(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 1)
 
        TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE 
 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
              ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del Kenya qui di seguito denominati "Parti Contraenti", 
  desiderando di promuovere un'efficace cooperazione trai  due  Paesi
con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base  del  reciproco
rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; 
  ritenendo che tale obiettivo puo'  essere  conseguito  mediante  la
conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia
di assistenza giudiziaria nel settore penale, 
  hanno stabilito quanto segue: 
 
 
                             ARTICOLO 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le  Parti  Contraenti,  in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente Trattato, si impegnano a prestarsi  reciprocamente  la  piu'
ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 
  2. Tale assistenza comprende: 
       (a) la ricerca e l'identificazione di persone; 
       (b) la notifica di atti e documenti  relativi  a  procedimenti
penali; 
       (c)  la  citazione  di  testimoni,   parti   offese,   persone
sottoposte  a  procedimento  penale  e  periti  per  la  comparizione
volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente; 
       (d) l'acquisizione e la trasmissione  di  atti,  documenti  ed
elementi di prova; 
       (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie; 
       (f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; 
       (g) l'assunzione di interrogatori; 
       (h) il trasferimento di persone detenute al  fine  di  rendere
testimonianza  o  interrogatorio  o  di  partecipare  ad  altri  atti
processuali; 
       (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di  luoghi
o di cose; 
       (j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni,  congelamenti  di
beni e sequestri; 
       (k) la confisca dei proventi di reato e delle cose  pertinenti
al reato; 
       (l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali  e  la
trasmissione di sentenze penali  e  di  informazioni  estratte  dagli
archivi giudiziari; 
       (m) lo scambio di informazioni in materia di diritto; 
       (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti  con
le leggi dello Stato Richiesto. 
  3. Il presente Trattato non si applica: 
       (a) all'esecuzione di ordini di  arresto  o  di  altre  misure
restrittive della liberta' personale; 
       (b) all'estradizione di persone; 
       (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello  Stato
Richiedente; 
       (d)  al  trasferimento  della  persona  condannata   ai   fini
dell'esecuzione della pena; 
       (e) al trasferimento dei procedimenti penali, 
  4. Il presente Trattato si applica  esclusivamente  alla  reciproca
assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.