IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  procedere  al
trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali  delle
funzioni  in  materia  di  turismo  esercitate  dal  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  ed   al
conseguente  trasferimento  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie tra i due Ministeri; 
  Ritenuto altresi' necessario ed  urgente  attribuire  al  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze
in materia di definizione delle politiche commerciali e  promozionali
con l'estero e di sviluppo  dell'internazionalizzazione  del  sistema
Paese, al fine di conferire una  visione  unitaria  della  promozione
dell'interesse nazionale all'estero; 
  Ritenuto inoltre necessario ed urgente, al  fine  di  garantire  le
esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  procedere
ad una rimodulazione degli stanziamenti  per  la  corresponsione  dei
compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale
delle Forze armate; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  potenziare  il
sistema   dei   controlli   interni   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  istituendo  un'apposita  struttura
tecnica; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  riordinare
l'organizzazione del Ministero dell'ambiente, del  territorio  e  del
mare; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza che il Presidente e
i componenti dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  di
cui all'articolo 1 della legge 31 luglio  1997,  n.  249,  in  carica
continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti
di ordinaria amministrazione ed a quelli  indifferibili  ed  urgenti,
nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 settembre 2019; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dei beni e delle attivita'  culturali,  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro
dello sviluppo economico, del Ministro  della  difesa,  del  Ministro
dell'interno, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali  delle
funzioni  esercitate   dal   Ministero   delle   politiche   agricole
      alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo 
 
  1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite
le funzioni esercitate in materia  di  turismo  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.  Al  medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita'  di  cui  al
comma 6 e seguenti, le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,
compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle  funzioni
oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle  relative  alla
Direzione generale  per  la  valorizzazione  dei  territori  e  delle
foreste  non  riferite  ad  attivita'  di  sviluppo,   promozione   e
valorizzazione del turismo. 
  2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del  turismo
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo e' soppresso e i posti funzione di un  dirigente  di  livello
generale e di due dirigenti di livello non generale  sono  trasferiti
al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero
per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti  i  posti
funzione di un dirigente di livello generale e di  due  dirigenti  di
livello non generale. Agli oneri derivanti dal  presente  comma,  nel
limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno  2020,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.  Conseguentemente  la  dotazione  organica  dirigenziale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali  e'  rideterminata  nel
numero massimo di ventisette  posizioni  di  livello  generale  e  di
centosessantasette posizioni di livello non generale. 
  3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  determina  il
ripristino presso la medesima Amministrazione di due  posti  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalenti   sul   piano
finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale  del
Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
turismo e' rideterminata nel numero massimo di  undici  posizioni  di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. 
  4.  Al   fine   di   semplificare   ed   accelerare   il   riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo, fino al  15  dicembre  2019,  i  rispettivi  regolamenti  di
organizzazione,  ivi  inclusi  quelli   degli   uffici   di   diretta
collaborazione, sono adottati con le modalita'  di  cui  all'articolo
4-bis del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97.  Nelle   more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e del  turismo  di  cui  al
primo periodo,  la  Direzione  generale  per  la  valorizzazione  dei
territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata
nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale. 
  5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le
attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle  funzioni  in
materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni  organiche
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del
turismo. 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal  Ministero
delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  al
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 novembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento  alle  risorse
umane, il trasferimento opera per il personale  del  Ministero  delle
politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  a  tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in  assegnazione  temporanea
presso  altre  amministrazioni,  nonche'   il   personale   a   tempo
determinato con incarico  dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  entro  i
limiti del contratto in  essere,  individuato  con  il  provvedimento
adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12  novembre  2018.  La  revoca
dell'assegnazione  temporanea  presso   altre   amministrazioni   del
personale trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
competenza del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali.  Con
riferimento alle risorse  finanziarie,  il  trasferimento  opera  con
riferimento alle risorse finanziarie  non  impegnate  alla  data  del
presente decreto afferenti  alle  spese  di  funzionamento  e  quelle
relative ai  beni  strumentali,  ivi  compresi  gli  oneri  di  conto
capitale,  trasferite   al   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari,  forestali  e  del  turismo  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  12  novembre  2018,  come  da
tabella 4 allegata al medesimo  decreto,  le  quali  sono  nuovamente
iscritte sui pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
  7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle  risorse  finanziarie
relative alle politiche in materia di turismo, compresa  la  gestione
dei residui passivi e perenti,  e'  esercitata  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la  legge
di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con  successivo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  si  provvede  ad
effettuare le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di
residui, di competenza e  di  cassa,  tra  gli  stati  di  previsione
interessati. 
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici  attivi  e
passivi,  facenti  capo  al  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo  transitano
in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. La dotazione organica del Ministero per i beni e  le  attivita'
culturali e' incrementata in misura corrispondente al  personale  non
dirigenziale trasferito dal Dipartimento del  turismo  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del  turismo,  ai
sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo. 
  11. Al personale delle qualifiche non  dirigenziali  trasferito  ai
sensi del presente articolo  si  applica  il  trattamento  economico,
compreso  quello   accessorio,   previsto   nell'amministrazione   di
destinazione e continua  ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,
l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le  modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. 
  12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione  del
trattamento economico, spettante al personale trasferito.  A  partire
dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al  trattamento
economico  del  personale,  compresa  la  quota  del  Fondo   risorse
decentrate, sono allocate  sui  pertinenti  capitoli  iscritti  nello
stato di previsione della  spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali. Tale importo considera i costi  del  trattamento
economico corrisposto al personale trasferito  e  tiene  conto  delle
voci retributive fisse e continuative, del  costo  dei  buoni  pasto,
della  remunerazione  del  lavoro  straordinario  e  del  trattamento
economico avente carattere di premialita' di  cui  al  Fondo  risorse
decentrate. 
  13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1,  il  numero  7)  e'  sostituito  dal
seguente:  «7)  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali;»  e  il  numero  12)  e'  sostituito  dal  seguente:  «12)
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;»; 
    b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e' abrogata; 
    c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro»  e'  sostituita
dalla seguente: «tre»; 
    d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo
e sport» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  beni  paesaggistici,
spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»; 
    e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  Ministero  cura   altresi'   la   programmazione,   il
coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i
rapporti con le regioni  e  dei  progetti  di  sviluppo  del  settore
turistico, le relazioni con  l'Unione  europea  e  internazionali  in
materia di turismo, fatte salve le  competenze  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e i  rapporti  con
le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»; 
    f)  all'articolo  54,  comma  1,  la  parola:  «venticinque»   e'
sostituita dalla seguente: «ventisette». 
  14. All'articolo 16  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole:  «Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo»; 
    b) le parole: «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo». 
  15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6: 
    a) le parole:  «Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo»; 
    b) le parole: «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo». 
  16.  La  denominazione:  «Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni  effetto  e  ovunque
presente   in   provvedimenti   legislativi   e   regolamentari,   la
denominazione: «Ministero per i beni e le  attivita'  culturali».  La
denominazione:  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in
provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo». 
  17. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge   di   conversione   del   presente   decreto,    lo    statuto
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo  e'  modificato  al  fine  di
prevedere la vigilanza da  parte  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo. 
  18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.