(Trattato di Estradizione-art. 1)
 
                      TRATTATO DI ESTRADIZIONE 
 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
              ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA 
 
  Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il   Governo   della.
Repubblica del Kenya qui di seguito denominati "Parti Contraenti", 
  desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con
l'intento di reprimere  la  criminalita'  sulla  base  del  reciproco
rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; 
  ritenendo che tale obiettivo puo'  essere  conseguito  mediante  la
conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione  comune
in materia di estradizione, 
  hanno stabilito quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1 
 
                        Obbligo di Estradare 
 
  Ciascuna Parte Contraente, in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad
estradare all'altra le persone che si trovano nel  suo  territorio  e
che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un
procedimento penale o di eseguire  una  condanna  definitiva  a  pena
detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta'  personale
emessi a loro carico.