(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 35  
 
All'articolo 1: 
  al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  nonche'
dei livelli essenziali di assistenza». 
All'articolo 2: 
  al comma 1, primo periodo, dopo le parole:  «1°  ottobre  2007,  n.
159,» sono inserite  le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,». 
All'articolo 3: 
  al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «previa  intesa  con  la
regione,» sono inserite le seguenti: «nonche' con il rettore nei casi
di aziende ospedaliere universitarie,»; 
  al comma 5: 
    il quarto periodo e' soppresso; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La corresponsione del
compenso aggiuntivo di cui al  presente  comma  e'  subordinata  alla
valutazione positiva della verifica di cui al comma 7»; 
  al comma 6, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei»; 
  dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma
6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente  decreto,  il  Ministro  della  salute,  con
proprio decreto,  istituisce  un'Unita'  di  crisi  speciale  per  la
regione con il compito  di  effettuare,  entro  tre  mesi  dalla  sua
istituzione,  visite  ispettive  straordinarie  presso   le   aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere  e  le  aziende  ospedaliere
universitarie.  L'Unita'  di  crisi  e'  composta  da  dirigenti  del
Ministero della salute, che  operano  nell'esercizio  delle  funzioni
istituzionalmente assegnate, e da un numero massimo di cinque esperti
nelle  discipline  chirurgiche,  mediche,  anatomopatologiche  e  dei
servizi  diagnostici.  Entro  trenta  giorni   da   ciascuna   visita
ispettiva, l'Unita' di crisi trasmette al Commissario straordinario e
al Commissario ad acta  una  relazione  sullo  stato  dell'erogazione
delle  prestazioni  cliniche,  con   particolare   riferimento   alla
condizione dei servizi, delle dotazioni  tecniche  e  tecnologiche  e
delle risorse umane, evidenziando  gli  eventuali  scostamenti  dagli
standard necessari a garantire i livelli essenziali di  assistenza  e
gli  interventi  organizzativi  necessari  al  loro  ripristino.   Ai
componenti  dell'Unita'  di  crisi  non  appartenenti  ai  ruoli  del
Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle  spese
documentate. Per l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la
spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si  provvede
ai sensi dell'articolo 14»; 
  al comma 7, primo periodo, la parola: «sei»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «nove»; 
  al comma 9, le parole: «nel presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti:«del presente decreto». 
All'articolo 4: 
  dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Nei casi di decadenza ai sensi del  comma  1  e  in  ogni
altro caso di vacanza  degli  uffici  di  direttore  sanitario  o  di
direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio  sito  internet
istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilita' ad
assumere  l'incarico.  Qualora,  trascorsi  quindici   giorni   dalla
pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di  interesse,
tale incarico puo' essere conferito anche  a  soggetti  non  iscritti
negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 4  agosto  2016,  n.  171,  che  siano  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere  a)  e  b),  del
citato decreto legislativo n. 171 del 2016». 
All'articolo 5: 
  al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Restano
comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». 
All'articolo 6: 
  al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Fino  alla
stipula di tale protocollo d'intesa restano in vigore le norme  e  le
procedure vigenti»; 
  al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
convenzione  puo'  essere  stipulata  anche  per  l'attuazione  degli
interventi gia' inseriti negli accordi di programma  sottoscritti  ai
sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23  dicembre  1996,
n. 662». 
All'articolo 7: 
  al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse, dopo le parole:
«il Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «,  sentito
il Presidente dell'ANAC,», le parole:  «alle  lettere  a)  e  b)  del
medesimo articolo 32, comma 1,  nei  confronti  delle  imprese»  sono
sostituite dalle seguenti: «al medesimo articolo 32, comma 1, lettere
a) e b), e comma 8,  nei  confronti  delle  imprese  e  dei  soggetti
privati» e le parole: «al Presidente dell'ANAC e» sono soppresse. 
All'articolo 8: 
  al comma 1, le parole: «Agenzia per i  servizi  sanitari  regionali
(AGENAS)» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali (AGENAS)». 
All'articolo 11: 
  al comma 1: 
    al primo periodo, le parole: «di  ciascuna  regione  e  Provincia
autonoma di Trento e di  Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle regioni» e le parole: «indirizzi definiti da ciascuna  regione
e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «indirizzi regionali»; 
    al terzo periodo, le parole: «decreto legislativo 27 maggio 2017,
n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75»; 
  al comma 3, le parole: «e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano» sono soppresse; 
  al comma 4, secondo periodo, le parole: «e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano» sono soppresse; 
  dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3  e  4  non  si
applicano alle regioni e alle province  autonome  che  provvedono  al
finanziamento  del  fabbisogno  complessivo  del  Servizio  sanitario
nazionale sul loro  territorio  senza  alcun  apporto  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
    4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al quinto periodo: 
        1) le  parole:  "il  blocco  automatico  del  turn  over  del
personale del  servizio  sanitario  regionale  fino  al  31  dicembre
dell'anno successivo a quello di verifica," sono soppresse; 
        2) le parole: "per il medesimo periodo" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  di
verifica"; 
      b) al sesto periodo, le parole: "del blocco automatico del turn
over e" sono soppresse; 
      c) al settimo periodo, le parole: "dei predetti  vincoli"  sono
sostituite dalle seguenti: "del predetto vincolo". 
    4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo
4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma  2  e'  istituita
un'apposita sezione  dedicata  ai  soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici  sperimentali,
aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma  6,  primo  periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106". 
    4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: "sicurezza  degli
alimenti" sono aggiunte le seguenti: "e, specificamente, in  possesso
dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque  anni;
b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento  previgente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o  magistrale;  c)
comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel  settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale  e
della sicurezza degli alimenti, o settennale in  altri  settori,  con
autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle  risorse  umane,
tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o  nel  settore
privato; d) master o specializzazione  di  livello  universitario  in
materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene  e  sicurezza  degli
alimenti"»; 
  il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
    «5. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di  cui
all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4  agosto  2016,
n. 171, introdotto  dal  comma  4-quater  del  presente  articolo,  e
comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli
istituti  zooprofilattici  sperimentali  sono   nominati   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma  6,
primo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.  106  del  2012,  come
modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo. 
    5-bis. Nelle more della revisione dei criteri  di  selezione  dei
direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo
restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani  di
rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del  decreto  legislativo  4
agosto 2016,  n.  171,  nelle  regioni  commissariate  ai  sensi  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione  del  presente  decreto,  la  rosa  dei  candidati  e'
proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei  requisiti
maggiormente  coerenti  con  le  caratteristiche   dell'incarico   da
attribuire.  Entro  i  medesimi  limiti  temporali,  per  le  regioni
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il presidente  della
regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di
merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo
ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la disciplina prevista dal primo periodo  del  presente
comma per le regioni commissariate puo' essere  estesa  alle  regioni
sottoposte ai piani di rientro». 
All'articolo 12: 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  comma  547,  le  parole:  "I   medici   in   formazione
specialistica iscritti  all'ultimo  anno  del  relativo  corso"  sono
sostituite dalle seguenti: "I medici e i medici  veterinari  iscritti
all'ultimo  anno  del  corso  di  formazione  specialistica  nonche',
qualora questo abbia  durata  quinquennale,  al  penultimo  anno  del
relativo corso"; 
      b)  al  comma  548,  dopo  le  parole:  "dei  medici",  ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: "e dei medici veterinari"; 
      c) dopo il comma 548 sono inseriti i seguenti: 
        "548-bis. Le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e  nei
limiti di spesa per il personale previsti dalla  disciplina  vigente,
possono  procedere  fino  al  31  dicembre  2021  all'assunzione  con
contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato  con  orario  a
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato  dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  di  coloro  che  sono
utilmente collocati nella graduatoria di  cui  al  comma  547,  fermo
restando  il  rispetto   dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
dell'Unione  europea  relativamente  al  possesso   del   titolo   di
formazione medica specialistica. Il contratto non puo'  avere  durata
superiore alla durata residua del corso di formazione  specialistica,
fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi
5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
e puo' essere prorogato una sola  volta  fino  al  conseguimento  del
titolo di formazione medica specialistica e comunque per  un  periodo
non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva  del  percorso
di formazione specialistica comporta la  risoluzione  automatica  del
contratto di lavoro. I medici e i  medici  veterinari  specializzandi
assunti ai sensi del presente comma  sono  inquadrati  con  qualifica
dirigenziale e al  loro  trattamento  economico,  proporzionato  alla
prestazione   lavorativa   resa   e   commisurato   alle    attivita'
assistenziali svolte, si  applicano  le  disposizioni  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attivita'
assistenziali coerenti con il livello di competenze  e  di  autonomia
raggiunto  e  correlato  all'ordinamento  didattico  di  corso,  alle
attivita' professionalizzanti nonche' al programma formativo  seguito
e all'anno di corso di studi superato.  Gli  specializzandi,  per  la
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato,  restano  iscritti
alla  scuola  di  specializzazione  universitaria  e  la   formazione
specialistica e' a tempo parziale in conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi  tra  le
regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le universita'
interessate  sono  definite  le  modalita'   di   svolgimento   della
formazione specialistica a tempo parziale e delle attivita' formative
teoriche  e  pratiche  previste  dagli  ordinamenti   e   regolamenti
didattici  della  scuola  di   specializzazione   universitaria.   La
formazione teorica compete alle universita'. La formazione pratica e'
svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente  d'inquadramento,  purche'
accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n.  368
del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico.  Nel  suddetto  periodo  gli  specializzandi  non  hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di
formazione specialistica di cui  agli  articoli  37  e  seguenti  del
decreto  legislativo  n.  368  del  1999,  fermo  restando   che   il
trattamento economico  attribuito,  con  oneri  a  proprio  esclusivo
carico, dall'azienda o  dall'ente  d'inquadramento,  se  inferiore  a
quello gia' previsto dal contratto di  formazione  specialistica,  e'
rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere  dalla  data
del  conseguimento  del  relativo   titolo   di   formazione   medica
specialistica, coloro che sono assunti ai sensi  del  presente  comma
sono inquadrati a tempo indeterminato  nell'ambito  dei  ruoli  della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 
        548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis e'  subordinata
al previo accertamento delle seguenti condizioni: 
          a)  preventiva   definizione   della   programmazione   dei
fabbisogni di personale; 
          b)  indisponibilita'  di  risorse  umane  all'interno   dei
medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a  tutti  gli
istituti previsti dai contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del
personale dipendente; 
          c) assenza di  valide  graduatorie  regionali  di  concorso
pubblico o  avviso  pubblico,  alle  quali  attingere  per  eventuali
assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; 
          d) in presenza delle graduatorie di cui  alla  lettera  c),
rifiuto dell'assunzione da parte  dei  soggetti  utilmente  collocati
nelle graduatorie stesse; 
          e)  indizione,  nell'ipotesi  di  assenza  di  graduatorie,
successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione  di
personale  con  contratto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   o
determinato,   risultate   infruttuose,   relative   alle    medesime
funzioni"»; 
  al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «in relazione al  corso
2020-2022» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»  e  le
parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono soppresse; 
  al comma 4, lettera b), le parole: «possono  prevedere  limitazioni
del massimale degli assistiti  in  carico,  ovvero»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «possono  prevedere  limitazioni  del  massimale  di
assistiti in carico ovvero»; 
  al comma 5, la lettera a) e' soppressa; 
  al comma 6: 
    alla lettera a), le parole: «sulla base di  accordi  regionali  e
aziendali» sono sostituite dalle seguenti:  «sulla  base  di  accordi
regionali  o  aziendali»  e  dopo  le  parole:  «anche  di  personale
infermieristico» sono inserite le seguenti: «e dello psicologo»; 
    alla lettera b), capoverso  m-quater),  le  parole:  «conseguenti
alla eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «alternative volte  a
compensare l'eventuale». 
All'articolo 13: 
  al comma 1 e' premesso il seguente: 
    «01. All'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, dopo le  parole:  "alternative  terapeutiche"
sono aggiunte le seguenti: "; al medesimo  fine,  l'Agenzia  italiana
del farmaco,  dandone  previa  notizia  al  Ministero  della  salute,
pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni  di
farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o  limitare
stati di carenza o indisponibilita'"»; 
  al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Al fine  di  garantire  il  necessario  monitoraggio  sul
territorio  nazionale  volto  a  prevenire  stati   di   carenza   di
medicinali,  a  tutela  della  salute  pubblica,  sono  istituite,  a
supporto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le
figure dirigenziali di livello generale del direttore  amministrativo
e  del  direttore  tecnico-scientifico.   Al   fine   di   assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti  dall'incremento
di due posti di funzione dirigenziale di  livello  generale  previsto
dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero  di
posti di funzione dirigenziale di livello  non  generale  equivalente
sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  sono  adeguati  la   dotazione   organica,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia,  sulla  base  delle
disposizioni di cui al presente comma». 
All'articolo 14: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, commi 5 e 6-bis,  e  9,
comma 3, pari a 682.500 euro per l'anno 2019 e  a  792.500  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Per la copertura finanziaria del piano  di
rientro aziendale di  cui  all'articolo  5,  comma  6,  del  presente
decreto, e' vincolata, a valere sulle contabilita' speciali di cui al
medesimo comma, una quota  parte  del  riparto  gia'  spettante  alla
Regione  Calabria  ai  sensi  dell'articolo  9-bis,  comma   6,   del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Al  fine  di
garantire il riparto tra le regioni, gli effetti previsti dal  citato
articolo 9-bis, commi 5 e 6,  del  decreto-legge  n.  135  del  2018,
s'intendono altresi' prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del
medesimo articolo, computato e accertato ai sensi del comma  4  dello
stesso articolo, risulti versato entro il 30 maggio 2019. Con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, previa intesa  con  la  Regione  Calabria,  e'
stabilito  l'ammontare  della  quota  vincolata  di  cui  al  secondo
periodo»; 
  al comma 2, le parole da: «Relativamente al Capo I» fino a: «e  del
comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ai  fini  dell'attuazione
delle disposizioni del Capo I, fermo restando quanto  previsto  dagli
articoli 6, comma 5, e 8, nonche' dal comma 1». 
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
    «Art. 15-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano alle regioni a statuto  speciale  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».