazione di base  e
          di   medico   specialista,   di   infermiere   responsabile
          dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di  odontoiatra
          specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista  e
          di architetto che sono in possesso  dei  cittadini  di  cui
          all'articolo 2,  comma  1,  e  che  sono  stati  rilasciati
          nell'ex Unione  Sovietica,  o  per  cui  la  corrispondente
          formazione e' iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente  al
          20 agosto 1991; b) per la  Lettonia,  anteriormente  al  21
          agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo
          1990, qualora le autorita' di  uno  dei  tre  Stati  membri
          sopra citati attestino che  detti  titoli  hanno  sul  loro
          territorio la stessa validita'  giuridica  dei  titoli  che
          esse rilasciano e, per quanto riguarda gli  architetti,  la
          stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti
          Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda
          l'accesso   alle,   e    l'esercizio    delle,    attivita'
          professionali di medico  con  formazione  di  base,  medico
          specialista,   infermiere   responsabile    dell'assistenza
          generale,  dentista,  dentista  specialista,   veterinario,
          ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
          all'articolo  46,  e  di  architetto,  relativamente   alle
          attivita' di cui  all'articolo  54.  Detto  attestato  deve
          essere  corredato  da  un  certificato   rilasciato   dalle
          medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e  lecito
          esercizio  da  parte  dei  cittadini  in   questione,   nel
          territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno
          tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio
          del certificato. 
              6. Sono  altresi'  ammessi  al  riconoscimento  di  cui
          all'articolo 31 i titoli di  formazione  in  medicina,  che
          danno accesso alle attivita' professionali  di  medico  con
          formazione di base e di medico specialista,  di  infermiere
          responsabile dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di
          odontoiatra specialista, di veterinario, di  ostetrica,  di
          farmacista  e  di  architetto  che  sono  in  possesso  dei
          cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati
          nell'ex  Jugoslavia,  o  per  i  quali  la   corrispondente
          formazione e' iniziata, per la Slovenia,  anteriormente  al
          25 giugno 1991  e,  per  la  Croazia,  anteriormente  all'8
          ottobre 1991, qualora le autorita' degli Stati membri sopra
          citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio
          la  stessa  validita'  giuridica  dei   titoli   che   esse
          rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
          validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti  Stati
          membri, all'allegato  VI,  punto  6,  per  quanto  riguarda
          l'accesso   alle,   e    l'esercizio    delle,    attivita'
          professionali di medico  con  formazione  di  base,  medico
          specialista,   infermiere   responsabile    dell'assistenza
          generale,  dentista,  dentista  specialista,   veterinario,
          ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
          all'articolo  51,  e  di  architetto,  relativamente   alle
          attivita' di cui  all'articolo  54.  Detto  attestato  deve
          essere  corredato  da  un  certificato   rilasciato   dalle
          medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e  lecito
          esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri,  nel
          territorio di questi,  delle  attivita'  in  questione  per
          almeno tre anni consecutivi nei cinque anni  precedenti  il
          rilascio del certificato. 
              7. I titoli di  formazione  di  medico,  di  infermiere
          responsabile dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di
          veterinario, di ostetrica e  di  farmacista  rilasciati  ai
          cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato
          membro e  che  non  corrispondono  alle  denominazioni  che
          compaiono per tale  Stato  all'allegato  V,  5.1.1,  5.1.2,
          5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,  5.5.2,  e  5.6.2
          sono  riconosciuti  se  accompagnati  da   un   certificato
          rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato
          membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono
          il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33,
          34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo
          Stato  membro  che  li  ha  rilasciati  a  quelli  le   cui
          denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2,
          5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.". 
              Il testo dell'articolo 49 del  decreto  legislativo  n.
          206/2007,  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 49. Diritti acquisiti specifici alle ostetriche. 
              1. Viene riconosciuta  come  prova  sufficiente  per  i
          cittadini degli altri Stati membri dell'Unione  europea,  i
          cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano  tutti  i
          requisiti minimi di formazione di cui all'articolo  46  ma,
          ai sensi  dell'articolo  47,  sono  riconoscibili  solo  se
          accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui
          al suddetto articolo 47, comma 2, i  titoli  di  formazione
          rilasciati  dagli  Stati  membri  prima   della   data   di
          riferimento   di   cui   all'allegato   V,   punto   5.5.2,
          accompagnati da un attestato che certifichi  l'effettivo  e
          lecito  esercizio  da  parte  di  questi  cittadini   delle
          attivita' in questione per almeno due anni consecutivi  nei
          cinque che precedono il rilascio dell'attestato. 
              1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1,  in
          possesso dei  titoli  di  formazione  in  ostetricia,  sono
          riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se
          il richiedente ha  iniziato  la  formazione  prima  del  18
          gennaio  2016  e  i  criteri  di   ammissione   prevedevano
          all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un
          livello equivalente,  per  la  possibilita'  I,  oppure  ha
          completato  la  formazione  come  infermiere   responsabile
          dell'assistenza  generale  confermato  da  un   titolo   di
          formazione di cui all'allegato V,  punto  5.2.2,  prima  di
          iniziare la formazione  in  ostetricia,  nell'ambito  della
          possibilita' II. 
              2. Le condizioni di cui al  comma  1  si  applicano  ai
          cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione  in
          ostetricia  sanciscono   una   formazione   acquisita   sul
          territorio della ex Repubblica democratica  tedesca  e  che
          soddisfa tutti i requisiti  minimi  di  formazione  di  cui
          all'articolo  46,  ma,  ai  sensi  dell'articolo  47,  sono
          riconoscibili  solo  se  accompagnati   dall'attestato   di
          pratica professionale di cui all'articolo 47, comma  2,  se
          sanciscono una formazione  iniziata  prima  del  3  ottobre
          1990. 
              3. 
              4. Ai cittadini di cui all'articolo 2,  comma  1,  allo
          scopo di verificare che le ostetriche interessate  sono  in
          possesso di  un  livello  di  conoscenze  e  di  competenze
          paragonabili a quello delle ostetriche  in  possesso  delle
          qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V,
          punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli  di  ostetrica  che
          sono stati rilasciati in Polonia  a  ostetriche  che  hanno
          completato anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente
          formazione,  che  non  soddisfa  i  requisiti   minimi   di
          formazione di cui all'articolo 40, sancita  dal  titolo  di
          «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno  speciale
          programma di aggiornamento di cui: 
              a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile  2004  che
          modifica  la  legge  sulle  professioni  di  infermiere   e
          ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e  del
          2007, n. 176, pag. 1237)  e  al  regolamento  del  Ministro
          della  sanita'  dell'11  maggio   2004   sulle   condizioni
          dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
          alle ostetriche, che sono titolari  di  un  certificato  di
          scuola secondaria (esame finale - maturita')  e  che  hanno
          conseguito un diploma presso un liceo medico o  una  scuola
          professionale medica per l'insegnamento di una  professione
          di  infermiere  e  ostetrica  (Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica di Polonia del 2004, n. 110,  pag.  1170  e  del
          2010, n. 65, pag. 420), o 
              b) all'articolo 53, paragrafo 3,  della  legge  del  15
          luglio 2011  relativa  alle  professioni  di  infermiere  e
          ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  di  Polonia
          del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del  Ministro
          della  sanita'  del  14  giugno   2012   sulle   condizioni
          dettagliate   riguardanti   i   corsi    di    insegnamento
          universitario impartiti agli infermieri e alle  ostetriche,
          che sono titolari di un certificato  di  scuola  secondaria
          (esame finale  -  maturita')  e  che  hanno  conseguito  un
          diploma di infermiere e  di  ostetrica  presso  una  scuola
          medica secondaria o un  istituto  di  studi  superiori  per
          l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica
          (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia  del  2012,
          pag. 770). 
              5. Per i cittadini degli Stati membri i cui  titoli  di
          formazione     in     ostetricia     (asistent      medical
          obstetricã-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania
          anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la
          cui  formazione  non  soddisfa  i   requisiti   minimi   di
          formazione  di  cui  all'articolo  46,  detti  titoli  sono
          riconosciuti come prova sufficiente ai fini  dell'esercizio
          delle attivita' di ostetrica, se corredati da un  attestato
          il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio  da  parte
          degli interessati,  nel  territorio  della  Romania,  delle
          attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni
          consecutivi nei  sette  anni  precedenti  il  rilascio  del
          certificato. 
              5-bis.  I  diritti  acquisiti  in  ostetricia  non   si
          applicano  ai   seguenti   titoli   ottenuti   in   Croazia
          anteriormente al 1  luglio  2013:  visa  medicinska  sestra
          ginekolosko-opstetrickog  smjera  (infermiere  di   livello
          superiore  in  area   ostetrico-ginecologica),   medicinska
          sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in  area
          ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog
          smjera (infermiere di  livello  superiore  con  diploma  in
          ostetricia),   medicinska   sestra    primaljskog    smjera
          (infermiere      con      diploma      in      ostetricia),
          ginekolosko-opstetricka   primalja   (ostetrica   in   area
          ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).".