Allegato 5 Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il polimero SAP ovvero la cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP. (Articolo 4) 1) Scopi specifici ammessi per le plastiche eterogenee a base di poliolefine. Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del presente allegato, le plastiche eterogenee a base di poliolefine possono essere impiegate in processi di trasformazione manifatturiera o tal quali per i seguenti scopi specifici: a. Manufatti plastici; b. Materiali per il settore automobilistico; c. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. Non e' consentito l'utilizzo delle plastiche eterogenee a base di poliolefine per le attivita' di recupero ambientale e, in forma sciolta, per le applicazioni che prevedano il contatto diretto con il suolo adibito a coltivazioni agricole. 2) Scopi specifici ammessi per il SAP. Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del presente allegato, il SAP puo' essere impiegato in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per la produzione di: a. Prodotti assorbenti; b. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. 3) Scopi specifici ammessi per la cellulosa. Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del presente allegato, la cellulosa puo' essere impiegata in processi di trasformazione manifatturiera per i seguenti scopi specifici: a. Prodotti assorbenti; b. Prodotti cartacei; c. Chemical building blocks; d. Prodotti per uso florovivaistico (cellulosa ad alto contenuto di SAP); e. Prodotti tessili (cellulosa a basso contenuto di SAP); f. Materiali per l'edilizia (cellulosa a basso contenuto di SAP); g. Materiali per il settore siderurgico (cellulosa a basso contenuto di SAP); h. Additivi; i. Prodotti per l'industria chimica (cellulosa a basso contenuto di SAP); f. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. 4) Limitazioni all'utilizzo. L'utilizzo dei materiali End of Waste provenienti dal recupero dei PAP deve essere conforme alle seguenti normative: a. del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e del Regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; b. della Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici; c. della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale dei prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura; d. del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici; e. del Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi.