IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che  «i  criteri
di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in  conformita'
a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero,  in  mancanza
di criteri comunitari, caso per  caso  per  specifiche  tipologie  di
rifiuto attraverso uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche' il comma  3,  il
quale prevede che «nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti  di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  ai
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  in
data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.
269 e l' articolo 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6  novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2008, n. 210»; 
  Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio approvato il 18 dicembre 2006; 
  Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264; 
  Considerato che esiste un mercato per  le  plastiche  eterogenee  a
base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, in ragione del fatto  che
tali  materiali  risultano   comunemente   oggetto   di   transazioni
commerciali e possiedono un effettivo valore  economico  di  scambio,
che sussistono scopi  specifici  per  i  quali  tali  materiali  sono
utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui  al  presente
regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli  standard
esistenti applicabili ai prodotti; 
  Considerato  che  dall'istruttoria  effettuata  e'  emerso  che  le
plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP  e  la  cellulosa,
che soddisfano i requisiti tecnici di cui al  presente  decreto,  non
comportano  impatti  negativi  complessivi  sulla  salute   umana   o
sull'ambiente; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota 1447 del 18 gennaio 2019, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  comunicazione  di  cui  all'articolo  5  della  direttiva
2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione (codificazione) con nota n.  1234  del  23
gennaio 2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel
rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine,  il
SAP e la cellulosa derivanti dal  recupero  di  rifiuti  di  prodotti
assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere  qualificati  come
rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, commi 2  e
          3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in
          materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di  rifiuto).
          - (Omissis). 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              3. Nelle more dell'adozione di uno o  piu'  decreti  di
          cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002,  n.
          161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a)  e
          b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La
          circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot.
          n. 3402/V/MIN si applica fino a sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              (Omissis).». 
              - Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/CE
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  (concernente  la
          registrazione,  la  valutazione,  l'autorizzazione   e   la
          restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
          un'agenzia europea per le sostanze chimiche,  che  modifica
          la direttiva 1999/45/CE e che abroga il  regolamento  (CEE)
          n. 793/93 del Consiglio e il regolamento  (CE)  n.  1488/94
          della Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
          Consiglio e  le  direttive  della  Commissione  91/155/CEE,
          93/67/CEE, 93/105/CE e  2000/21/CE),  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. del 30 dicembre 2006, n. L 396. 
              - Il testo della direttiva 2008/98/CE del  19  novembre
          2008 del Parlamento Europeo e del  Consiglio  (relativa  ai
          rifiuti e che abroga alcune direttive), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22.11.2008, n. L
          312. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  13  ottobre  2016,  n.   264
          (Regolamento recante criteri indicativi  per  agevolare  la
          dimostrazione  della  sussistenza  dei  requisiti  per   la
          qualifica dei residui di produzione  come  sottoprodotti  e
          non come rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
          febbraio 2017, n. 264. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  direttiva
          2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento Europeo e del
          Consiglio (che prevede  una  procedura  d'informazione  nel
          settore delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative  ai  servizi  della  societa'  dell'informazione),
          pubblicata nella G.U.C.E. del 17 settembre 2015, n. L 241: 
              «Art. 5. - 1.  Fatto  salvo  l'articolo  7,  gli  Stati
          membri  comunicano  immediatamente  alla  Commissione  ogni
          progetto  di  regola  tecnica,  salvo  che  si  tratti  del
          semplice recepimento integrale di una norma  internazionale
          o europea,  nel  qual  caso  e'  sufficiente  una  semplice
          informazione  sulla  norma  stessa.  Essi   le   comunicano
          brevemente anche i motivi che rendono  necessario  adottare
          tale regola tecnica a  meno  che  non  risultino  gia'  dal
          progetto. 
              All'occorrenza,  e  a  meno  che  non  sia  gia'  stato
          trasmesso in relazione con  una  comunicazione  precedente,
          gli  Stati  membri   comunicano   contemporaneamente   alla
          Commissione  il  testo  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari fondamentali, essenzialmente  e  direttamente
          in questione, qualora la  conoscenza  di  detto  testo  sia
          necessaria per valutare la portata del progetto  di  regola
          tecnica. 
              Gli Stati membri procedono ad una  nuova  comunicazione
          alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo  le
          modalita' stabilite al primo e secondo comma  del  presente
          paragrafo qualora essi  apportino  al  progetto  di  regola
          tecnica modifiche importanti che ne  alterino  l'ambito  di
          applicazione, ne abbrevino il  calendario  di  applicazione
          inizialmente previsto, aggiungano o rendano  piu'  rigorosi
          le specificazioni o i requisiti. 
              Quando  il  progetto  di   regola   tecnica   mira   in
          particolare   a   limitare   la    commercializzazione    o
          l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato  o  di  un
          prodotto  chimico,  segnatamente  per  motivi   di   salute
          pubblica o di tutela dei consumatori o  dell'ambiente,  gli
          Stati membri  comunicano  anche  un  riassunto  oppure  gli
          estremi dei dati  pertinenti  relativi  alla  sostanza,  al
          preparato o al prodotto in questione e di  quelli  relativi
          ai prodotti di sostituzione conosciuti  e  disponibili,  se
          tali informazioni sono disponibili, nonche' le  conseguenze
          previste  delle  misure  per  quanto  riguarda  la   salute
          pubblica o la tutela del consumatore e  dell'ambiente,  con
          un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
          principi previsti nella parte corrispondente della  sezione
          II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
          Parlamento e del Consiglio. 
              La Commissione comunica senza indugio agli altri  Stati
          membri il progetto di regola tecnica e  tutti  i  documenti
          che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre  il
          progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 della
          presente direttiva e, se del caso, del comitato  competente
          del settore in questione. 
              Per quanto concerne le specificazioni tecniche o  altri
          requisiti  o  le  regole  relative  ai   servizi   di   cui
          all'articolo 1, paragrafo 1,  lettera  f),  secondo  comma,
          punto iii), della presente direttiva, le osservazioni  o  i
          pareri  circostanziati  della  Commissione  o  degli  Stati
          membri  possono  basarsi  unicamente  sugli   aspetti   che
          costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per  le
          regole relative ai servizi, alla  libera  circolazione  dei
          servizi o alla liberta' di stabilimento  dell'operatore  di
          servizi, e non sugli elementi fiscali  o  finanziari  della
          misura. 
              2. La Commissione e gli Stati  membri  possono  inviare
          allo Stato membro che ha presentato il progetto  di  regola
          tecnica osservazioni di cui lo Stato membro  terra'  conto,
          per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
          tecnica. 
              3. Gli  Stati  membri  comunicano  senza  indugio  alla
          Commissione il testo definitivo della regola tecnica. 
              4.  Le  informazioni  fornite  ai  sensi  del  presente
          articolo non sono considerate  riservate,  a  meno  che  lo
          Stato membro autore della notifica  ne  presenti  richiesta
          esplicita. Qualsiasi richiesta in  tal  senso  deve  essere
          motivata. 
              In  caso  di  simile  richiesta,  il  comitato  di  cui
          all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, adottate  le
          debite precauzioni, hanno la  facolta'  di  consultare,  ai
          fini di una  perizia,  persone  fisiche  o  giuridiche  del
          settore privato. 
              5. Se un progetto di regola tecnica  fa  parte  di  una
          misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
          da un altro atto  dell'Unione,  gli  Stati  membri  possono
          effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in  forza
          di tale altro atto, a condizione  di  indicare  formalmente
          che essa vale anche ai fini della presente direttiva. 
              La mancanza di reazione della  Commissione  nel  quadro
          della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
          tecnica non pregiudica la  decisione  che  potrebbe  essere
          presa nel quadro di altri atti dell'Unione.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) .
          - 1. Un rifiuto cessa  di  essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle
          seguenti condizioni: 
                a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente  utilizzato
          per scopi specifici; 
                b) esiste un mercato o una domanda per tale  sostanza
          od oggetto; 
                c) la  sostanza  o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                d)  l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. (707) 
              3. Nelle more dell'adozione di uno o  piu'  decreti  di
          cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002,  n.
          161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a)  e
          b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La
          circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot.
          n. 3402/V/MIN si applica fino a sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
              5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si
          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.».