(Allegato 5)
                                                           Allegato 5 
 
                               Art. 7. 
                Adempimenti per cittadini ed imprese 
 
    Agli esclusivi fini di cui all'art. 7, comma  1  della  legge  11
novembre 2011, n. 180, gli oneri informativi  di  nuova  introduzione
sono i seguenti: 
      a)  ai  sensi  dell'art.  3,   comma,   3,   la   presentazione
dell'autocertificazione che i livelli di CSC non sono stati  superati
anche per una sola sostanza, resa ai sensi e per  gli  effetti  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  corredata  della  necessaria  documentazione
tecnica e comunicata agli enti di cui al comma  1,  che  conclude  il
procedimento; 
      b) ai sensi dell'art. 4, comma 3 la presentazione all'Autorita'
competente della relazione di valutazione del rischio e  dell'istanza
conclusione procedimento in caso in cui le concentrazioni riscontrate
risultino  compatibili  con  l'ordinamento  colturale   effettivo   e
potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato; 
      c) ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  la  presentazione,  della
relazione di valutazione di rischio e del progetto  degli  interventi
da  attuare  se  all'esito   della   valutazione   del   rischio   le
concentrazioni  riscontrate  nel   suolo   sono   incompatibili   con
l'ordinamento colturale effettivo e  potenziale  o  con  il  tipo  di
allevamento su di esso praticato. 
    Con riferimento alla disciplina generale di cui all'art. 242  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  gli  oneri  informativi
eliminati sono i seguenti: 
      a) ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, la presentazione del piano di  caratterizzazione
all'autorita' competente; 
      b) ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, la presentazione  dei  risultati  del  piano  di
caratterizzazione all'autorita' competente; 
      c) ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, la presentazione dei risultati  della  procedura
di analisi di rischio sito  specifica  per  la  determinazione  delle
concentrazioni soglia di rischio; 
      d) ai sensi dell'art. 242, comma 5, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, la presentazione del piano di  monitoraggio  per
la verifica della stabilizzazione  della  situazione  riscontrata  in
ordine alle concentrazioni soglia di rischio; 
      e) ai sensi dell'art. 242, comma 6, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, la comunicazione all'autorita' competente  della
relazione tecnica riassuntiva degli esiti  del  monitoraggio  per  la
verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata in ordine
alla concentrazione soglia di rischio.