(Convenzione-art. 1)
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                   Serie dei trattati del Consiglio d'Europa - N. 215 
 
                 Convenzione del Consiglio d'Europa 
                         sulla manipolazione 
                     delle competizioni sportive 
 
Magglingen/Macolin, 18.9.2014 
 
  Preambolo 
  Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della
presente Convenzione, 
  Considerando che il Consiglio d'Europa  e'  chiamato  a  realizzare
un'unione piu' marcata tra i suoi membri; 
  Considerando il piano d'azione del terzo vertice dei capi di  Stato
e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia,  16-17  maggio  2005),
che ha raccomandato il proseguimento delle  attivita'  del  Consiglio
d'Europa che fanno da punto di riferimento nel settore dello sport; 
  Considerando che e' necessario elaborare  ulteriormente  un  quadro
comune, europeo e globale, per lo sviluppo dello  sport,  sulla  base
delle nozioni di democrazia pluralista,  stato  di  diritto,  diritti
umani ed etica dello sport; 
  Consapevoli che la  manipolazione  di  competizioni  sportive  puo'
riguardare ogni paese e ogni tipo di  sport  a  livello  mondiale,  e
sottolineando  che  tale  fenomeno,  in   quanto   minaccia   globale
all'integrita' dello sport, richiede una risposta  globale  sostenuta
anche dagli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa; 
  Preoccupati per il coinvolgimento  delle  attivita'  criminali,  in
particolare  del  crimine  organizzato,  nella  manipolazione   delle
competizioni sportive, e per la sua natura transnazionale; 
  Richiamando  la  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   Diritti
dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali (1950, ETS n.  5)  e  i  suoi
protocolli, la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli
spettatori durante le  manifestazioni  sportive,  segnatamente  nelle
partite di calcio (1985, ETS n. 120), la Convenzione contro il doping
(1989, ETS n. 135), la Convenzione penale sulla corruzione (1999, ETS
n. 173) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul  riciclaggio,  la
ricerca, il sequestro e la confisca  dei  proventi  di  reato  e  sul
finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198); 
  Richiamando  la  Convenzione  delle   Nazioni   Unite   contro   la
criminalita'  organizzata  transnazionale   (2000)   e   i   relativi
protocolli; 
  Richiamando inoltre la Convenzione delle Nazioni  Unite  contro  la
corruzione (2003); 
  Ricordando l'importanza di indagare  efficacemente  senza  indebiti
ritardi sui reati che rientrano nella loro giurisdizione; 
  Ricordando il ruolo fondamentale dell'Organizzazione internazionale
della polizia criminale (Interpol) nel facilitare la cooperazione tra
le autorita' incaricate  dell'applicazione  della  legge  oltre  alla
cooperazione giudiziaria; 
  Sottolineando   che   le   organizzazioni   sportive    hanno    la
responsabilita' di individuare e sanzionare  la  manipolazione  delle
competizioni  sportive  perpetrata  da  persone  soggette  alla  loro
autorita'; 
  Riconoscendo  i  risultati  gia'  conseguiti   nella   lotta   alla
manipolazione delle competizioni sportive; 
  Convinti che una  lotta  efficace  contro  la  manipolazione  delle
competizioni  sportive  richieda   una   cooperazione   nazionale   e
internazionale rinforzata, rapida, sostenibile e ben funzionante; 
  Viste le raccomandazioni  del  Comitato  dei  Ministri  agli  Stati
membri  Rec(92)13rev  sulla  Carta  europea  dello  sport   riveduta;
CM/Rec(2010)9 sul Codice di etica sportiva riveduto;  Rec(2005)8  sui
principi della buona governance nello sport  e  CM/Rec(2011)10  sulla
promozione   dell'integrita'   dello   sport   per   contrastare   la
manipolazione dei risultati, in particolare le partite truccate; 
  Alla luce dei lavori e delle conclusioni delle seguenti conferenze: 
  -	Consiglio d'Europa - 11a conferenza dei Ministri responsabili per
lo Sport, Atene, 11-12 dicembre 2008; 
  -	Consiglio  d'Europa  -  18a  conferenza  informale  dei  Ministri
responsabili per lo Sport (Baku, 22 settembre 2010) sulla  promozione
dell'integrita' dello sport contro  le  manipolazioni  dei  risultati
(partite truccate); 
  -	Consiglio d'Europa - 12a conferenza dei Ministri responsabili per
lo Sport (Belgrado, 15 marzo 2012) in particolare per quanto riguarda
la stesura di un nuovo strumento giuridico internazionale  contro  la
manipolazione dei risultati sportivi; 
  -	UNESCO - 5a Conferenza  dei  Ministri  e  degli  alti  funzionari
responsabili per l'Educazione fisica e lo sport (MINEPS V); 
  Convinti  che  il  dialogo  e  la  cooperazione  tra  le  autorita'
pubbliche,  le  organizzazioni   sportive,   gli   organizzatori   di
competizioni e gli  operatori  delle  scommesse  sportive  a  livello
nazionale e internazionale, sulla base di fiducia e  rispetto  mutui,
siano essenziali nella ricerca di risposte comuni efficaci alle sfide
poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive; 
  Riconoscendo che lo sport, basato  su  una  competizione  leale  ed
equa, presenta un carattere di imprevedibilita', e  necessita  di  un
contrasto vigoroso ed efficace delle  pratiche  e  dei  comportamenti
sportivi non etici; 
  Sottolineando la loro convinzione che l'applicazione  coerente  dei
principi della buona governance  e  dell'etica  nello  sport  sia  un
fattore  importante   nell'eliminazione   della   corruzione,   della
manipolazione delle competizioni sportive e di altri  tipi  di  abusi
nello sport; 
  Riconoscendo che, in conformita' al principio  di  autonomia  dello
sport, le organizzazioni sportive sono responsabili per  lo  sport  e
hanno responsabilita' disciplinari e  di  autoregolamentazione  nella
lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, ma anche che le
autorita' pubbliche, ove appropriato, proteggono  l'integrita'  dello
sport; 
  Riconoscendo che lo sviluppo  delle  attivita'  nel  settore  delle
scommesse  sportive,  in  particolare  quelle  illegali,  aumenta  il
rischio di tali manipolazioni; 
  Considerando che la manipolazione delle  competizioni  sportive  va
affrontata in ogni caso, che sia  collegata  o  meno  alle  scommesse
sportive o a reati; 
  Tenuto conto del margine di  discrezionalita'  di  cui  godono  gli
Stati, nell'ambito del diritto applicabile, in merito alle  politiche
sulle scommesse sportive, 
  hanno convenuto quanto segue: 
 
  Articolo 1 - Scopo e obiettivi principali 
 
  1	Lo  scopo   della   presente   Convenzione   e'   combattere   la
manipolazione delle  competizioni  sportive  al  fine  di  proteggere
l'integrita' e  l'etica  dello  sport  in  conformita'  al  principio
dell'autonomia dello sport. 
  2	A tal fine, i principali  obiettivi  della  presente  Convenzione
sono: 
    a	prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali
o   transnazionali   delle   competizioni   sportive   nazionali    o
internazionali; 
    b	promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la
manipolazione delle competizioni sportive tra le autorita'  pubbliche
interessate e con le organizzazioni coinvolte  nello  sport  e  nelle
scommesse sportive.