IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche  mediante  la
lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 2019; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
   Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione 
 
  1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8,  comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta  altrui,  procede
al relativo pagamento secondo le  modalita'  previste  dalle  diverse
disposizioni normative vigenti. 
  2. Per il  pagamento,  in  ogni  caso,  e'  escluso  l'utilizzo  in
compensazione di crediti dell'accollante. 
  3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano  come  non
avvenuti a tutti gli effetti di legge. In  tale  eventualita',  ferme
restando  le  ulteriori  conseguenze  previste   dalle   disposizioni
normative vigenti, si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  4. Con atti di recupero da notificare, a pena di  decadenza,  entro
il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui  e'  stata
presentata la delega di pagamento, sono irrogate: 
  a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o  5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
  b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma  1,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  recuperando  l'importo
di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per  l'importo  di  cui  al
comma 3 e per gli interessi l'accollante e' coobbligato in solido. 
  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
adottate le modalita' tecniche necessarie  per  attuare  il  presente
articolo.