Parte di provvedimento in formato grafico Serie dei trattati del Consiglio d'Europa - N. 215 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive Magglingen/Macolin, 18.9.2014 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Considerando che il Consiglio d'Europa e' chiamato a realizzare un'unione piu' marcata tra i suoi membri; Considerando il piano d'azione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che ha raccomandato il proseguimento delle attivita' del Consiglio d'Europa che fanno da punto di riferimento nel settore dello sport; Considerando che e' necessario elaborare ulteriormente un quadro comune, europeo e globale, per lo sviluppo dello sport, sulla base delle nozioni di democrazia pluralista, stato di diritto, diritti umani ed etica dello sport; Consapevoli che la manipolazione di competizioni sportive puo' riguardare ogni paese e ogni tipo di sport a livello mondiale, e sottolineando che tale fenomeno, in quanto minaccia globale all'integrita' dello sport, richiede una risposta globale sostenuta anche dagli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa; Preoccupati per il coinvolgimento delle attivita' criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive, e per la sua natura transnazionale; Richiamando la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali (1950, ETS n. 5) e i suoi protocolli, la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985, ETS n. 120), la Convenzione contro il doping (1989, ETS n. 135), la Convenzione penale sulla corruzione (1999, ETS n. 173) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198); Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale (2000) e i relativi protocolli; Richiamando inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003); Ricordando l'importanza di indagare efficacemente senza indebiti ritardi sui reati che rientrano nella loro giurisdizione; Ricordando il ruolo fondamentale dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) nel facilitare la cooperazione tra le autorita' incaricate dell'applicazione della legge oltre alla cooperazione giudiziaria; Sottolineando che le organizzazioni sportive hanno la responsabilita' di individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive perpetrata da persone soggette alla loro autorita'; Riconoscendo i risultati gia' conseguiti nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; Convinti che una lotta efficace contro la manipolazione delle competizioni sportive richieda una cooperazione nazionale e internazionale rinforzata, rapida, sostenibile e ben funzionante; Viste le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri Rec(92)13rev sulla Carta europea dello sport riveduta; CM/Rec(2010)9 sul Codice di etica sportiva riveduto; Rec(2005)8 sui principi della buona governance nello sport e CM/Rec(2011)10 sulla promozione dell'integrita' dello sport per contrastare la manipolazione dei risultati, in particolare le partite truccate; Alla luce dei lavori e delle conclusioni delle seguenti conferenze: - Consiglio d'Europa - 11a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport, Atene, 11-12 dicembre 2008; - Consiglio d'Europa - 18a conferenza informale dei Ministri responsabili per lo Sport (Baku, 22 settembre 2010) sulla promozione dell'integrita' dello sport contro le manipolazioni dei risultati (partite truccate); - Consiglio d'Europa - 12a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport (Belgrado, 15 marzo 2012) in particolare per quanto riguarda la stesura di un nuovo strumento giuridico internazionale contro la manipolazione dei risultati sportivi; - UNESCO - 5a Conferenza dei Ministri e degli alti funzionari responsabili per l'Educazione fisica e lo sport (MINEPS V); Convinti che il dialogo e la cooperazione tra le autorita' pubbliche, le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a livello nazionale e internazionale, sulla base di fiducia e rispetto mutui, siano essenziali nella ricerca di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive; Riconoscendo che lo sport, basato su una competizione leale ed equa, presenta un carattere di imprevedibilita', e necessita di un contrasto vigoroso ed efficace delle pratiche e dei comportamenti sportivi non etici; Sottolineando la loro convinzione che l'applicazione coerente dei principi della buona governance e dell'etica nello sport sia un fattore importante nell'eliminazione della corruzione, della manipolazione delle competizioni sportive e di altri tipi di abusi nello sport; Riconoscendo che, in conformita' al principio di autonomia dello sport, le organizzazioni sportive sono responsabili per lo sport e hanno responsabilita' disciplinari e di autoregolamentazione nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, ma anche che le autorita' pubbliche, ove appropriato, proteggono l'integrita' dello sport; Riconoscendo che lo sviluppo delle attivita' nel settore delle scommesse sportive, in particolare quelle illegali, aumenta il rischio di tali manipolazioni; Considerando che la manipolazione delle competizioni sportive va affrontata in ogni caso, che sia collegata o meno alle scommesse sportive o a reati; Tenuto conto del margine di discrezionalita' di cui godono gli Stati, nell'ambito del diritto applicabile, in merito alle politiche sulle scommesse sportive, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Scopo e obiettivi principali 1 Lo scopo della presente Convenzione e' combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrita' e l'etica dello sport in conformita' al principio dell'autonomia dello sport. 2 A tal fine, i principali obiettivi della presente Convenzione sono: a prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali; b promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorita' pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive.