(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 4, lettera b), dopo le parole: «recuperando  l'importo
di  cui  al  comma  3»  sono  inserite  le  seguenti:  «del  presente
articolo». 
    All'articolo 3: 
      al comma 4,  primo  periodo,  le  parole:  «Istituto  nazionale
previdenza  sociale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale»  e  le  parole:  «sul  lavoro,
definiscono»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «sul    lavoro
definiscono»; 
      al comma 5: 
        all'alinea, le parole: «n.  223  del  2006»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «4   luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; 
        al capoverso 49-quater, terzo periodo, le  parole:  «entro  i
trenta successivi» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  i  trenta
giorni successivi»; 
      al comma 6, capoverso 2-ter, le parole: «la  sanzione  di  euro
1.000 per» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione  pari  al  5
per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari  a  250
euro, per importi superiori a 5.000 euro,». 
    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Ritenute e compensazioni in appalti  e  subappalti  ed
estensione  del  regime  del  reverse   charge   per   il   contrasto
dell'illecita  somministrazione  di  manodopera).  -  1.  Al  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito  il
seguente: 
      "Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e  subappalti
ed  estensione  del  regime  del  reverse  charge  per  il  contrasto
dell'illecita somministrazione di manodopera). - 1.  In  deroga  alla
disposizione di cui all'articolo 17,  comma  1,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini  delle  imposte  dirette
nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3,  lettera
d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
che affidano il compimento di una o  piu'  opere  o  di  uno  o  piu'
servizi di importo complessivo  annuo  superiore  a  euro  200.000  a
un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto,  affidamento  a
soggetti  consorziati  o  rapporti  negoziali   comunque   denominati
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di
attivita' del committente  con  l'utilizzo  di  beni  strumentali  di
proprieta' di quest'ultimo  o  ad  esso  riconducibili  in  qualunque
forma,  sono  tenuti  a   richiedere   all'impresa   appaltatrice   o
affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a  rilasciarle,
copia  delle  deleghe  di  pagamento  relative  al  versamento  delle
ritenute di cui  agli  articoli  23  e  24  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e  1,  comma  5,  del  decreto
legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  trattenute  dall'impresa
appaltatrice  o  affidataria  e  dalle  imprese  subappaltatrici   ai
lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione  dell'opera  o  del
servizio. Il versamento delle ritenute di cui al  periodo  precedente
e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e  dall'impresa
subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente,  senza
possibilita' di compensazione. 
      2.  Al  fine  di  consentire  al   committente   il   riscontro
dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro
i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di
cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria  e
le imprese subappaltatrici  trasmettono  al  committente  e,  per  le
imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di
cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di  tutti
i lavoratori, identificati mediante  codice  fiscale,  impiegati  nel
mese precedente  direttamente  nell'esecuzione  di  opere  o  servizi
affidati dal committente,  con  il  dettaglio  delle  ore  di  lavoro
prestate da  ciascun  percipiente  in  esecuzione  dell'opera  o  del
servizio affidato,  l'ammontare  della  retribuzione  corrisposta  al
dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute
fiscali  eseguite  nel  mese  precedente  nei   confronti   di   tale
lavoratore,  con  separata  indicazione  di  quelle   relative   alla
prestazione affidata dal committente. 
      3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato  il
diritto  a  ricevere  corrispettivi   dall'impresa   appaltatrice   o
affidataria  e  questa  o  le  imprese  subappaltatrici  non  abbiano
ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le  deleghe  di
pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati  di  cui
al  medesimo  comma  2  ovvero  risulti  l'omesso   o   insufficiente
versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati  risultanti  dalla
documentazione trasmessa, il  committente  deve  sospendere,  finche'
perdura l'inadempimento,  il  pagamento  dei  corrispettivi  maturati
dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per
cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per  un
importo pari all'ammontare delle ritenute  non  versate  rispetto  ai
dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione
entro  novanta  giorni   all'ufficio   dell'Agenzia   delle   entrate
territorialmente competente nei suoi  confronti.  In  tali  casi,  e'
preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva
finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e'  stato
sospeso, fino a quando non sia stato  eseguito  il  versamento  delle
ritenute. 
      4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1
e 3, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari  alla
sanzione  irrogata   all'impresa   appaltatrice   o   affidataria   o
subappaltatrice  per  la  violazione  degli  obblighi   di   corretta
determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle  stesse,
nonche'   di   tempestivo   versamento,   senza    possibilita'    di
compensazione. 
      5. Gli obblighi previsti  dal  presente  articolo  non  trovano
applicazione  qualora  le  imprese  appaltatrici  o   affidatarie   o
subappaltatrici  di  cui  al  comma  1  comunichino  al  committente,
allegando la relativa  certificazione,  la  sussistenza,  nell'ultimo
giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma
2, dei seguenti requisiti: 
        a) risultino in attivita' da almeno tre anni, siano in regola
con gli obblighi  dichiarativi  e  abbiano  eseguito  nel  corso  dei
periodi d'imposta cui si riferiscono  le  dichiarazioni  dei  redditi
presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel
conto  fiscale  per  un  importo  non  inferiore  al  10  per   cento
dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti  dalle  dichiarazioni
medesime; 
        b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi  o
avvisi di addebito affidati agli agenti  della  riscossione  relativi
alle imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali  per  importi
superiori ad euro 50.000, per i quali i termini  di  pagamento  siano
scaduti e siano  ancora  dovuti  pagamenti  o  non  siano  in  essere
provvedimenti di sospensione.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente non  si  applicano  per  le  somme  oggetto  di  piani  di
rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 
      6. A  decorrere  dalla  data  di  applicazione  della  presente
disposizione, la  certificazione  di  cui  al  comma  5  e'  messa  a
disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle  entrate  e  ha
validita' di quattro mesi dalla data del rilascio. 
      7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
possono  essere  disciplinate  ulteriori  modalita'  di  trasmissione
telematica delle informazioni previste dal  comma  2  che  consentano
modalita' semplificate di riscontro  dei  dati  di  cui  allo  stesso
comma. 
      8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1,
per  le  imprese  appaltatrici  o  affidatarie  e  per   le   imprese
subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la
facolta'  di  avvalersi  dell'istituto  della   compensazione   quale
modalita' di estinzione  delle  obbligazioni  relative  a  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  premi  assicurativi  obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta
esclusione opera con riguardo a tutti i  contributi  previdenziali  e
assistenziali e ai  premi  assicurativi  maturati,  nel  corso  della
durata  del  contratto,  sulle  retribuzioni  erogate  al   personale
direttamente impiegato nell'esecuzione  delle  opere  o  dei  servizi
affidati. Le disposizioni del presente  comma  non  si  applicano  ai
soggetti di cui al comma 5". 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2020. 
    3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  la  lettera  a-quater)  e'
inserita la seguente: 
      "a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di
cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti  di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti  consorziati  o  rapporti
negoziali comunque denominati caratterizzati da  prevalente  utilizzo
di manodopera  presso  le  sedi  di  attivita'  del  committente  con
l'utilizzo di beni strumentali di proprieta'  di  quest'ultimo  o  ad
esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente
periodo non si applica alle operazioni effettuate  nei  confronti  di
pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo
11-ter e alle agenzie per il  lavoro  disciplinate  dal  capo  I  del
titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276". 
    4.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al  comma   3   e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione  europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006». 
    All'articolo 5: 
      al comma 2, secondo periodo, le parole:  «punti  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, le parole: «punto 1» sono sostituite  dalle
seguenti: «numero 1)»; 
        al secondo periodo, le  parole:  «punto  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «punto  5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «numero 5),». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        alla lettera c), capoverso 941-ter, primo  periodo,  dopo  le
parole: «anche come deposito  IVA»  e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,»; 
        alla lettera  d),  capoverso  943-bis,  le  parole:  «Agenzia
dogane e monopoli» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle
dogane e dei monopoli», dopo le parole: «i  dati»  sono  inserite  le
seguenti: «in possesso delle suddette  societa'»  e  le  parole:  «in
possesso delle suddette societa'» sono soppresse. 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis: 
        ai commi 1, 4, 5 e 6, le parole: «Agenzia dogane e  monopoli»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli»; 
        al comma 2,  alinea,  le  parole:  «Agenzia  delle  dogane  e
monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei
monopoli». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis (Estensione del  ravvedimento  operoso)  -  1.  Il
comma 1-bis dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472, e' abrogato». 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
      «Art.   11-bis   (Finanziamento   degli   interventi   per   la
digitalizzazione  della  logistica  portuale).  -  1.   A   decorrere
dall'anno 2020, una quota pari  a  5  milioni  di  euro  annui  delle
risorse  del  fondo  per  il  finanziamento   degli   interventi   di
adeguamento dei porti, di cui all'articolo  18-bis,  comma  1,  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'  destinata  al  finanziamento  delle
attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle
ferrovie e all'autotrasporto anche per  garantire  il  raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilita'  del  sistema  di  mobilita'  delle
merci. 
      2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  stipula
con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis,  comma  4,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  apposito  atto  convenzionale  per
disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del  presente
articolo». 
    All'articolo 13: 
      al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «non  possono»   sono
sostituite dalle seguenti: «non possano». 
    Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 13-bis (Modifiche alla disciplina dei piani di  risparmio
a lungo termine). - 1. Per i piani di risparmio a  lungo  termine  di
cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo. 
      2. In ciascun anno solare di durata del piano  di  risparmio  a
lungo termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le  somme  o  i
valori destinati al piano devono essere investiti almeno  per  il  70
per cento del valore complessivo, direttamente o  indirettamente,  in
strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati  o
in sistemi multilaterali di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con stabile  organizzazione  nel  territorio
dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita
almeno per il 25  per  cento  del  valore  complessivo  in  strumenti
finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB
della Borsa  italiana  o  in  indici  equivalenti  di  altri  mercati
regolamentati e almeno per  un  ulteriore  5  per  cento  del  valore
complessivo in strumenti finanziari  di  imprese  diverse  da  quelle
inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana  o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 
      3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 88 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Agli enti di cui al presente comma non  si  applica  il  comma  112,
primo periodo"; 
        b) al comma 92 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma
non si applica il comma 112, primo periodo". 
      4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni  di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si  applicano  l'articolo
1, commi da 100 a 114, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e
l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, in quanto compatibili. 
      5. Agli investimenti in piani  di  risparmio  a  lungo  termine
costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si  applicano
l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e l'articolo 1, commi da 211 a  215,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. 
      Art.   13-ter   (Agevolazioni   fiscali   per   i    lavoratori
impatriati). - 1. Il comma 2 dell'articolo  5  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
        "2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b),  c)  e
d), si applicano, a  partire  dal  periodo  d'imposta  in  corso,  ai
soggetti  che  a  decorrere  dal  30  aprile  2019  trasferiscono  la
residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  risultano  beneficiari  del
regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147". 
      2. Nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito un fondo, denominato "Fondo  Controesodo",
con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti  i
criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui
al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo  5  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal  comma  1  del
presente articolo, possono accedere alle risorse del  fondo  fino  ad
esaurimento dello stesso. 
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
        a) quanto a 3 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
        b) quanto a 3 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2021, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, dopo il capoverso 5-ter e' aggiunto il seguente: 
        «5-quater.  Per  la  fatturazione  elettronica   e   per   la
memorizzazione,   conservazione   e   consultazione   delle   fatture
elettroniche relative alle cessioni di beni  e  alle  prestazioni  di
servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo  quanto  previsto  ai  sensi
dell'articolo 29 della medesima legge». 
    All'articolo 16: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto  legislativo
5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"La trasmissione telematica e' effettuata  trimestralmente  entro  la
fine del mese successivo al trimestre di riferimento". 
        1-ter.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1-bis,
valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede: 
          a) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2020,  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
          b)  quanto  a  10,8  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 16-bis (Ampliamento delle categorie di  contribuenti  che
possono  utilizzare  il  modello   730   e   riordino   dei   termini
dell'assistenza fiscale). - 1. Al regolamento di cui al  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 13: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. I possessori  dei  redditi  indicati  all'articolo  34,
comma 4, del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  possono
adempiere  all'obbligo  di  dichiarazione  dei  redditi   presentando
l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della  destinazione  del
due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle
persone fisiche: 
          a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello  cui
si riferisce la dichiarazione, al proprio  sostituto  d'imposta,  che
intende prestare l'assistenza fiscale; 
          b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello  cui
si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente  alla
documentazione  necessaria  all'effettuazione  delle  operazioni   di
controllo"; 
          2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"I  contribuenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo   determinato,
nell'anno di presentazione  della  dichiarazione,  possono  adempiere
agli obblighi di dichiarazione dei  redditi,  se  il  contratto  dura
almeno dal mese di presentazione della dichiarazione  al  terzo  mese
successivo, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti
purche' siano conosciuti i dati del sostituto  d'imposta  che  dovra'
effettuare il conguaglio"; 
          3) il comma 3 e' abrogato; 
        b) all'articolo 16: 
          1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          "d) conservare  le  schede  relative  alle  scelte  per  la
destinazione del due, del cinque e dell'otto per  mille  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche fino al  31  dicembre  del  secondo
anno successivo a quello di presentazione"; 
          2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
          "1-bis. I  CAF-dipendenti  e  i  professionisti  abilitati,
fermo restando il termine del 10 novembre per la  trasmissione  delle
dichiarazioni integrative  di  cui  all'articolo  14,  concludono  le
attivita' di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  del  presente
articolo entro: 
          a) il 15 giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
          b) il 29 giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
          c) il 23 luglio  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
          d) il 15 settembre di ciascun anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
          e) il 30 settembre di ciascun anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre"; 
          3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo,  le  parole:
"entro il 7 marzo" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  16
marzo"; 
        c) all'articolo 17, comma 1: 
          1) alla lettera b), le  parole:  "e  comunque  entro  il  7
luglio" sono soppresse; 
          2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          "c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate
le dichiarazioni elaborate e i relativi  prospetti  di  liquidazione,
nonche' consegnare, secondo le modalita' stabilite con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  le  buste  contenenti  le
schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
entro: 
          1) il 15 giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
          2) il 29 giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
          3) il 23 luglio  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
          4) il 15 settembre di ciascun anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
          5) il 30 settembre di ciascun anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre"; 
          3) alla lettera c-bis), le parole:  "il  termine  previsto"
sono sostituite dalle seguenti: "i termini previsti"; 
        d) all'articolo 19: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1.  Le  somme  risultanti  a  debito  dal   prospetto   di
liquidazione  sono  trattenute  sulla  prima  retribuzione  utile   e
comunque sulla retribuzione  di  competenza  del  mese  successivo  a
quello in cui il sostituto  ha  ricevuto  il  predetto  prospetto  di
liquidazione e sono versate nel termine previsto  per  il  versamento
delle ritenute  di  acconto  del  dichiarante  relative  alle  stesse
retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione
sulla quale effettuare il conguaglio  risulta  insufficiente  per  il
pagamento  dell'importo   complessivamente   risultante   a   debito,
trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi
di paga immediatamente successivi  dello  stesso  periodo  d'imposta,
applicando gli interessi stabiliti per il differimento  di  pagamento
delle imposte sui redditi"; 
          2) al comma 2, le parole: "retribuzione di  competenza  del
mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti:  "prima  retribuzione
utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo
a  quello  in  cui  il  sostituto  ha  ricevuto   il   prospetto   di
liquidazione"; 
          3) al comma 4, le parole: "a partire dal mese di  agosto  o
di settembre" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal  secondo
mese successivo a quello di ricevimento dei  dati  del  prospetto  di
liquidazione"; 
          4) al comma 6, le parole: "entro il mese di settembre" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 10 ottobre". 
      2. All'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
        a) al comma 6-quater, le parole: "entro  il  31  marzo"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 16 marzo"; 
        b) al comma 6-quinquies, le parole: "entro il 7  marzo"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 16 marzo"; 
        c) dopo il comma 6-quinquies e' aggiunto il seguente: 
          "6-sexies.   L'Agenzia   delle   entrate,    esclusivamente
nell'area autenticata del proprio sito  internet,  rende  disponibili
agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai  sensi  del
comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche
un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3". 
      3. Al decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro il  15  aprile"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile"; 
        b) all'articolo 4, comma  3-bis,  le  parole:  "entro  il  23
luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre". 
      4. La trasmissione  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  da
parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese  sostenuti
dai  contribuenti  nell'anno  precedente  e  alle   spese   sanitarie
rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30
dicembre  1991,  n.  413,  nonche'  dei  dati  relativi  alle   spese
individuate dai decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, con scadenza al  28  febbraio,  e'  effettuata
entro il termine del 16 marzo. 
      5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2021. 
      Art. 16-ter (Potenziamento dell'amministrazione finanziaria). -
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed  efficacia  all'azione
amministrativa, in considerazione  dei  rilevanti  impegni  derivanti
dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un
lato gli  adempimenti  tributari  e  le  connesse  semplificazioni  e
dall'altro  una  piu'  incisiva  azione  di  contrasto  dell'evasione
fiscale nazionale e internazionale  e  delle  frodi,  anche  mediante
mirate analisi  del  rischio  relativo  alle  partite  IVA  di  nuova
costituzione, l'Agenzia delle  entrate  e'  autorizzata,  nell'ambito
dell'attuale dotazione organica, ad espletare  procedure  concorsuali
pubbliche per l'assunzione  di  nuovo  personale,  in  aggiunta  alle
assunzioni gia' autorizzate o  consentite  dalla  normativa  vigente,
anche in deroga  alle  disposizioni  in  materia  di  concorso  unico
contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente  corrispondente  a
una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro  per  l'anno  2020,  a
12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023. 
      2.   Le   risorse   derivanti   dalle   convenzioni   stipulate
dall'Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette  a
fornire  servizi  in  forza  di  specifiche  disposizioni  normative,
certificate dal collegio dei revisori, confluiscono  annualmente,  in
misura non superiore al 50 per  cento  della  media  dei  ricavi  del
triennio  2016-2018,  comprensive  degli  oneri  riflessi  a   carico
dell'Agenzia,  in  deroga  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,   nell'ambito   della   quota
incentivante di parte variabile prevista  dalla  convenzione  di  cui
all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  a
valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia  stessa.  Per
le medesime convenzioni non si applica l'articolo 43, comma 3,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le disposizioni del presente comma si
applicano con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  aventi  effetti  sulla
contrattazione  decentrata  del  personale  non  dirigenziale  i  cui
accordi sono sottoscritti a decorrere dall'anno 2020. 
      3. Al fine di  rafforzare  le  attivita'  istituzionali  e,  in
particolare, lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto
delle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli e' autorizzata, nel rispetto dei  limiti  delle
dotazioni organiche,  in  deroga  alle  disposizioni  in  materia  di
concorso unico contenute  nell'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  a  bandire,  nell'anno  2020,
procedure  concorsuali  pubbliche  per  esami  e   ad   assumere   un
contingente massimo di trecento unita' di personale non dirigenziale,
di cui duecento unita' per profili professionali dell'area II,  terza
fascia  retributiva,  e cento  unita'   per   profili   professionali
dell'area III, prima fascia retributiva. A tale fine  e'  autorizzata
la spesa di 8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui
a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  disponibili  a
legislazione vigente. 
      4. A decorrere dall'anno  2020,  anche  al  fine  di  garantire
l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo  e  monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica e  di  analisi  e  valutazione
della sostenibilita' degli interventi in  materia  di  entrata  e  di
spesa di cui al presente decreto, al fine di  garantire  il  rispetto
dei saldi di finanza pubblica anche in relazione  a  quanto  previsto
all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero
dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza,
studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 5, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26  giugno  2019,  n.  103,  e'
incrementato di due unita'. Per le medesime esigenze di cui al  primo
periodo, per  potenziare  lo  svolgimento  dei  predetti  compiti  di
controllo  e  monitoraggio  e   riorganizzare   complessivamente   le
competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze, e' istituito, nell'ambito del  predetto  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale  di  livello
generale da cui  dipende  un  corpo  unico  di  ispettori.  Per  tali
finalita'  sono  istituiti  ulteriori   venti   posti   di   funzione
dirigenziale di livello non  generale  per  i  servizi  ispettivi  di
finanza pubblica. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
conseguentemente  autorizzato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
assunzionali,  a   bandire,   nel   triennio   2020-2022,   procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere  a  tempo  indeterminato  fino  a
venti unita' di personale con qualifica di dirigente di  livello  non
generale. Per le specifiche finalita' di monitoraggio  delle  entrate
tributarie e di  analisi  e  valutazione  della  politica  tributaria
nazionale e internazionale,  il  numero  dei  posti  di  funzione  di
livello  dirigenziale  generale  di  consulenza,  studio  e   ricerca
assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  4,  del  citato
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 103 del  2019  e'  incrementato  di  una  unita',  i  cui
maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,  sono
compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalente   sul   piano
finanziario.  Per  il  potenziamento  dei  compiti   finalizzati   al
miglioramento e  all'incremento  dell'efficienza  delle  attivita'  a
supporto della politica economica e finanziaria, e' istituito  presso
il Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze un posto di funzione  di  livello  dirigenziale  generale  di
consulenza, studio e ricerca,  i  cui  maggiori  oneri,  al  fine  di
assicurare   l'invarianza   finanziaria,   sono   compensati    dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello   non   generale   equivalente   sul    piano    finanziario.
Conseguentemente la dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e'  rideterminata  nel  numero  massimo
di sessantaquattro posizioni di livello generale e, fermo restando il
numero   delle    posizioni    di    fuori    ruolo    istituzionale,
di seicentoquattro posizioni di livello non generale. A tale fine  e'
autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2020. 
      5. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, e' sostituito dal seguente: 
        "3. Il Ragioniere generale dello Stato  presenta  annualmente
al   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   una   relazione
sull'attivita' di vigilanza e controllo svolta dagli uffici  centrali
e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti". 
      6.  Per   il   potenziamento   dei   compiti   finalizzati   al
miglioramento e all'incremento  dell'efficienza  delle  politiche  di
bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle  esigenze
di  cui  all'articolo  7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di
900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
      7.  L'organizzazione  del  Ministero  dell'economia   e   delle
finanze, compresa quella degli uffici di diretta  collaborazione,  e'
adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo  periodo
del comma 4 mediante  uno  o  piu'  regolamenti  che  possono  essere
adottati,  entro  il  30  giugno  2020,  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo  4-bis  del  decreto-legge  12  luglio  2018,   n.   86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.  Con
effetto dal 31 marzo 2020, al comma 1 del predetto articolo 4-bis del
decreto-legge n. 86 del 2018, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 97 del 2018, le parole: "ha  facolta'  di  richiedere"  sono
sostituite dalla seguente: "richiede". 
      8. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2019,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019,  n.
41, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita  dalla
seguente: "quarantacinque" e dopo le parole:  "nel  profilo  di  area
terza" sono aggiunte le seguenti: ", posizione economica F3"; 
        b) al terzo periodo, le parole: "euro 1.310.000  annui"  sono
sostituite dalle seguenti: "euro 1.965.000 annui". 
      9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1130 e' sostituito dal seguente: 
          "1130. Per le  finalita'  di  sviluppo,  sperimentazione  e
messa a regime dei sistemi informativi e  delle  nuove  funzionalita'
strumentali all'attuazione della riforma  del  bilancio  dello  Stato
disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e  12  maggio
2016, n. 93, nonche' dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato,  in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali e nel rispetto del limite  dell'attuale
dotazione organica,  a  bandire,  nel  triennio  2020-2022,  apposite
procedure   concorsuali   pubbliche   e   ad   assumere    a    tempo
indeterminato undici unita' di personale di alta professionalita'  da
inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno  2020  e  di  480.000
euro annui a decorrere  dall'anno  2021,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"; 
        b) il comma 1131 e' abrogato. 
      10. Una quota delle  risorse  finanziarie  previste  alla  voce
"Adeguamento e ammodernamento del sistema  a  supporto  della  tenuta
delle scritture contabili del bilancio  dello  Stato"  della  tabella
allegata alla deliberazione del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite  massimo
di 3 milioni di euro per l'anno 2020, e'  versata  al  Fondo  risorse
decentrate,  previsto  dall'articolo  76  del  contratto   collettivo
nazionale di lavoro  del  personale  non  dirigenziale  del  comparto
funzioni centrali - triennio 2016-2018,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 131  dell'8  giugno  2018,
del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  essere  assegnata
sulla  base  di  criteri  individuati  in  sede   di   contrattazione
integrativa. Dall'anno 2021 il  predetto  Fondo  e'  integrato  di  1
milione di euro. 
      11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4,  6  e  10,  pari  a
14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a
27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede: 
        a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno  2020  e  a  6.380.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 
        b) quanto a 2,28 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  12,66
milioni di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e a 25,15 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 17: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei
contribuenti, nel caso in cui gli  importi  dovuti  non  superino  il
limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento  dell'imposta  di
bollo  sulle  fatture  elettroniche  puo'  essere  assolto  con   due
versamenti semestrali, da  effettuare  rispettivamente  entro  il  16
giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno». 
    L'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 20 (Lotteria degli scontrini). - 1. All'articolo 1, comma
540,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,   come   modificato
dall'articolo 19, comma 1, lettera a),  del  presente  decreto,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio" sono  sostituite
dalle seguenti: "1° luglio"; 
        b) al secondo  periodo,  le  parole:  "codice  fiscale"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "codice   lotteria,   individuato   dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato  ai  sensi  del  comma
544,"; 
        c) dopo il secondo periodo sono  inseriti  i  seguenti:  "Nel
caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire
il codice lotteria, il consumatore puo'  segnalare  tale  circostanza
nella  sezione  dedicata  del  portale  Lotteria  del  sito  internet
dell'Agenzia  delle  entrate.  Tali  segnalazioni   sono   utilizzate
dall'Agenzia delle entrate e  dal  Corpo  della  guardia  di  finanza
nell'ambito delle attivita' di analisi del rischio di evasione"». 
    All'articolo 21: 
      al  comma  1,  alinea,  le  parole:  «comma  2-quinques»   sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2-quinquies»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Dopo  il  comma  5  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' inserito il seguente: 
          "5-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2021,  i  soggetti  che
effettuano le operazioni di  cui  all'articolo  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  che  adottano
sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e
altre  forme  di  pagamento  elettronico,  dei  corrispettivi   delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli  articoli
2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
1972,  che  consentono  la  memorizzazione,  l'inalterabilita'  e  la
sicurezza  dei  dati,  possono  assolvere   mediante   tali   sistemi
all'obbligo  di  memorizzazione   elettronica   e   di   trasmissione
telematica  all'Agenzia  delle   entrate   dei   dati   relativi   ai
corrispettivi giornalieri, di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole  tecniche,  i
termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche  tecniche
dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma,  idonei  per
l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione  e  trasmissione  dei
dati"». 
    All'articolo 22: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  spetta
altresi' per le commissioni addebitate sulle  transazioni  effettuate
mediante altri strumenti di pagamento elettronici  tracciabili.  Agli
oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a  1,4
milioni di euro per l'anno 2020 e a  2,8  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307»; 
      al comma 2, le parole: «di cui  al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»; 
      al comma 5, le parole: «di cui  al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» ed e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: «Al fine di tutelare la trasparenza  in  materia
di  costi  delle  commissioni  bancarie,  la  Banca   d'Italia,   con
provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  individua
le modalita' e i criteri con cui gli  operatori  di  cui  al  periodo
precedente  trasmettono  agli  esercenti,  mensilmente  e   per   via
telematica, l'elenco e  le  informazioni  relativi  alle  transazioni
effettuate nel periodo di riferimento». 
    L'articolo 23 e' soppresso. 
    All'articolo 24: 
      al comma 1 sono  premesse  le  seguenti  parole:  «Al  fine  di
adeguare i bandi di gara, prevedendo le piu' ampie misure  preventive
e  di  contrasto  dell'infiltrazione  mafiosa,  in   particolare   in
relazione alla composizione azionaria delle societa' concorrenti e al
rafforzamento della responsabilita' in vigilando  e  in  eligendo  da
parte dei concessionari nelle filiere di riferimento,». 
    All'articolo 27: 
      al comma 3: 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) i produttori e i proprietari degli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, nonche' i possessori o i detentori  a  qualsiasi
titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente  dopo  la
conclusione della partita»; 
        alla lettera p), le parole: «che ne fissa anche l'importo, in
coerenza con quanto previsto  dal  comma  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che determina altresi'  per  tali  soggetti  la  somma  da
versare annualmente ai sensi dei commi 4 e 4-bis, in coerenza  con  i
criteri ivi indicati»; 
      al comma 4, dopo la lettera d), il capoverso e'  numerato  come
comma 4-bis. 
    All'articolo 28: 
      al comma 1, il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «La
sanzione  prevista  dal  presente  comma  e'  applicata  dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  avente  competenza  per  il
luogo nel quale e' situato il domicilio fiscale del trasgressore». 
    All'articolo 29: 
      al comma 1, terzo periodo, le parole: «lettera a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)». 
    All'articolo 30: 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al comma  4  dell'articolo  33  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  "A
seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter  da  parte  degli
enti  territoriali  nonche'  da  parte  degli  enti  pubblici,  anche
economici,  strumentali  delle   regioni,   oggetto   di   preventiva
comunicazione da parte di ciascuna regione alla societa' di  gestione
del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e  delle
finanze, e' riconosciuto in favore dell'ente conferente un  ammontare
pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni  in  quote
del     fondo;     compatibilmente     con     la      pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla  societa'  di  gestione
del risparmio di cui al comma 1, la  restante  parte  del  valore  e'
corrisposta in denaro". 
        2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 33  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La
totalita' delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione
degli immobili di proprieta' delle regioni, degli enti locali e degli
enti pubblici, anche  economici,  strumentali  di  ciascuna  regione,
trasferiti ai fondi di cui  al  presente  comma,  e'  destinata  alla
riduzione del debito dell'ente e,  solo  in  assenza  del  debito,  o
comunque  per  la  parte  eventualmente   eccedente,   a   spese   di
investimento"». 
    All'articolo 31: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole: «l'ordine pubblico  e»
sono soppresse e le parole: «risulti debitore d'imposta unica di  cui
alla decreto legislativo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «risulti
debitore dell'imposta unica di cui al decreto legislativo», al  terzo
periodo, le parole: «risultino debitori d'imposta unica di  cui  alla
decreto  legislativo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «risultino
debitori dell'imposta unica di cui  al  decreto  legislativo»  e,  al
quarto  periodo,  le  parole:  «l'intimazione  alla  chiusura»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'intimazione della chiusura». 
    All'articolo 32: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. All'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le  parole:
"a titolo personale" sono aggiunte le seguenti: ". Le prestazioni  di
cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della  guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i
veicoli delle categorie B e C1;"»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma  1,  valutate
in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
          a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2020 al 2028, mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo  di  parte
corrente di cui al  comma  5  dell'articolo  34-ter  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
          b) quanto a 7 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2029, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
      il comma 2 e' soppresso; 
      al comma 3,  le  parole:  «della  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del presente articolo» e le parole:  «per
effetto della sentenza Corte di Giustizia UE» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per  effetto  della  sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea»; 
      al comma 4, primo periodo, la parola: «soppressa» e' sostituita
dalla seguente: «abrogata». 
    Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  32-bis  (Adeguamento  alla  sentenza  della   Corte   di
giustizia dell'Unione europea del  20  giugno  2019,  causa  C-291/18
(direttiva 95/7/CE). Modifiche all'articolo 2 della legge 18 febbraio
1997, n. 28). - 1. All'articolo 2, comma 4, della legge  18  febbraio
1997, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo,  le  parole:  "le  piattaforme  e"  sono
soppresse; 
        b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  precedenti
disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a  terra  con
struttura emersa destinata alla  coltivazione  di  idrocarburi  o  di
ausilio alla prospezione, alla  ricerca,  alla  coltivazione  e  allo
sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare". 
      Art. 32-ter (Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata
su prodotti igienico-sanitari). - 1. Alla tabella  A,  parte  II-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dopo il numero 1-quater) e' aggiunto il seguente: 
        "1-quinquies)  prodotti   per   la   protezione   dell'igiene
femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili;
coppette mestruali". 
        2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
      Art.  32-quater  (Modifiche  al  regime  fiscale  degli   utili
distribuiti a societa' semplici). - 1. I dividendi  corrisposti  alla
societa'  semplice  si  intendono  percepiti  per   trasparenza   dai
rispettivi  soci  con  conseguente  applicazione  del  corrispondente
regime fiscale. Gli utili  distribuiti  alle  societa'  semplici,  in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche  nei  casi  di
cui all'articolo 47, comma 7,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dalle societa' e dagli enti residenti  di  cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e  c),  del  medesimo  testo
unico: 
        a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione
dell'articolo 89 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  sono  esclusi  dalla
formazione del reddito complessivo per  il  95  per  cento  del  loro
ammontare; 
        b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione
dell'articolo 59 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  sono  esclusi  dalla
formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per  cento
del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; 
        c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti  in
relazione  a  partecipazioni,  qualificate  e  non  qualificate,  non
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a  titolo
d'imposta nella  misura  prevista  dall'articolo  27,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
      2. La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di  rivalsa,  di
cui al comma 1, lettera c), del presente articolo  e'  operata  dalle
societa' e dagli enti indicati nelle lettere a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
sulla base delle informazioni fornite dalla societa' semplice.  Sugli
utili derivanti dalle azioni e dagli  strumenti  finanziari  similari
alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla
societa'  di  gestione  accentrata,  e'  applicata,  in  luogo  della
ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta  sostitutiva  delle
imposte  sui  redditi  con  la  stessa  aliquota  e   alle   medesime
condizioni. 
      Art. 32-quinquies (Trattamento fiscale delle convenzioni per la
realizzazione di opere di urbanizzazione). - 1. Ai sensi  e  per  gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27  luglio  2000,
n.  212,  non  si  considerano  corrispettivi   rilevanti   ai   fini
dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87,
comma 9, della legge provinciale della Provincia autonoma di  Bolzano
17 dicembre 1998, n. 13, erogati  dalla  provincia  per  l'esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria e di  allacciamento  da  parte
degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa  agevolata
in  attuazione  delle  convenzioni  di  cui  all'articolo  131  della
medesima legge provinciale n. 13 del 1998. 
      2. Alle minori entrate  derivanti  dal  comma  1,  valutate  in
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
      Art. 32-sexies (Ristrutturazione e riqualificazione  energetica
delle strutture degli ex ospedali psichiatrici). - 1. Nello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro  annui  per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione  e  alla
riqualificazione  energetica  delle  strutture  degli   ex   ospedali
psichiatrici dismesse nell'anno 1999 ai sensi della legge  13  maggio
1978, n. 180, nel pieno rispetto del  carattere  storico,  artistico,
culturale ed etnoantropologico di tali  strutture.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
per il turismo, sono  individuate  le  strutture  destinatarie  degli
interventi  e  sono  stabiliti  le  modalita'   e   i   criteri   per
l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. 
      2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al  2030,
al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente: 
      «Art.  33-bis  (Fondo  per  le  vittime  dell'amianto).  -   1.
All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  le
parole: "2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2016
al 2020". 
      2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al  comma  1,
pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 
    All'articolo 36: 
      dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la  facolta'
di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di  cui  al  comma  2,  il
Gestore dei servizi energetici  non  applica  le  decurtazioni  degli
incentivi di cui all'articolo 42  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e tiene conto della disciplina di cui  al  comma  4  del
presente articolo relativa ai giudizi pendenti». 
    All'articolo 37: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12,  comma  7-bis,  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano,  con
le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con  riferimento
ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre
2019. 
        1-ter.  Il  tasso  di  interesse  per   il   versamento,   la
riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da
quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29,  e  dall'articolo
13 del decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'  determinato,
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura  compresa
tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento. 
        1-quater. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite misure differenziate, nei  limiti  di  cui  al
comma  1-ter  del  presente  articolo,  per  gli  interessi  di   cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  agli
articoli 20, 21, 30,  39  e  44  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' per quelli di cui  agli
articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del  decreto  legislativo
19 giugno 1997, n. 218»; 
      la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  sui
termini di pagamento della  definizione  agevolata  e  sui  tassi  di
interesse». 
    All'articolo 38: 
      al  comma  4,  le  parole:  «il  Ministro  della  difesa»  sono
sostituite dalle seguenti:  «con  il  Ministro  della  difesa»  e  le
parole: «d'intesa con la» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previa
intesa in sede di»; 
      al comma 7, le parole: «alle detrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «alla deducibilita'». 
    Al capo III, dopo l'articolo 38 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 38-bis (Riversamento del tributo  per  l'esercizio  delle
funzioni ambientali). - 1. All'articolo  19,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) dopo le parole: "tesoreria della provincia" sono  inserite
le seguenti: "o della citta' metropolitana"; 
        b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel  caso  di
pagamenti  effettuati  attraverso  il  versamento  unitario  di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  a
decorrere dal 1°  giugno  2020,  la  struttura  di  gestione  di  cui
all'articolo  22,  comma  3,  del  medesimo   decreto   provvede   al
riversamento  del  tributo  spettante   alla   provincia   o   citta'
metropolitana competente per territorio, al netto  della  commissione
di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa  deliberazione
adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, da  comunicare
all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio  2020,  in  deroga  al
comma  3  del  presente  articolo  e  all'articolo  52  del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al
5 per  cento  del  prelievo  collegato  al  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune  ai
sensi delle leggi vigenti in materia. Con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
maggio 2020, previa intesa in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
assicurare  il  sollecito  riversamento   del   tributo   anche   con
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto  corrente,  nonche'
eventuali  ulteriori  criteri  e  modalita'   di   attuazione   della
disposizione di cui al primo  periodo.  In  mancanza  dell'intesa,  i
decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche'  i
relativi schemi siano stati  sottoposti  all'esame  della  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  almeno   trenta   giorni   prima
dell'emanazione". 
      Art. 38-ter (Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa
automobilistica  regionale  attraverso  il  sistema   dei   pagamenti
elettronici pagoPA).  -  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  i
pagamenti  relativi  alla  tassa  automobilistica   sono   effettuati
esclusivamente secondo le modalita' di cui all'articolo 5,  comma  2,
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 
    All'articolo 39: 
      al comma 1: 
        la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          «d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: "uno a  tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni a quattro anni e  sei
mesi"»; 
        la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
          «g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: "singolarmente"
e' sostituita dalla seguente: "complessivamente"»; 
        la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
          «h) all'articolo 5, comma 1, le parole: "un anno e sei mesi
a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due a cinque anni"»; 
        la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
          «i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: "un anno e  sei
mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti:  "due  a  cinque
anni"»; 
        la lettera o) e' soppressa; 
        la lettera p) e' soppressa; 
        la lettera q) e' sostituita dalla seguente: 
          «q) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente: 
          "Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). - 1. Nei  casi
di condanna o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  a  norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per  i  delitti  di
seguito indicati, si applica l'articolo  240-bis  del  codice  penale
quando: 
          a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e'  superiore
a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; 
          b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila  nel  caso
del delitto previsto dall'articolo 3; 
          c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture
o nei documenti e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto
previsto dall'articolo 8; 
          d)  l'ammontare  delle  imposte,  delle  sanzioni  e  degli
interessi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto
dall'articolo 11, comma 1; 
          e) l'ammontare degli elementi  attivi  inferiori  a  quelli
effettivi o degli  elementi  passivi  fittizi  e'  superiore  a  euro
duecentomila nel caso del delitto previsto  dall'articolo  11,  comma
2"»; 
        dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: 
          «q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole:  "di  cui
agli articoli" sono inserite le seguenti: "2, 3,"»; 
        dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma  1
del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste
in essere successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto»; 
        il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto il seguente: 
          "Art.  25-quinquiesdecies  (Reati  tributari).  -   1.   In
relazione  alla  commissione  dei  delitti   previsti   dal   decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente  le  seguenti
sanzioni pecuniarie: 
          a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri  documenti  per  operazioni  inesistenti  previsto
dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino  a  cinquecento
quote; 
          b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti  per  operazioni  inesistenti,  previsto
dall'articolo  2,  comma  2-bis,  la  sanzione  pecuniaria   fino   a
quattrocento quote; 
          c) per il delitto  di  dichiarazione  fraudolenta  mediante
altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino
a cinquecento quote; 
          d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo  8,  comma  1,  la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
          e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
          f)  per  il  delitto  di  occultamento  o  distruzione   di
documenti  contabili,  previsto   dall'articolo   10,   la   sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote; 
          g) per il delitto di sottrazione fraudolenta  al  pagamento
di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino  a
quattrocento quote. 
          2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati  al
comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di  rilevante  entita',  la
sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. 
          3. Nei casi previsti dai commi  1  e  2,  si  applicano  le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c),  d)
ed e)"». 
    All'articolo 40: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. E' autorizzata la spesa di 460 milioni  di  euro  per
l'anno 2019 per il  finanziamento  di  investimenti  infrastrutturali
nella rete ferroviaria nazionale. 
        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede: 
          a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno  2019,  mediante
riduzione  delle  risorse  finanziarie  iscritte  in   bilancio   per
l'attuazione delle disposizioni  del  capo  I  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26; 
          b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno  2019,  mediante
riduzione  delle  risorse  finanziarie  iscritte  in   bilancio   per
l'attuazione delle disposizioni di cui agli  articoli  14  e  15  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
          c) quanto a 60 milioni di euro per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
per 40 milioni di  euro  e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni
di euro. 
        1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore  il  giorno
stesso della pubblicazione della legge di  conversione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale». 
    Dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente: 
      «Art.  40-bis  (Norme  in  materia   di   condizioni   per   la
circolazione del materiale rotabile). - 1. Fermo restando il rispetto
delle disposizioni di cui al  regolamento  (UE)  n.  1302/2014  della
Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie  procedono,
entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione  dei  veicoli  circolanti
con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data  e  fermo
restando quanto stabilito dal presente comma,  possono  continuare  a
circolare senza alcuna  restrizione.  Per  le  finalita'  di  cui  al
periodo precedente il numero di veicoli  circolanti  con  toilette  a
circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non  puo'  eccedere,
al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze: 
        a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti; 
        b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti; 
        c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti; 
        d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti. 
      2. A decorrere dal 1°  gennaio  2026,  sulle  reti  ferroviarie
nazionali e regionali non e' consentita la circolazione  di  rotabili
con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal
divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono  esclusi  i
rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge
9 agosto 2017, n. 128». 
    All'articolo 41: 
      al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per lo sviluppo  di
tecnologie innovative»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  anche  per
contrastare e prevenire i danni causati dalla  fauna  selvatica  alle
imprese agricole», dopo la  parola:  «precisione»  sono  inserite  le
seguenti: «e delle  nuove  tecniche  di  irrigazione»  e  le  parole:
«tecnologie blockchain» sono sostituite dalle  seguenti:  «tecnologie
emergenti,  comprese   le   tecnologie   blockchain,   l'intelligenza
artificiale e l'internet delle cose». 
    Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
      «Art. 41-bis (Mutui ipotecari per l'acquisto di  beni  immobili
destinati a prima casa e oggetto di procedura  esecutiva).  -  1.  Al
fine  di  fronteggiare,  in  via  eccezionale,   temporanea   e   non
ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove
una banca o una societa'  veicolo,  creditrice  ipotecaria  di  primo
grado, abbia avviato o sia intervenuta  in  una  procedura  esecutiva
immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale  del  debitore,
e' conferita al debitore consumatore, al ricorrere  delle  condizioni
di cui al comma 2, la possibilita' di chiedere la rinegoziazione  del
mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga  nella  garanzia
ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve  essere
utilizzato per estinguere il mutuo in essere,  con  assistenza  della
garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo
1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  con
il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. 
      2. Il presente articolo si applica al ricorrere congiunto delle
seguenti condizioni: 
        a) il debitore sia qualificabile come  consumatore  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
        b) il creditore sia  un  soggetto  che  esercita  l'attivita'
bancaria ai sensi dell'articolo 10 del testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, o una societa' veicolo di cui alla  legge  30
aprile 1999, n. 130; 
        c) il credito derivi da un mutuo con garanzia  ipotecaria  di
primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un  immobile  che
rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  e  il  debitore  abbia
rimborsato almeno  il  10  per  cento  del  capitale  originariamente
finanziato   alla   data   della   presentazione   dell'istanza    di
rinegoziazione; 
        d) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di
ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato  tra
la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019; 
        e)  non  vi  siano  altri  creditori  intervenuti  oltre   al
creditore  procedente  o,  comunque,  sia  depositato,  prima   della
presentazione dell'istanza di rinegoziazione,  un  atto  di  rinuncia
dagli altri creditori intervenuti; 
        f) l'istanza sia presentata per la  prima  volta  nell'ambito
del  medesimo  processo  esecutivo  e  comunque  entro   il   termine
perentorio del 31 dicembre 2021; 
        g) il debito complessivo  calcolato  ai  sensi  dell'articolo
2855 del codice  civile  nell'ambito  della  procedura  di  cui  alla
lettera d) e oggetto di  rinegoziazione  o  rifinanziamento  non  sia
superiore a euro 250.000; 
        h) l'importo offerto non sia inferiore al 75  per  cento  del
prezzo base della successiva asta ovvero del  valore  del  bene  come
determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi
sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo  sia
inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto  non
puo' essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai
sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale  del  75
per cento; 
        i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato  avvenga
con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti  dalla  data
di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del  finanziamento
e comunque tale che la sua  durata  in  anni,  sommata  all'eta'  del
debitore, non superi tassativamente il numero di 80; 
        l) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate  dal
giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore; 
        m) non sia pendente nei riguardi del debitore  una  procedura
di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge
27 gennaio 2012, n. 3. 
      3. Se il  debitore  non  riesce  a  ottenere  personalmente  la
rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso puo'  essere
accordato a un suo parente  o  affine  fino  al  terzo  grado,  ferme
restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalita'  stabilite
dal decreto di cui al comma 6. Se il finanziamento e' stato  concesso
al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di
trasferimento ai sensi dell'articolo  586  del  codice  di  procedura
civile in suo favore. Per i successivi cinque anni, decorrenti  dalla
data di trasferimento dell'immobile, e' riconosciuto, in  favore  del
debitore e della sua  famiglia,  il  diritto  legale  di  abitazione,
annotato a margine dell'ipoteca. Entro lo stesso termine il  debitore
puo', previo rimborso integrale degli  importi  gia'  corrisposti  al
soggetto finanziatore dal parente  o  affine  fino  al  terzo  grado,
chiedere la retrocessione della proprieta' dell'immobile  e,  con  il
consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo  mutuo  con
liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le  imposte  di
registro, ipotecaria e  catastale  relative  al  trasferimento  degli
immobili ai sensi del presente  comma  sono  applicate  nella  misura
fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli
immobili  e  all'eventuale  successivo  trasferimento   dell'immobile
residenziale al debitore. Il beneficio  decade  se  il  debitore  non
mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data
del trasferimento in sede giudiziale. 
      4. Le rinegoziazioni e  i  finanziamenti  di  cui  al  presente
articolo possono essere assistiti dalla garanzia  a  prima  richiesta
rilasciata da un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia  per
la prima casa, di cui all'articolo 1, comma  48,  lettera  c),  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, con una dotazione  di  5  milioni  di
euro per l'anno 2019. La garanzia della sezione speciale e'  concessa
nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di  rinegoziazione
ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento. 
      5. A seguito di  apposita  istanza  congiunta,  presentata  dal
debitore e dal creditore, il giudice dell'esecuzione,  ricorrendo  le
condizioni di cui al comma 2, sospende l'esecuzione  per  un  periodo
massimo di sei mesi. Il creditore  procedente,  se  e'  richiesta  la
rinegoziazione, entro tre mesi svolge un'istruttoria sulla  capacita'
reddituale del debitore. Il creditore e' sempre libero  di  rifiutare
la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente
alla  presentazione   dell'istanza   congiunta,   la   richiesta   di
rinegoziazione avanzata  dal  debitore.  In  ogni  caso  in  cui  sia
richiesto un nuovo finanziamento a una banca  diversa  dal  creditore
ipotecario, a questa e' comunque  riservata  totale  discrezionalita'
nella concessione dello stesso. 
      6.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d'Italia,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   ulteriori
modalita' di  applicazione  del  presente  articolo,  in  particolare
definendo: 
        a) il contenuto e le modalita' di presentazione  dell'istanza
di rinegoziazione; 
        b)  le  modalita'  con  cui  il  giudice  procede   all'esame
dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalita' di  cui
al presente articolo, alla liquidazione e alla verifica del pagamento
delle spese procedurali, all'estinzione della procedura  esecutiva  e
alla surroga dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca; 
        c)   gli   elementi   ostativi   alla    concessione    della
rinegoziazione   o   del   rifinanziamento   e   alla    stipulazione
dell'accordo; 
        d) le modalita' e i termini per il versamento della somma  di
cui al comma 1 al Fondo di garanzia per la prima casa; 
        e) le modalita' di segnalazione nell'archivio della  Centrale
dei rischi della Banca  d'Italia  e  negli  archivi  dei  sistemi  di
informazione creditizia privati. 
      7. Con il medesimo decreto di cui  al  comma  6  sono  definiti
termini, condizioni e modalita' per l'accesso alle prestazioni  della
sezione speciale di cui al comma 4. 
      8. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni  di  euro
per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero». 
    All'articolo 42: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Alla lettera b) del comma  3  dell'articolo  9  della
legge 6 ottobre 2017, n. 158,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "L'affidamento di cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione
di comuni o convenzione"»; 
      la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Fusioni   e
associazioni di comuni». 
    All'articolo 43: 
      al comma 1, lettera b),  capoverso  4-bis,  primo  periodo,  le
parole: «legge 196/2009» sono sostituite dalle  seguenti:  «legge  31
dicembre 2009, n. 196». 
    All'articolo 45: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) dopo il secondo periodo sono inseriti i  seguenti:  "Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al  10  per  cento
per ciascun anno. Per il medesimo  triennio,  qualora  nella  singola
Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto
alle facolta' assunzionali consentite dal presente articolo, valutati
congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla medesima  Regione
un'ulteriore variazione del 5 per  cento  dell'incremento  del  Fondo
sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo  restando  il
rispetto  dell'equilibrio  economico  e  finanziario   del   Servizio
sanitario regionale"; 
          b) all'ultimo periodo, le parole: "il  predetto  incremento
di spesa del 5  per  cento  e'  subordinato"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "i predetti incrementi di spesa sono subordinati". 
        1-ter.  A  decorrere  dall'anno  2020,  il  limite  di  spesa
indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  e'  rideterminato  nel  valore  della  spesa
consuntivata   nell'anno   2011,   fermo   restando    il    rispetto
dell'equilibrio  economico  e  finanziario  del  Servizio   sanitario
regionale. 
        1-quater. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992,  n.  502,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "Il
direttore sanitario e' un medico che" sono inserite le  seguenti:  ",
all'atto del conferimento dell'incarico," e al terzo periodo, dopo le
parole: "il direttore amministrativo e'  un  laureato  in  discipline
giuridiche o economiche che" sono inserite le seguenti:  ",  all'atto
del conferimento dell'incarico,"». 
    All'articolo 46: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Nei comuni capoluogo  di  provincia  che,  in  base
all'ultima   rilevazione   resa   disponibile    da    parte    delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione
di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti
volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al  presente
articolo puo'  essere  applicata  fino  all'importo  massimo  di  cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. I predetti comuni  sono  individuati  con  decreto  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
locale». 
    Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: 
      «Art. 46-bis (Disposizioni perequative in materia  di  edilizia
scolastica). - 1.  All'articolo  2-bis  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente: 
        "4-bis. Al  fine  di  ridurre  i  divari  territoriali  e  di
perseguire un'equa  distribuzione  territoriale  per  gli  interventi
straordinari relativi alla ristrutturazione, al  miglioramento,  alla
messa in  sicurezza,  all'adeguamento  antisismico  e  all'incremento
dell'efficienza energetica  degli  immobili  di  proprieta'  pubblica
adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e'  divisa  in
tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord
(per  le  Regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta,   Lombardia,   Liguria,
Trentino-Alto   Adige,   Veneto,    Friuli    Venezia    Giulia    ed
Emilia-Romagna), del centro e isole (per le Regioni Toscana,  Umbria,
Marche, Lazio, Sicilia  e  Sardegna),  e  del  sud  (per  le  Regioni
Abruzzo,  Molise,   Campania,   Puglia,   Basilicata   e   Calabria).
Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto  stabilito
dalla   programmazione   nazionale    predisposta    in    attuazione
dell'articolo  10  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128". 
      2. Alle risorse della quota dell'otto  per  mille  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di  cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  derivanti  dalle
dichiarazioni dei redditi relative agli  anni  dal  2019  al  2028  e
riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza,  adeguamento  antisismico  e  incremento   dell'efficienza
energetica   degli   immobili   di   proprieta'   pubblica    adibiti
all'istruzione scolastica, di cui all'articolo  2-bis,  comma  4-bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,  la
deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti  della
medesima tipologia  di  intervento,  senza  possibilita'  di  diversa
destinazione. 
      3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13  luglio  2015,  n.
107, dopo le  parole:  "sono  destinate"  e'  inserita  la  seguente:
"prioritariamente". 
      4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  "A  decorrere
dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto  riguarda
la quota a diretta gestione statale, il contribuente  puo'  scegliere
tra le cinque tipologie di  intervento  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, secondo le modalita' definite con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del  modello
730"». 
    All'articolo 47: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Al fine di  evitare  l'interruzione  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
"nonche', fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi  particolari
specifiche dimensionali gia' adibiti  al  trasporto  pubblico  locale
nelle isole minori"». 
    All'articolo 49: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «in viabilita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sulla viabilita'»; 
        alla lettera b), all'alinea,  le  parole:  «in  viabilita'  e
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «sulla  viabilita'  e  sui
trasporti» e, alla lettera c-quater), la parola: «per» e' soppressa; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui  al  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
          a) all'articolo  83,  comma  10,  terzo  periodo,  dopo  le
parole: "L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e  i  criteri  di
valutazione degli stessi" sono inserite le  seguenti:  "e  i  criteri
relativi alla valutazione dell'impatto generato di  cui  all'articolo
1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche
qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle societa' benefit,"; 
          b) all'articolo 95, il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
          "13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione  europea  e
con i  principi  di  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,
trasparenza e  proporzionalita',  le  amministrazioni  aggiudicatrici
indicano nel bando di  gara,  nell'avviso  o  nell'invito  i  criteri
premiali che intendono applicare  alla  valutazione  dell'offerta  in
relazione  al  maggiore  rating  di  legalita'  e  di  impresa,  alla
valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1,  comma  382,
lettera b), della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  anche  qualora
l'offerente sia un soggetto diverso dalle societa'  benefit,  nonche'
per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese,
dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle
procedure di affidamento. Indicano  altresi'  il  maggiore  punteggio
relativo  all'offerta  concernente  beni,  lavori   o   servizi   che
presentano un  minore  impatto  sulla  salute  e  sull'ambiente,  ivi
compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero"». 
    All'articolo 50: 
      al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le  parole:  «anche  se
hanno adottato» sono inserite le seguenti: «il sistema»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 2, comma  2-bis,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  le  parole:  "e  ai  principi  generali"  sono
sostituite dalle seguenti: "e ai soli principi generali"  e  dopo  le
parole: "della spesa" sono inserite le seguenti:  "pubblica  ad  essi
relativi"». 
    Dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente: 
      «Art. 50-bis (Pagamento dei compensi per prestazioni di  lavoro
straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nel  2018).  -  1.  Al  fine  di  consentire  il
pagamento  di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro   straordinario
riferiti ad annualita' precedenti al 2019 e non ancora liquidati,  e'
autorizzata la spesa complessiva  di  180  milioni  di  euro  per  il
predetto   anno   2019,   al   lordo    degli    oneri    a    carico
dell'amministrazione e in deroga al limite di  cui  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La  spesa  di
cui al presente comma e' cosi' ripartita: 
        a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121; 
        b) 5 milioni di euro con riferimento al personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro
per l'anno 2019, si provvede: 
        a) quanto a 124 milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma  1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
        b) quanto a  56  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di  cui  41,8  milioni  di
euro  a  valere  sulla  quota  parte  delle  risorse  assegnate  alle
finalita' di cui alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2  milioni
di euro a valere sulla  quota  parte  delle  risorse  assegnate  alle
finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma». 
    All'articolo 51: 
      al comma 1, primo periodo, le parole: «afferenti  ambiti»  sono
sostituite dalle seguenti: «afferenti ad ambiti»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole: «primo comma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1»; 
        alla lettera a), le  parole:  «al  fine  di  implementarne  e
accelerarne  la  trasformazione  digitale»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «al fine  di  completare  e  accelerare  la  trasformazione
digitale della propria organizzazione»; 
        alla lettera d), le parole:  «inerente  la»  sono  sostituite
dalle seguenti: «inerente alla» e  le  parole:  «afferenti  le»  sono
sostituite dalle seguenti: «afferenti alle»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Ai medesimi fini di cui  al  comma  1,  nonche'  allo
scopo di eliminare  duplicazioni,  di  contrastare  l'evasione  delle
tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al  sistema
informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,
sono  acquisiti  anche  i  dati  delle  tasse  automobilistiche,  per
assolvere  transitoriamente   alla   funzione   di   integrazione   e
coordinamento  dei  relativi  archivi.  I  predetti  dati  sono  resi
disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far  confluire
in modo simultaneo e sistematico i  dati  dei  propri  archivi  delle
tasse automobilistiche nel citato sistema informativo. 
        2-ter. L'Agenzia delle entrate,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi
delle  tasse  automobilistiche,  anche  mediante   la   cooperazione,
regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del  pubblico
registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalita'
di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine  degli
aggiornamenti di cui al comma 2-bis. 
        2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli
enti interessati provvedono agli  adempimenti  ivi  previsti  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente». 
    All'articolo 52: 
      al comma 1 e' premesso il seguente: 
        «01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n.  117,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          "3-bis. Al fine di  consentire  una  corretta  informazione
dell'utenza  e  l'attuazione,  da   parte   dei   produttori,   delle
disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo,  le
sanzioni per la violazione  dell'obbligo  di  cui  all'articolo  172,
comma 1-bis, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020"»; 
      al comma 2, capoverso 296: 
        al primo periodo, le parole: «di cui  dell'articolo  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3», le  parole:  «dei
trasporto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dei  trasporti»  e  le
parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2020» sono sostituite  dalle
seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2020»; 
        al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2019 e 2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020»; 
        al terzo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione»  e  le  parole:  «le
modalita' attuative  della  presente  disposizione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le modalita' di attuazione del presente comma»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari  a  4  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero». 
    All'articolo 53: 
      al comma 2,  le  parole:  «della  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
      al comma 5,  le  parole:  «Ministro  delle  infrastrutture  dei
trasporti»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti»  e  le  parole:  «della   presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo
di forme piu' sostenibili di trasporto di merci,  e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione  del  trasporto
di merci per idrovie interne e per  vie  fluvio-marittime,  a  valere
sulle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  235,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti e' definito il piano triennale degli incentivi di cui
al presente comma. Il  comma  234  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' abrogato. 
        5-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1,  dopo  le  parole:  "concessi  in  locazione
finanziaria" sono inserite le  seguenti:  "o  in  locazione  a  lungo
termine senza conducente"; 
          b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Ai fini del presente  articolo,  per  contratto  di
locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si  intende  il
contratto di durata pari o superiore a  dodici  mesi.  Se  lo  stesso
veicolo e' oggetto di contratti di locazione  consecutivi  di  durata
inferiore a un  anno  conclusi  fra  le  stesse  parti,  comprese  le
proroghe degli stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di
quelle dei singoli contratti"; 
          c) al comma 2-bis: 
          1) dopo le parole: "del contratto medesimo," sono  inserite
le seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di
veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del
contratto annotato  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,"  e  le  parole:  "sono
tenuti in via esclusiva  al  pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  tenuti  in  via
esclusiva al pagamento della  tassa  automobilistica  con  decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla  scadenza  del
medesimo"; 
          2) dopo le parole: "societa' di leasing" sono  inserite  le
seguenti: "e della  societa'  di  locazione  a  lungo  termine  senza
conducente"  e  le  parole:  "questa  abbia"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "queste abbiano"; 
          d) al comma 3, dopo le parole: "locazione  finanziaria  del
veicolo" sono aggiunte le seguenti: "o a titolo di locazione a  lungo
termine del veicolo senza conducente". 
          5-quater.  All'articolo   5,   comma   trentaduesimo,   del
decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.   953,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, dopo le parole:  "e  dai  registri  di
immatricolazione per"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "i  veicoli  in
locazione a lungo termine senza conducente e"; 
          b)  al  terzo   periodo,   dopo   le   parole:   "locazione
finanziaria" sono inserite le  seguenti:  "o  di  locazione  a  lungo
termine senza conducente"»; 
      la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di trasporti». 
    Dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: 
      «Art. 53-bis (Disposizioni in materia di  agevolazioni  fiscali
relative ai veicoli elettrici e  a  motore  ibrido  utilizzati  dagli
invalidi). - 1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  le
parole: "di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore  a
benzina, e a 2800 centimetri cubici se con  motore  diesel",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cilindrata  fino  a
2.000 centimetri cubici se con motore a benzina  o  ibrido,  a  2.800
centimetri cubici se con motore diesel o ibrido,  e  di  potenza  non
superiore a 150 kW se con motore elettrico". 
      2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986,  n.  97,
le parole: "di cilindrata fino a  2.000  centimetri  cubici,  se  con
motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore  Diesel"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cilindrata  fino   a   2.000
centimetri  cubici  se  con  motore  a  benzina  o  ibrido,  a  2.800
centimetri cubici se con motore diesel o ibrido,  e  di  potenza  non
superiore a 150 kW se con motore elettrico". 
      3. All'articolo 8, comma  3,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 1997, n.  449,  le  parole:  "di  cilindrata  fino  a  2.000
centimetri cubici, se con motore a  benzina,  e  a  2.800  centimetri
cubici se con motore diesel"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a  benzina  o
ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di
potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico". 
      4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  presente   articolo,
valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    All'articolo 55: 
      al comma 1, capoverso 1, dopo le  parole:  «puo'  svolgere»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Al  fine  di  contribuire  al  rafforzamento   degli
strumenti a sostegno delle esportazioni, all'articolo  15,  comma  1,
del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti  in
Italia  o  all'estero  da  banche  nazionali  o  estere   ovvero   da
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio  dell'attivita'  di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti  del
pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385"; 
          b) alla lettera b), dopo le parole:  "banche,  nazionali  o
estere," sono inserite le seguenti: "e  gli  intermediari  finanziari
autorizzati   all'esercizio   dell'attivita'   di   concessione    di
finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti  del  pubblico,  ai
sensi del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385,"». 
    Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  55-bis  (Misure  a  favore  della  competitivita'  delle
imprese italiane del  settore  assicurativo  e  della  produzione  di
veicoli a motore). - 1. Al comma 4-bis dell'articolo 134  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) la parola: ", relativo" e' sostituita dalle  seguenti:  "e
in tutti i casi di rinnovo di contratti gia'  stipulati,  purche'  in
assenza di sinistri con  responsabilita'  esclusiva  o  principale  o
paritaria negli ultimi  cinque  anni,  sulla  base  delle  risultanze
dell'attestato di rischio, relativi"; 
        b) le parole:  "della  medesima  tipologia"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", anche di diversa tipologia". 
      2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in  sede  di
rinnovo dei medesimi contratti. 
      Art. 55-ter (Disciplina dell'uso di  prodotti  fitosanitari  da
parte degli utilizzatori non professionali). - 1. Al  regolamento  di
cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 7: 
          1) al comma 1, le parole: "per  24  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per 42 mesi"; 
          2) al comma 2, le parole:  "di  24  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di 42 mesi"; 
          3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          "8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella
fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti  e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi  e
i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5"; 
        b) all'articolo 8: 
          1) al comma 1, lettera b), le parole: "per  24  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "per 42 mesi"; 
          2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          "8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella
fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti  e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi  e
i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5"». 
    All'articolo 56: 
      al comma 2, dopo le parole: «e' pari» e' inserita la  seguente:
«a»; 
      al comma 3, le parole: «Con legge di bilancio» sono  sostituite
dalle seguenti: «Con la legge di bilancio»; 
      al comma 4, le parole: «dal gettito IRAP» sono sostituite dalle
seguenti: «dal gettito dell'IRAP». 
    All'articolo 57: 
      al comma  1,  capoverso  c),  sesto  periodo,  le  parole:  «e'
incrementa» sono sostituite dalle seguenti: «e' incrementata»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 448, le parole: "e in euro  6.208.184.364,87  a
decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", in  euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli  anni  2018  e  2019  e  in  euro
6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020"; 
          b) al comma 449, dopo la  lettera  d-bis)  e'  aggiunta  la
seguente: 
          "d-ter) destinato, nel limite  massimo  di  euro  5.500.000
annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino  a  5.000  abitanti
che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere
da  a)  a  d-bis),  presentino  un  valore  negativo  del  fondo   di
solidarieta' comunale. Il contributo di cui al periodo precedente  e'
attribuito sino a  concorrenza  del  valore  negativo  del  fondo  di
solidarieta' comunale, al netto  della  quota  di  alimentazione  del
fondo stesso, e, comunque, nel limite  massimo  di  euro  50.000  per
ciascun comune. In caso di insufficienza  delle  risorse  il  riparto
avviene in misura proporzionale  al  valore  negativo  del  fondo  di
solidarieta' comunale considerando  come  valore  massimo  ammesso  a
riparto l'importo negativo di  euro  100.000.  L'eventuale  eccedenza
delle risorse e' destinata a incremento del correttivo  di  cui  alla
lettera d-bis)". 
        1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
          a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2  milioni  di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; 
          b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
        1-quater. All'articolo  7,  comma  2,  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023"»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni,  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi
ed enti strumentali, come definiti  dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  nonche'  ai  loro  enti
strumentali in forma societaria cessano  di  applicarsi  le  seguenti
disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa  e
di obblighi formativi: 
          a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
          b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122; 
          c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
          d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25  febbraio  1987,
n. 67; 
          e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244; 
          f) articolo 12, comma 1-ter,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111; 
          g) articolo 24 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  il  comma   2
dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  24  luglio  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e
il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
sono abrogati. 
        2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
          a) al primo periodo, le parole: "fino  all'esercizio  2019"
sono soppresse; 
          b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti locali" fino
a: "31 dicembre 2019"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Gli  enti
locali che optano per la facolta' di cui al primo periodo allegano al
rendiconto una  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  dell'anno
precedente". 
        2-quater. Al testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; 
          b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e' abrogata. 
          2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' inserito il seguente: 
          "473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la  certificazione
trasmessa entro il  termine  perentorio  di  cui  al  comma  470  sia
difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli  enti  sono
tenuti  a  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica   della
precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020". 
          2-sexies. Agli oneri derivanti  dal  comma  2-quinquies  si
provvede con le risorse non utilizzate di cui  alla  lettera  b)  del
comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
          2-septies.  All'articolo  1,  comma  829,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "mediante utilizzo di  quota  parte
dell'avanzo accantonato" sono soppresse. 
          2-octies.  Allo  scopo   di   consentire   l'avvio   e   la
prosecuzione dei servizi finalizzati  a  fornire  adeguati  strumenti
formativi  e  conoscitivi  per  un'efficace  azione  dei  comuni  dei
territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle  comunita'
montane per l'attuazione della legge 6  ottobre  2017,  n.  158,  del
testo unico in materia di foreste e  filiere  forestali,  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della legge  28  dicembre
2015, n. 221, nonche' per assicurare il miglioramento  dell'attivita'
di formazione del personale  dei  suddetti  enti  per  l'applicazione
delle citate normative, l'Unione nazionale  comuni,  comunita',  enti
montani  (UNCEM)  organizza  le   relative   attivita'   strumentali,
utilizzando a tale scopo  il  contributo  dello  0,9  per  cento  del
sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27  dicembre  1953,  n.
959. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
disciplinate le modalita'  per  l'effettuazione  dei  servizi  e  per
l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma. 
          2-novies.  Fermo  restando   l'obbligo   del   riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della
Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122,  e  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  autorizzata  la  spesa  di  4
milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro  per  ciascuno
degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione
per il finanziamento di interventi di supporto ai  processi  comunali
di investimento,  di  sviluppo  della  capacita'  di  accertamento  e
riscossione e di prevenzione delle crisi  finanziarie.  All'onere  di
cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e  2023,
si provvede: 
          a) quanto a 4 milioni di euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
          b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020,
2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
          2-decies.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno e' istituito un fondo  con  una  dotazione  pari  a  5,5
milioni di euro per l'anno 2019. 
          2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e'  destinato
al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del  31
ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi
non appartenenti all'Unione europea da parte  di  comuni  interamente
confinanti con i medesimi Paesi. 
          2-duodecies. Una quota del fondo di cui al  comma  2-decies
non inferiore a 3 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e'  destinata
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il
pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede  legale
in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di  comuni  che
hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018  e
che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. 
          2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e' ripartito
tra i beneficiari di  cui  ai  commi  2-undecies  e  2-duodecies  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019. 
          2-quaterdecies.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del
comma 2-decies, pari a 5,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente
di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre  2009,
n.  196,  iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
          2-quinquiesdecies. All'articolo  74,  comma  1,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo  le  parole:  "i
comuni," sono inserite le seguenti: "le unioni di comuni,". 
          2-sexiesdecies. Alle minori  entrate  derivanti  dal  comma
2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro  per  l'anno  2021  e  in
56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
      la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di enti locali». 
    Dopo l'articolo 57 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per
la  deliberazione  piano  economico  finanziario  e  delle   tariffe.
Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del  bonus
per energia elettrica, gas e servizio idrico). -  1.  All'articolo  1
della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) al comma 652, terzo periodo,  le  parole:  "per  gli  anni
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle  seguenti:
"per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa  regolamentazione
disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente,
ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.
205"; 
        b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente: 
          "683-bis. In considerazione della necessita'  di  acquisire
il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e
all'articolo 1, comma 169, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
approvano le tariffe e i  regolamenti  della  TARI  e  della  tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui  al  periodo
precedente si applicano anche in  caso  di  esigenze  di  modifica  a
provvedimenti gia' deliberati". 
          2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un  quadro
di sostenibilita' sociale, l'Autorita' di  regolazione  per  energia,
reti e ambiente  assicura  agli  utenti  domestici  del  servizio  di
gestione integrato dei rifiuti  urbani  e  assimilati  in  condizioni
economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del  servizio  a
condizioni  tariffarie  agevolate.  Gli   utenti   beneficiari   sono
individuati in analogia ai criteri utilizzati  per  i  bonus  sociali
relativi  all'energia  elettrica,  al  gas  e  al   servizio   idrico
integrato. L'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente
definisce, con propri provvedimenti, le modalita'  attuative,  tenuto
conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio  e
di investimento, sulla base dei principi e  dei  criteri  individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
          3. All'articolo 5, comma 7, del  decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  nonche'  le
agevolazioni  relative  al   servizio   idrico   integrato   di   cui
all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221". 
          4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale  del
servizio idrico integrato di cui  all'articolo  60,  comma  1,  della
legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  comprende,  con  riferimento  al
quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi  ai  servizi  di
fognatura  e  depurazione,  le  cui  modalita'  di   quantificazione,
riconoscimento ed  erogazione  sono  disciplinate  dall'Autorita'  di
regolazione per energia, reti e ambiente. 
          5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per  la
fornitura  dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale,   di   cui
all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e
all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui
all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,  sono
riconosciuti automaticamente a tutti i  soggetti  il  cui  indicatore
della situazione economica equivalente  in  corso  di  validita'  sia
compreso  entro  i  limiti  stabiliti  dalla  legislazione   vigente.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,  con  propri
provvedimenti,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
personali, definisce le modalita' di trasmissione delle  informazioni
utili da parte dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  al
Sistema informativo integrato gestito dalla societa' Acquirente Unico
S.p.a. L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente
definisce,  altresi',  con   propri   provvedimenti,   le   modalita'
applicative per l'erogazione delle compensazioni nonche', sentito  il
Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  le  modalita'  di
condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus
tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di  gestione  delle
agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di  assicurare
il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali
previste. 
          6. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente
stipula un'apposita  convenzione  con  l'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra  i
cittadini delle informazioni concernenti  i  bonus  sociali  relativi
alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio
idrico integrato e al servizio  di  gestione  integrato  dei  rifiuti
urbani e assimilati e  per  la  gestione  dei  bonus  sociali  i  cui
beneficiari  non  risultano   identificabili   attraverso   procedure
automatiche. 
      Art. 57-ter (Organo di revisione economico-finanziario).  -  1.
All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 25, alinea, le parole: "a livello regionale" sono
sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale"; 
        b) dopo il comma 25 e' inserito il seguente: 
          "25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di
revisione economico-finanziario previsti dalla legge,  in  deroga  al
comma  25,  i  consigli  comunali,   provinciali   e   delle   citta'
metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata
tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza  assoluta  dei
membri, il  componente  dell'organo  di  revisione  con  funzioni  di
presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3
formata ai sensi del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di piu'
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche  al  citato
regolamento". 
      2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno  15
febbraio 2012, n. 23, prevedendo che  l'inserimento  nell'elenco  dei
revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto, avvenga a livello provinciale. 
      Art. 57-quater (Indennita' di funzione minima  per  l'esercizio
della carica di sindaco e per i presidenti di provincia). -  1.  Dopo
il  comma  8  dell'articolo  82   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 
        "8-bis. La misura  dell'indennita'  di  funzione  di  cui  al
presente articolo spettante ai sindaci  dei  comuni  con  popolazione
fino a 3.000 abitanti e' incrementata fino  all'85  per  cento  della
misura  dell'indennita'  spettante  ai   sindaci   dei   comuni   con
popolazione fino a 5.000 abitanti". 
      2. A titolo  di  concorso  alla  copertura  del  maggior  onere
sostenuto  dai   comuni   per   la   corresponsione   dell'incremento
dell'indennita' previsto dalla disposizione di cui  al  comma  1,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un
apposito fondo con una dotazione  di  10  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
      3. Il fondo di cui  al  comma  2  e'  ripartito  tra  i  comuni
interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
      4. All'articolo 1 della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
percepisce un'indennita', a  carico  del  bilancio  della  provincia,
determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo,
in ogni caso non cumulabile  con  quella  percepita  in  qualita'  di
sindaco"; 
        b) al comma 84, le parole: "di presidente  della  provincia,"
sono soppresse. 
      Art. 57-quinquies (Capacita' fiscale dei comuni, delle province
e delle citta' metropolitane). - 1. Il comma  5-quater  dell'articolo
43 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  e'  sostituito
dal seguente: 
        "5-quater. Le metodologie e  le  elaborazioni  relative  alla
determinazione delle capacita' fiscali dei comuni, delle  province  e
delle citta'  metropolitane  sono  definite  dal  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  sottoposte
dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per  i  fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, anche separatamente,  per  l'approvazione;  in
assenza di osservazioni, le stesse  si  intendono  approvate  decorsi
quindici giorni  dal  loro  ricevimento.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,
previa  approvazione  da  parte  della  Commissione  tecnica  per   i
fabbisogni standard, sono  adottate,  anche  separatamente,  la  nota
metodologica relativa alla procedura di  calcolo  e  la  stima  delle
capacita'  fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni  a   statuto
ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,  della  legge  24
dicembre 2012, n.  228;  lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso,  per
l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali;  qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e'  comunque
inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del  presente  comma.
Nel caso di adozione delle sole capacita' fiscali,  rideterminate  al
fine  di  considerare  eventuali  mutamenti  normativi  e  di  tenere
progressivamente conto del tax gap  nonche'  della  variabilita'  dei
dati assunti a riferimento, lo schema  di  decreto  e'  inviato,  per
l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali;  qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e'  comunque
adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e  la  stima,
di  cui  al  secondo  periodo,  e'  trasmesso  alle  Camere  dopo  la
conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perche' su
di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il  parere  della  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione   del
federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per  materia.
Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto puo' comunque
essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  se  non
intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una
relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato
ai citati pareri". 
      2. Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,
n. 232, dopo la parola:  "finanze"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
previo parere tecnico della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208". 
      3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: "ai competenti uffici della Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
nell'ambito della quale opera" sono sostituite dalle seguenti:  "alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi  del
comma 29 del presente articolo"». 
    Dopo l'articolo 58 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 58-bis (Investimenti  dei  fondi  pensione  nel  capitale
delle micro, piccole e medie imprese). - 1. Ai  fondi  pensione  che,
nell'ambito di  apposite  iniziative  avviate  dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse
per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole  e
medie imprese, puo' essere concessa, nei limiti della dotazione della
sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del  Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662. A fronte della concessione della garanzia e'  richiesta
una commissione di accesso  a  parziale  copertura  delle  spese  del
Fondo. A tal fine e' istituita  una  sezione  speciale  del  predetto
Fondo, con una dotazione di 12 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2020 al 2034. 
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  di  cui  al  comma  3,  nel  rispetto  della
normativa europea,  sono  definiti  i  criteri,  le  modalita'  e  le
condizioni di accesso alla sezione speciale di cui  al  comma  1.  La
garanzia non afferisce all'entita' della  prestazione  pensionistica,
ma alla singola operazione finanziaria. 
      3. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro  e
delle politiche  sociali,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Commissione di vigilanza sui  fondi  pensione,  sono  individuate  le
iniziative di cui al comma 1. 
      4. Per le finalita' di cui al presente articolo,  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali si avvale anche  delle  analisi,
degli studi, delle ricerche e delle valutazioni del Comitato  per  la
promozione e lo sviluppo della  previdenza  complementare  denominato
"Previdenza  Italia",  istituito  in  data  21  febbraio  2011,   cui
partecipano anche  i  rappresentanti  delle  associazioni  dei  fondi
pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresi' il  compito  di
coadiuvare i soggetti  interessati,  ove  da  questi  richiesto,  con
analisi  e  valutazioni  delle  operazioni  di   capitalizzazione   e
internazionalizzazione delle piccole e medie  imprese  meritevoli  di
sostegno, nonche' con l'attivazione e il coordinamento di  iniziative
di promozione  e  informazione,  anche  allo  scopo  di  favorire  la
costituzione di consorzi volontari per  gli  investimenti  dei  fondi
pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio,  non
siano in  grado  di  attivare  autonomamente  in  modo  efficace  gli
investimenti medesimi. Al Comitato e' altresi' attribuito il  compito
di realizzare e promuovere iniziative di  informazione  e  formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate  ai
medesimi soggetti,  nonche'  alla  generalita'  della  collettivita',
anche in eta' scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa  finalizzata
a favorire la crescita del numero dei soggetti  che  aderiscono  alle
forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere. 
      5. Per il funzionamento del Comitato  di  cui  al  comma  4  e'
stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020  e
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. 
      6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a  13,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2021 al 2034, si provvede: 
        a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2034,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
        b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
2020 al 2034,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      Art. 58-ter (Finanziamento della  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria  per  cessazione  dell'attivita'  produttiva).   -   1.
All'articolo  44,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019". 
      2. All'articolo 22-bis del  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "270 milioni  di  euro  per  l'anno
2019" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni di euro per l'anno
2019"; 
        b) al comma 3, le parole: "270 milioni  di  euro  per  l'anno
2019" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni di euro per l'anno
2019". 
      Art. 58-quater (Regime tributario dell'Accademia nazionale  dei
Lincei). - 1. All'articolo 1, comma  328,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, le parole: "dalla stessa esercitate non  in  regime  di
impresa" sono sostituite dalle seguenti: "e strumentali dalla  stessa
esercitate  non  in  regime  di  impresa,  anche   in   deroga   alle
disposizioni agevolative riguardanti tali tributi". 
      2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di  cui  al
comma 1, valutate in 1 milione di euro per l'anno 2019 e  in  490.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      Art. 58-quinquies (Modifiche all'allegato 1 al  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1999,  n.
158). - 1. All'allegato 1  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
        a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; 
        b) le  parole:  "banche  ed  istituti  di  credito",  ovunque
ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  "banche,  istituti  di
credito e studi professionali". 
      Art. 58-sexies (Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). - 1. Il
comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
        "1-ter. Lo statuto prevede, inoltre,  che  il  riparto  degli
amministratori da eleggere sia effettuato in base a un  criterio  che
assicuri l'equilibrio tra i sessi. Il sesso meno  rappresentato  deve
ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.  Tale  criterio
di riparto  si  applica  per  sei  mandati  consecutivi.  Qualora  la
composizione   del   consiglio    di    amministrazione    risultante
dall'elezione non  rispetti  il  criterio  di  riparto  previsto  dal
presente comma, la Consob diffida la societa'  interessata  affinche'
si adegui a tale criterio entro il termine massimo  di  quattro  mesi
dalla diffida. In caso di  inottemperanza  alla  diffida,  la  Consob
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro
1.000.000, secondo criteri e modalita' da essa stabiliti con  proprio
regolamento, e fissa un nuovo termine di tre mesi per  adempiere.  In
caso di ulteriore inottemperanza rispetto a  tale  nuova  diffida,  i
componenti eletti  decadono  dalla  carica.  Lo  statuto  provvede  a
disciplinare le modalita' di formazione  delle  liste  e  i  casi  di
sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del
criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob  statuisce
in ordine all'applicazione,  al  rispetto  e  alla  violazione  delle
disposizioni in materia di quota di  genere,  anche  con  riferimento
alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
regolamento da adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione.  Le  disposizioni  del  presente
comma si applicano anche alle societa' organizzate secondo il sistema
monistico". 
      2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'  sostituito  dal
seguente: 
        "1-bis.  L'atto  costitutivo   della   societa'   stabilisce,
inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1  sia  effettuato
in modo che il sesso meno rappresentato ottenga almeno un  terzo  dei
membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto  si
applica per sei mandati  consecutivi.  Qualora  la  composizione  del
collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il  criterio
di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa'
interessata affinche' si adegui a  tale  criterio  entro  il  termine
massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla
diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre  mesi  per
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale  nuova
diffida,  i  componenti  eletti  decadono  dalla  carica.  La  Consob
statuisce in ordine all'applicazione, al rispetto e  alla  violazione
delle  disposizioni  in  materia  di  quota  di  genere,  anche   con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure  da  adottare,  in
base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione". 
      Art. 58-septies (Fondo per le emergenze  nazionali).  -  1.  Al
fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e  novembre  del  2019
nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di cui  all'articolo  44,
comma 1, del codice  della  protezione  civile,  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di  40  milioni  di
euro per l'anno 2019. 
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: 
        a) quanto a 21 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
        b) quanto a 19 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   9   milioni    di    euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
e,  quanto  a  10  milioni  di  euro,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
      Art.  58-octies  (Rifinanziamento  di  interventi  urgenti   in
materia di sicurezza per l'edilizia scolastica). - 1. Per le esigenze
urgenti e indifferibili di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione
energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi
da realizzare a seguito delle  verifiche  di  vulnerabilita'  sismica
effettuate ai sensi dell'articolo  2,  comma  3,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del  20  marzo  2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
dell'8 maggio 2003, per le zone  sismiche  3  e  4,  e  dell'articolo
20-bis del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche
1  e  2,  e'  istituita  un'apposita  sezione  del  Fondo  unico  per
l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11,  comma  4-sexies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la dotazione di  5  milioni
di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2020 al 2025. 
      2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le modalita' di accesso alle risorse  della  sezione
del Fondo di cui al comma 1, le priorita'  degli  interventi  nonche'
ogni altra disposizione  occorrente  per  l'attuazione  del  presente
articolo. 
      3.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  1  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero». 
    All'articolo 59: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Il  Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 2,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
        1-ter. Agli oneri derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater
e dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni di  euro
per l'anno 2020, a 9,6 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  a  15,86
milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,24 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
          a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020  e  a  2,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate di cui all'articolo 32-quater; 
          b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno  2021,  a  13,76
milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,  come
incrementato, da ultimo, dal comma 1-bis del presente articolo»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, le parole: «dagli  articoli  19,  21,  22,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 19, 21, 22, comma 1,» e le
parole: «e commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «e dai  commi
1 e 2»; 
        alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre  2018,  n.
130»; 
        alla lettera g), le parole: «Ministro delle infrastrutture  e
trasporti»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti». 
    Dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente: 
      «Art. 59-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano).  -  1.  Le
disposizioni del presente decreto sono applicabili  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3».