La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 5 della  legge  9  agosto  2017,  n.  128,  in
  materia di affidamento dei  servizi  di  trasporto  nelle  ferrovie
  turistiche 
  1. All'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il servizio di trasporto turistico e' esercitato da: 
  a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e  le
linee ad essa interconnesse; 
  b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, ovvero  soggetti  che  gia'  esercitano  servizi
ferroviari ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 753, sulle reti  ferroviarie  isolate  dal  punto  di
vista funzionale dal resto del sistema ferroviario,  con  riferimento
alle medesime reti; 
  c) altri soggetti, quali musei ferroviari e  associazioni,  purche'
posti sotto la responsabilita' dei soggetti di cui alle lettere a)  e
b) in  possesso  di  certificato  di  sicurezza  o  altro  titolo  di
idoneita' all'esercizio»; 
  b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'impresa ferroviaria che
esercitera' il servizio di trasporto di cui al capo  II  del  decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112,» sono sostituite dalle  seguenti:
«il soggetto di cui al comma 1-bis che  esercitera'  il  servizio  di
trasporto turistico». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 9  agosto
          2017, n. 128 (Disposizioni per  l'istituzione  di  ferrovie
          turistiche mediante il reimpiego di linee in  disuso  o  in
          corso di dismissione situate in aree di particolare  pregio
          naturalistico o archeologico),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 agosto 2017, n.  196,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 5 (Gestione dei servizi di trasporto turistico  e
          delle   attivita'   commerciali   connesse).   -   1.   Per
          l'affidamento dei servizi di trasporto  turistico  e  delle
          attivita' commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento
          di  spazi   museali   e   le   iniziative   di   promozione
          turistico-ricreativa, sia a bordo che  nelle  stazioni,  le
          amministrazioni di cui al comma  2  procedono  alla  previa
          pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno  trenta
          giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la
          ricerca di soggetti gestori, ovvero  comunicano  l'avvenuto
          ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il
          contenuto del contratto proposto. Trascorso il  periodo  di
          pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione puo' procedere
          liberamente  all'affidamento   e   alla   definizione   del
          conseguente contratto, purche' nel rispetto dei principi di
          imparzialita' e di parita' di trattamento fra gli operatori
          che  abbiano  manifestato  interesse,  fermo  restando   il
          rispetto dell'articolo 80 del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              1-bis. Il servizio di trasporto turistico e' esercitato
          da: 
                a) imprese ferroviarie di cui al capo II del  decreto
          legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  per  l'infrastruttura
          nazionale e le linee ad essa interconnesse; 
                b) imprese ferroviarie di cui al capo II del  decreto
          legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  ovvero  soggetti  che
          gia' esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  753,  sulle
          reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale  dal
          resto  del  sistema  ferroviario,  con   riferimento   alle
          medesime reti; 
                c)  altri  soggetti,   quali   musei   ferroviari   e
          associazioni, purche' posti sotto  la  responsabilita'  dei
          soggetti di cui  alle  lettere  a)  e  b)  in  possesso  di
          certificato  di  sicurezza  o  altro  titolo  di  idoneita'
          all'esercizio. 
              2. I soggetti  che  intendono  manifestare  il  proprio
          interesse ovvero candidarsi alla gestione  dei  servizi  di
          trasporto turistico e delle attivita' commerciali  connesse
          ne fanno domanda: 
                a) al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura
          ferroviaria nazionale; 
                b)  alle  regioni   interessate   per   le   ferrovie
          regionali. 
              3.  Nella  domanda  il  richiedente  indica  le  tratte
          ferroviarie interessate,  la  tipologia  dei  rotabili  che
          intende utilizzare, la frequenza delle corse,  il  soggetto
          di cui al  comma  1-bis  che  esercitera'  il  servizio  di
          trasporto turistico nonche' le tipologie  di  attivita'  di
          promozione turistico-ricreativa che intende esercitare.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  o   la
          regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo   e   delle   regioni
          interessate, ciascuno per i profili di propria  competenza,
          puo' formulare un diniego motivato alla presentazione della
          candidatura  o  della  manifestazione  di  interesse  entro
          sessanta  giorni  dalla  ricezione,  qualora  il  soggetto,
          invitato a fornire i necessari chiarimenti e  integrazioni,
          non risulti idoneo alla gestione dei servizi. Nel  caso  di
          domanda   indirizzata   alle   regioni,    queste    ultime
          acquisiscono  anche   il   parere   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla
          competenza sulle tratte interconnesse alla  rete  nazionale
          ai  fini  della  valutazione  degli  effetti  sul   sistema
          ferroviario nazionale. I pareri del Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo  e  delle  regioni
          relativamente  alle  attivita'  commerciali  connesse,  ivi
          compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di
          promozione turistico-ricreativa,  sia  a  bordo  che  nelle
          stazioni, sono vincolanti. 
              4. Alle procedure di affidamento  di  cui  al  presente
          articolo si applicano, ove ne ricorrano i  presupposti,  le
          disposizioni  del  citato  codice   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              5. Resta salva la facolta' delle amministrazioni di cui
          al comma 2 di  procedere  ad  affidamenti  diretti  per  le
          attivita' connesse al servizio di  trasporto  turistico  in
          favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla
          legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti  di  volontariato
          di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,   n.   266,   delle
          organizzazioni non governative di cui alla legge 11  agosto
          2014, n. 125, e delle cooperative sociali di cui alla legge
          8 novembre 1991, n. 381. 
              6. Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  sono
          esperite esclusivamente per via telematica.».