IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  per  la  tutela  del  lavoro  al  fine  di   assicurare
protezione economica e normativa ad alcune  categorie  di  lavoratori
particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle  attivita'
di consegna di  beni  per  conto  altrui,  i  lavoratori  precari,  i
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita'  e  i  lavoratori
con disabilita', nonche' disposizioni volte  a  consentire  la  piena
attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito  di
cittadinanza; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali  in  corso
in  diverse  aree  del  Paese  al  fine  di   garantire   i   livelli
occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico e  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze  e
delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 
 
  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
qualora  le  modalita'  di   esecuzione   della   prestazione   siano
organizzate mediante piattaforme anche digitali.»; 
    b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in  favore  degli  iscritti
alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti  alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, non titolari di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme
previdenziali obbligatorie,  l'indennita'  giornaliera  di  malattia,
l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di  maternita'  e  il
congedo  parentale  sono  corrisposti,  fermi  restando  i  requisiti
reddituali vigenti, a condizione che  nei  confronti  dei  lavoratori
interessati risulti attribuita  una  mensilita'  della  contribuzione
dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti  la
data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. 
  2. La misura vigente  dell'indennita'  di  degenza  ospedaliera  e'
aumentata del 100 per cento. Conseguentemente e' aggiornata la misura
dell'indennita' giornaliera di malattia.»; 
    c) dopo il Capo V e' aggiunto il seguente: 
 
                             «Capo V-bis 
           Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali 
 
   Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di  applicazione).  -  1.  Al
fine  di  promuovere  un'occupazione  sicura  e  dignitosa  e   nella
prospettiva di accrescere e riordinare i  livelli  di  tutela  per  i
prestatori occupati  con  rapporti  di  lavoro  non  subordinato,  le
disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di  tutela
per i lavoratori impiegati nelle attivita' di consegna  di  beni  per
conto altrui, in ambito  urbano  e  con  l'ausilio  di  velocipedi  o
veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma  2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  attraverso  piattaforme
anche digitali. 
  2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali
i  programmi  e  le  procedure  informatiche   delle   imprese   che,
indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attivita'
di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalita'
di esecuzione della prestazione. 
  3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 puo'  essere
determinato in base alle consegne effettuate purche'  in  misura  non
prevalente.  I   contratti   collettivi   possono   definire   schemi
retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalita'
di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli  organizzativi.
Il  corrispettivo  orario  e'  riconosciuto  a  condizione  che,  per
ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. 
   Art.  47-ter  (Copertura  assicurativa  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I  prestatori
di lavoro di  cui  al  presente  Capo  sono  comunque  soggetti  alla
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le  malattie  professionali  di  cui  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione  INAIL
e' determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1124 del  1965,  in  base  al  tasso  di  rischio
corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini del calcolo  del  premio
assicurativo,  si  assume  come  retribuzione  imponibile  ai   sensi
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.  1124
del  1965,  la  retribuzione  convenzionale  giornaliera  di  importo
corrispondente  alla  misura  del  limite  minimo   di   retribuzione
giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale, rapportata ai  giorni  di  effettiva
attivita',  indipendentemente  dal  numero  delle   ore   giornaliere
lavorative. 
  2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale  della
piattaforma anche digitale e' tenuta  a  tutti  gli  adempimenti  del
datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965. 
  3. L'impresa che si avvale  della  piattaforma  anche  digitale  e'
tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria  cura
e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
   Art. 47-quater (Osservatorio). -  1.  Al  fine  di  assicurare  il
monitoraggio e la valutazione  indipendente  delle  disposizioni  del
presente Capo, e' istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o  da  un
suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro  e  dei
lavoratori di cui al comma  1  dell'articolo  47-bis.  L'osservatorio
verifica, sulla base dei dati forniti da INPS,  INAIL  e  ISTAT,  gli
effetti  delle  disposizioni  del  presente  Capo  e  puo'   proporre
eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del  lavoro  e
della dinamica sociale. Ai componenti  dell'osservatorio  non  spetta
alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,  rimborso  spese  o
emolumento comunque denominato. L'attuazione  delle  disposizioni  di
cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della  finanza  pubblica  ed  e'  assicurata  con  le  risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.». 
  2. Gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo  15  giugno
2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), si applicano decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.