IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1; Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020; Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale; Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge; Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare le misure di contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonche' sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto 1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto gia' disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento: a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi; b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1; c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza; e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione; f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente; h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1; i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio; m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti; n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo' individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; o) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata. 2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.