IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e,  in
particolare, gli articoli 4, 27, 28 e 29; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 31 marzo 2005, n. 56; 
  Visto il decreto legislativo  del  21  novembre  2007,  n.  231,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni; 
  Vista la  legge  11  novembre  2011,  n.  180,  ed  in  particolare
l'articolo 17; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e,  in  particolare,
l'articolo 52; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.  39,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,  e  in  particolare,
l'articolo 4-bis; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il  «Regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,
n. 239; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  26
settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  ottobre  2001,
n. 235, recante Modalita' di determinazione  e  di  erogazione  dello
stoccaggio strategico, disposizioni  per  la  gestione  di  eventuali
emergenze durante il funzionamento del sistema del gas,  e  direttive
transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002
degli stoccaggi nazionali di gas; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004,  n.
98, recante Approvazione dello schema nazionale per la valutazione  e
la  certificazione  della  sicurezza  nel  settore  della  tecnologia
dell'informazione, ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  del  decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2017, n.  107
di individuazione degli uffici dirigenziali di livello  non  generale
del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  novembre
2018, registrato alla Corte dei conti al n. 75 del 29  gennaio  2019,
concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di  livello
non  generale  del  Segretariato  generale  del  Ministero   sviluppo
economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27  luglio  2018,
recante Linee di indirizzo  per  la  predisposizione  dei  piani  dei
fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio  2016,  n.  45,
recante  Rideterminazione  della  dotazione  organica  del  personale
appartenente alle aree; 
  Tenuto conto che  l'articolo  4-bis  del  citato  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, prevede la facolta' di richiedere  il  parere  al
Consiglio di Stato sui decreti da adottare sulla base della  medesima
norma; 
  Ritenuto per esigenze di speditezza e celerita' di non avvalersi di
tale facolta'; 
  Informate le organizzazioni sindacali negli incontri del 28  maggio
2019 e del 12 giugno 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
seduta del 19 giugno 2019; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Finalita' e attribuzioni 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico,  di  seguito  denominato
«Ministero», persegue le finalita' ed esercita le attribuzioni di cui
agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e di cui all'articolo 1, commi 2 e 7,  del  decreto-legge  16  maggio
2008, n. 85, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2008, n. 121. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988. n . 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti»: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis). 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e); 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi.. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453 . Puo' richiedere alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal
          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto  12  luglio  1934,   n.   1214   ,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161 , la sezione del  controllo  si  pronuncia  in
          ogni caso in cui  insorge  il  dissenso  tra  i  competenti
          magistrati circa la  legittimita'  di  atti.  Del  collegio
          viene chiamato a far  parte  in  qualita'  di  relatore  il
          magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 27 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il ministero delle attivita' produttive. 
              2. Il  Ministero,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ha  lo  scopo  di
          formulare e attuare politiche e strategie per  lo  sviluppo
          del sistema  produttivo,  ivi  inclusi  gli  interventi  in
          favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio  di
          sussidiarieta' e  di  leale  collaborazione  con  gli  enti
          territoriali interessati e in coerenza  con  gli  obiettivi
          generali di politica industriale e, in particolare, di: 
                a) promuovere  le  politiche  per  la  competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica  estera  e  lo  sviluppo  economico  del   sistema
          produttivo  nazionale  e   di   realizzarle   o   favorirne
          l'attuazione a livello  settoriale  e  territoriale,  anche
          mediante la partecipazione, fatte salve le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e  per  il  tramite
          dei rappresentanti  italiani  presso  tali  organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali; 
                b)  sostenere  e  integrare  l'attivita'  degli  enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese; 
                c) promuovere la concorrenza; 
                d) coordinare  le  istituzioni  pubbliche  e  private
          interessate allo sviluppo della competitivita'; 
                e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo. 
              2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati  al  comma
          2, il Ministero, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati: 
                a)  definisce,  anche  in  concorso  con   le   altre
          amministrazioni   interessate,   le   strategie   per    il
          miglioramento  della  competitivita',   anche   a   livello
          internazionale,  del  Paese  e  per  la  promozione   della
          trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei  settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti; 
                b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento  di
          cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 303, gli  interessi  del  sistema  produttivo  del
          Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
          settore  e  facendo  salve  le  competenze  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e del Ministero degli  affari
          esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani  presso
          tali organismi; 
                c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
          per favorire  l'assunzione,  da  parte  delle  imprese,  di
          responsabilita' relative alle  modalita'  produttive,  alla
          qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi,  alle
          relazioni con il consumatore; 
                d) studia la struttura  e  l'andamento  dell'economia
          industriale e aziendale; 
                e) definisce le  strategie  e  gli  interventi  della
          politica commerciale e  promozionale  con  l'estero,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli  affari  esteri,
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del  Ministro
          per gli italiani nel Mondo. 
              2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio,  sentite  le
          amministrazioni interessate ed  aggiornandolo  con  cadenza
          annuale, un piano degli obiettivi,  delle  azioni  e  delle
          risorse  necessarie  per  il  loro  raggiungimento,   delle
          modalita' di attuazione, delle procedure di verifica  e  di
          monitoraggio. 
              2-quater. Restano in ogni caso  ferme  le  attribuzioni
          degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, del Ministero  del  commercio
          con l'estero, fatte salve le risorse  e  il  personale  che
          siano attribuiti con il  presente  decreto  legislativo  ad
          altri Ministeri, Agenzie o Autorita',  perche'  concernenti
          funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in  ogni
          caso salve, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1,
          comma 2, e 3, comma 1, lettere a)  e  b),  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e  alle
          autonomie funzionali. 
              4.  Spettano  inoltre  al  Ministero  delle   attivita'
          produttive le risorse e  il  personale  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del
          Ministero della sanita', del Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale, concernenti le  funzioni  assegnate  al
          Ministero delle attivita' produttive dal  presente  decreto
          legislativo. 
              5. Restano ferme le competenze spettanti  al  Ministero
          della difesa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 28 (Aree funzionali). -  1.  Nel  rispetto  delle
          finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il  Ministero,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  svolge  per  quanto   di   competenza,   in
          particolare le funzioni e i compiti  di  spettanza  statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
                a) competitivita': politiche per  lo  sviluppo  della
          competitivita' del sistema produttivo nazionale;  politiche
          di promozione degli investimenti delle imprese al fine  del
          superamento  degli  squilibri  di  sviluppo   economico   e
          tecnologico, ivi compresi gli interventi a  sostegno  delle
          attivita' produttive e gli strumenti  della  programmazione
          negoziata,  denominati  contratti  di  programma,   inclusi
          quelli   ricompresi   nell'ambito    dei    contratti    di
          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
          contratti di  distretto,  nonche'  la  partecipazione,  per
          quanto   di   competenza   ed   al   pari    delle    altre
          amministrazioni, agli accordi di programma  quadro,  ed  il
          raccordo  con  gli  interventi  degli  enti   territoriali,
          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
          sostegno alle imprese ad alto tasso  di  crescita,  tenendo
          conto  anche  delle  competenze  regionali;  politiche   di
          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
          settori strategici; collaborazione  pubblico-privato  nella
          realizzazione di iniziative  di  interesse  nazionale,  nei
          settori  di   competenza;   politiche   per   i   distretti
          industriali; sviluppo di reti  nazionali  e  internazionali
          per l'innovazione di processo e  di  prodotto  nei  settori
          produttivi; attivita' di regolazione delle crisi  aziendali
          e delle procedure conservative delle imprese; attivita'  di
          coordinamento con le societa' e gli  istituti  operanti  in
          materia  di   promozione   industriale   e   di   vigilanza
          sull'Istituto  per  la  promozione  industriale;   politica
          industriale relativa alla partecipazione italiana al  Patto
          atlantico e all'Unione europea; collaborazione  industriale
          internazionale nei settori  aerospaziali  e  della  difesa,
          congiuntamente   agli    altri    Ministeri    interessati;
          monitoraggio sullo  stato  dei  settori  merceologici,  ivi
          compreso,   per   quanto   di   competenza,   il    settore
          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
          sviluppo    degli    stessi;     iniziative     finalizzate
          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
          dalla crisi di particolari settori  industriali;  politiche
          per l'integrazione degli  strumenti  di  agevolazione  alle
          imprese  nel  sistema   produttivo   nazionale;   vigilanza
          ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche  per
          la  promozione  e  lo   sviluppo   della   cooperazione   e
          mutualita'; 
                b)  internazionalizzazione:  indirizzi  di   politica
          commerciale con l'estero,  in  concorso  con  il  Ministero
          degli affari esteri e del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e  gestione
          degli  accordi  bilaterali  e  multilaterali   in   materia
          commerciale;  tutela  degli  interessi   della   produzione
          italiana all'estero; valorizzazione e promozione  del  made
          in  Italy,  anche   potenziando   le   relative   attivita'
          informative  e  di  comunicazione,  in  concorso   con   le
          amministrazioni interessate; disciplina  del  regime  degli
          scambi  e  gestione  delle  attivita'  di   autorizzazione;
          collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
          e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
          affari  esteri  e  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze,  e  concorso  al  relativo  coordinamento  con  le
          politiche commerciali e promozionali;  coordinamento  delle
          attivita'  della   commissione   CIPE   per   la   politica
          commerciale   con   l'estero,   disciplina   del    credito
          all'esportazione   e   dell'assicurazione    del    credito
          all'esportazione e  partecipazione  nelle  competenti  sedi
          internazionali e comunitarie ferme restando  le  competenze
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
          degli affari esteri;  attivita'  di  semplificazione  degli
          scambi,  congiuntamente  con  il  Ministero  degli   affari
          esteri,   e   partecipazione    nelle    competenti    sedi
          internazionali; coordinamento, per  quanto  di  competenza,
          dell'attivita' svolta  dagli  enti  pubblici  nazionali  di
          supporto all'internazionalizzazione del sistema  produttivo
          ed  esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  di
          competenza  del  Ministero  delle   attivita'   produttive;
          sviluppo    dell'internazionalizzazione    attraverso    il
          coordinamento e la gestione  degli  strumenti  commerciali,
          promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori  e
          distretti  produttivi,  con  la  partecipazione   di   enti
          territoriali, sistema  camerale,  sistema  universitario  e
          parchi tecnico-scientifici, ferme  restando  le  competenze
          dei   Ministeri   interessati;   politiche   e    strategie
          promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
          che   svolgono   attivita'    di    internazionalizzazione;
          promozione integrata all'estero del sistema  economico,  in
          collaborazione con il Ministero degli affari esteri  e  con
          gli  altri  Dicasteri   ed   enti   interessati;   rapporti
          internazionali  in  materia  fieristica,  ivi  comprese  le
          esposizioni universali e coordinamento della promozione del
          sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa  con
          il   Ministero   degli   affari   esteri;    coordinamento,
          avvalendosi  anche   degli   sportelli   regionali,   delle
          attivita' promozionali nazionali, raccordandole con  quelle
          regionali e locali, nonche'  coordinamento,  congiuntamente
          al  Ministero  degli  affari   esteri   ed   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, secondo le modalita'  e  gli
          strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
          promozionali  in  ambito  internazionale;   sostegno   agli
          investimenti produttivi delle imprese italiane  all'estero,
          ferme restando le competenze del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze  e  del  Ministero  degli   affari   esteri;
          promozione   degli   investimenti   esteri    in    Italia,
          congiuntamente con le altre  amministrazioni  competenti  e
          con gli  enti  preposti;  promozione  della  formazione  in
          materia    di    internazionalizzazione;     sviluppo     e
          valorizzazione del  sistema  turistico  per  la  promozione
          unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero; 
                c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi  e
          delle linee di politica energetica e mineraria nazionale  e
          provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
          internazionali   e   rapporti   comunitari   nel    settore
          dell'energia, ferme restando le competenze  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri e  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  compresi  il  recepimento   e   l'attuazione   dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  delle  Regioni;
          attuazione dei processi  di  liberalizzazione  dei  mercati
          energetici  e  promozione  della  concorrenza  nei  mercati
          dell'energia e tutela dell'economicita' e  della  sicurezza
          del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
          di trasporto dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e
          definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
          di  ricerca,  incentivazione  e  interventi   nei   settori
          dell'energia e delle miniere;  ricerca  e  coltivazione  di
          idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,  area
          chimica, sicurezza  mineraria,  escluse  le  competenze  in
          materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria  e
          di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
          brevetti, i modelli industriali e per marchi di  impresa  e
          relativi  rapporti   con   le   autorita'   internazionali,
          congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per  la
          parte   di   competenza;   politiche   di   sviluppo    per
          l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
          di  incentivazione  per  la  ricerca  applicata  e   l'alta
          tecnologia; politiche per la promozione e lo  sviluppo  del
          commercio elettronico; partecipazione  ai  procedimenti  di
          definizione delle migliori  tecnologie  disponibili  per  i
          settori   produttivi;   politiche   nel    settore    delle
          assicurazioni  e  rapporti  con  l'ISVAP,  per  quanto   di
          competenza;  promozione  della  concorrenza   nel   settore
          commerciale, attivita' di sperimentazione,  monitoraggio  e
          sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al  fine
          di assicurare il loro svolgimento  unitario;  coordinamento
          tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del  sistema
          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
          commerciali  e  della   loro   evoluzione,   nel   rispetto
          dell'ordinamento civile e della tutela  della  concorrenza;
          sostegno  allo  sviluppo  della   responsabilita'   sociale
          dell'impresa, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con
          fornitori e consumatori e  nel  rispetto  delle  competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti e degli impianti  industriali  ad  esclusione  dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento  degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova per quanto di competenza; partecipazione  al  sistema
          di certificazione ambientale, in particolare in materia  di
          ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti,  ad  esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato I  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura  e
          qualita' dei servizi destinati  al  consumatore,  ferme  le
          competenze  delle  regioni   in   materia   di   commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i consumatori e connessi  rapporti  con  l'Unione  europea,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli  enti
          locali;    attivita'    di    supporto     e     segreteria
          tecnico-organizzativa   del   Consiglio    nazionale    dei
          consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela  dei
          consumatori nel  settore  turistico  a  livello  nazionale;
          monitoraggio dei prezzi liberi e  controllati  nelle  varie
          fasi di scambio ed indagini sulle normative,  sui  processi
          di formazione dei prezzi e delle condizioni di  offerta  di
          beni e servizi; controllo e vigilanza delle  manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          -  in  materia  di  giochi,  nonche'   di   prevenzione   e
          repressione dei fenomeni  elusivi  del  relativo  monopolio
          statale; vigilanza sul sistema delle camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,   secondo   quanto
          disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
          sulla tenuta del registro delle imprese; politiche  per  lo
          sviluppo dei servizi nei settori di  competenza;  vigilanza
          sulle societa' fiduciarie e di  revisione  nei  settori  di
          competenza. 
              2. Il Ministero  svolge  altresi'  compiti  di  studio,
          consistenti  in  particolare  nelle   seguenti   attivita':
          redazione  del  piano  triennale  di  cui  al  comma  2-ter
          dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche  riguardanti
          i settori produttivi ed  elaborazione  di  iniziative,  ivi
          compresa la definizione  di  forme  di  incentivazione  dei
          relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale;
          valutazione delle  ricadute  industriali  conseguenti  agli
          investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
          dei dati relativi agli interventi di  agevolazione  assunti
          in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche  ai
          fini del monitoraggio e  della  valutazione  degli  effetti
          sulla  competitivita'  del  sistema  produttivo  nazionale;
          rilevazione, elaborazione, analisi  e  diffusione  di  dati
          statistici in materia energetica e  mineraria,  finalizzati
          alla programmazione  energetica  e  mineraria;  ricerca  in
          materia  di  tutela  dei  consumatori   e   degli   utenti;
          monitoraggio  dell'attivita'  assicurativa  anche  ai  fini
          delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
          ed  elaborazione   di   dati   e   rilevazioni   economiche
          riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche  e
          raccolta di documentazione statistica  per  la  definizione
          delle  politiche  di  internazionalizzazione  del   sistema
          produttivo italiano; analisi di  problemi  concernenti  gli
          scambi di beni e  servizi  e  delle  connesse  esigenze  di
          politica    commerciale;    rilevazione    degli    aspetti
          socio-economici della cooperazione. 
              3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
          Ministeri.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29 del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in  non  piu'  di  undici  direzioni  generali,  alla   cui
          individuazione  e  organizzazione  si  provvede  ai   sensi
          dell'art.   4,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative, e in modo che sia  assicurato
          il coordinamento delle aree  funzionali  previste  all'art.
          28. 
              2. Il Ministero delle attivita'  produttive  si  avvale
          degli uffici territoriali di Governo, nonche',  sulla  base
          di  apposite  convenzioni,  delle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  reca
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche». 
              - La legge 31 marzo  2005,  n.  56,  reca  «Misure  per
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'  delega  al
          Governo per il riordino degli enti  operanti  nel  medesimo
          settore». 
              - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 23,  reca
          «Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione». 
              - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  reca
          «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  11
          novembre 2011, n. 180 recante «Norme per  la  tutela  della
          liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»: 
              «Art.  17  (Garante  per  le  micro,  piccole  e  medie
          imprese). - 1. E'  istituito,  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, il Garante  per  le  micro,  piccole  e
          medie imprese, che svolge le funzioni di: 
                a)  monitorare  l'attuazione  nell'ordinamento  della
          comunicazione della  Commissione  europea  COM  (2008)  394
          definitivo,  del  25  giugno  2008,  recante  "Una   corsia
          preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca  di  un
          nuovo quadro  fondamentale  per  la  Piccola  Impresa  (uno
          ''Small  Business  Act''  per  l'Europa)"   e   della   sua
          revisione, di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione
          europea COM (2011) 78 definitivo,  del  23  febbraio  2011,
          recante  "Riesame  dello   ''Small   Business   Act''   per
          l'Europa»; 
                b)  analizzare,  in  via  preventiva  e   successiva,
          l'impatto della regolamentazione  sulle  micro,  piccole  e
          medie imprese; 
                c)  elaborare  proposte  finalizzate  a  favorire  lo
          sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese; 
                d)  segnalare  al  Parlamento,  al   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,   ai   Ministri   e   agli   enti
          territoriali  interessati  i   casi   in   cui   iniziative
          legislative o regolamentari o provvedimenti  amministrativi
          di carattere generale possono determinare oneri  finanziari
          o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole  e
          medie imprese; 
                e)  trasmettere  al  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una  relazione
          sull'attivita' svolta. La relazione  contiene  una  sezione
          dedicata  all'analisi   preventiva   e   alla   valutazione
          successiva dell'impatto  delle  politiche  pubbliche  sulle
          micro, piccole e medie imprese e  individua  le  misure  da
          attuare per favorirne la competitivita'. Il Presidente  del
          Consiglio dei ministri trasmette  entro  trenta  giorni  la
          relazione al Parlamento; 
                f) monitorare le leggi regionali di  interesse  delle
          micro, piccole e medie imprese e promuovere  la  diffusione
          delle migliori pratiche; 
                g) coordinare i garanti delle micro, piccole e  medie
          imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione
          di incontri periodici  ed  il  confronto  preliminare  alla
          redazione della relazione di cui alla lettera e). 
              2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi  di  cui  al
          comma 1, il Garante, con proprio rapporto, da' conto  delle
          valutazioni  delle  categorie  e   degli   altri   soggetti
          rappresentativi  delle  micro,  piccole  e  medie   imprese
          relativamente agli oneri complessivamente  contenuti  negli
          atti  normativi  ed  amministrativi  che   interessano   le
          suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi  del
          Governo,   il    Garante,    anche    congiuntamente    con
          l'amministrazione  competente  a  presentare   l'iniziativa
          normativa,  acquisisce  le  valutazioni  di  cui  al  primo
          periodo e  il  rapporto  di  cui  al  medesimo  periodo  e'
          allegato  all'AIR.  Ai  fini  di  cui  al  secondo  periodo
          l'amministrazione  competente  a  presentare   l'iniziativa
          normativa segnala al Garante gli schemi di  atti  normativi
          del Governo che introducono  o  eliminano  oneri  a  carico
          delle micro, piccole e medie imprese. 
              3.   Il   Governo,   entro   sessanta   giorni    dalla
          trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di  ogni  anno,
          rende  comunicazioni  alle  Camere  sui   contenuti   della
          relazione di  cui  al  comma  1,  lettera  e).  Il  Garante
          concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e  c),
          sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di
          indirizzo parlamentare eventualmente approvati. 
              4. Per l'esercizio della propria attivita'  il  Garante
          di cui al comma 1 si avvale  delle  analisi  fornite  dalla
          Banca d'Italia, dei dati rilevati  dall'Istituto  nazionale
          di   statistica,   della   collaborazione   dei   Ministeri
          competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere  di
          commercio. Puo' stipulare convenzioni non  onerose  per  la
          collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
          primari istituti di ricerca, anche di  natura  privata.  Le
          camere di commercio, sulla base delle informazioni  di  cui
          al comma 2 dell'art. 9, possono proporre al Garante  misure
          di   semplificazione   della   normativa    sull'avvio    e
          sull'esercizio dell'attivita' di impresa. 
              5. Presso il Garante di cui al comma 1 e' istituito  il
          tavolo di consultazione permanente  delle  associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative  del  settore  delle
          micro, piccole e medie imprese, con la funzione  di  organo
          di partenariato delle politiche di  sviluppo  delle  micro,
          piccole e medie imprese, in raccordo  con  le  regioni.  Al
          fine di attivare  un  meccanismo  di  confronto  e  scambio
          permanente e regolare, le  consultazioni  si  svolgono  con
          regolarita'  e  alle  associazioni   e'   riconosciuta   la
          possibilita' di presentare proposte e rappresentare istanze
          e criticita'. 
              6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima
          fascia del Ministero dello sviluppo  economico,  si  avvale
          per il proprio funzionamento delle strutture  del  medesimo
          Ministero e svolge i compiti di cui  al  presente  articolo
          senza    compenso    aggiuntivo    rispetto    all'incarico
          dirigenziale  attribuito.   All'attuazione   del   presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica.». 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190, reca  «Disposizioni
          per la prevenzione e  la  repressione  della  corruzione  e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione». 
              - Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  reca
          «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  52  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  recante  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea»: 
              «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di  Stato).  -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.  14,
          comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.  57,  che  assume  la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                a) gli  aiuti  di  Stato  di  cui  all'art.  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
                c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato  il  recupero  ai  sensi  dell'art.  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'art. 46  della  presente  legge,  nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del  citato
          regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
          2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione  delle
          informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.
          57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  reca
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni.». 
              - Il decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.  39,  reca
          «Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre 2012, n. 190». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto legge
          12 luglio 2018, n. 86, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di famiglia e disabilita'»: 
              «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'industria   ,   del
          commercio e dell'artigianato del 2  agosto  1995,  n.  434,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1995, n.
          249, reca «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi  7,
          8 e 8-bis,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 237, riguardante le modalita' e i criteri  per  favorire
          la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle
          imprese operanti nel settore della produzione di  materiali
          di armamento». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5  dicembre  2013,  n.  158,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19, reca «Regolamento  di
          riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico». 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  20
          dicembre 2017, n. 239, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del  10  marzo  2018,  n.  58,  reca  «Regolamento  recante
          attuazione  della  direttiva  2014/90/UE   del   Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio   del    23    luglio    2014
          sull'equipaggiamento  marittimo  che  abroga  la  direttiva
          96/98/CE». 
              - Il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive
          del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del  9  ottobre  2001,   n.   235,   reca   «Modalita'   di
          determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico,
          disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante
          il  funzionamento  del  sistema  del   gas,   e   direttive
          transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione
          2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          98 del 27 aprile  2004,  reca  «Approvazione  dello  schema
          nazionale per la  valutazione  e  la  certificazione  della
          sicurezza nel settore della  tecnologia  dell'informazione,
          ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo  23
          febbraio 2002, n. 10». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del
          24 febbraio  2012,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  10
          maggio 2017, n.  107,  reca  «Individuazione  degli  uffici
          dirigenziali di livello non generale  del  Ministero  dello
          sviluppo economico». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 8  maggio  2018,  n.  239,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 27  luglio  2018,  n.  173,  reca  «Linee  di
          indirizzo per la predisposizione dei piani  dei  fabbisogni
          di personale da parte delle amministrazioni pubbliche». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 15 dicembre 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 24 febbraio 2016, n. 45, reca  «Rideterminazione  della
          dotazione organica del personale appartenente alle aree». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per i riferimenti agli articoli 27 e 28  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle  note  in
          premessa. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 7,  1  del
          decreto  legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.  121,  recante
          «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244»: 
              «2.  Le  funzioni  gia'  attribuite  al  Ministero  del
          commercio   internazionale,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
          Ministero dello sviluppo economico.». 
              «7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni,  con
          le  inerenti  risorse   finanziarie,   strumentali   e   di
          personale, sono  trasferite  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico.».