IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                            d'intesa con 
 
                            IL PRESIDENTE 
                    DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
  Visto che si sono verificati finora nove casi nel territorio  della
Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel  San  Giovanni,
Podenzano (PC), tutti  casi  correlabili  al  focolaio  lombardo.  Il
quadro  epidemiologico  relativo  evidenzia  importanti  elementi  di
preoccupazione per  l'elevato  numero  di  contatti  nelle  strutture
sanitarie e la contiguita' dei territori  della  nostra  regione  con
Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero allargare
notevolmente il cluster dei casi regionali. 
  Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del
predetto virus; 
  Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanita' il
30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale e
del   carattere    particolarmente    diffusivo    dell'epidemia    e
dell'incremento dei casi e dei decessi notificati  all'Organizzazione
mondiale della sanita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2020, e  ai  sensi  dell'art.  32  legge  n.
833/1978, art. 117, D.L. n. 112/1998 e art. 50, D.L. n. 267/2000; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella  Regione
Emilia-Romagna, il  Presidente  della  Regione  adotta  straordinarie
misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della
situazione epidemiologica. 
  2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti: 
    a)  sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o
privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc., svolti sia
in luoghi chiusi che aperti al pubblico; 
    b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di
ogni  ordine  e  grado  nonche'  della  frequenza   delle   attivita'
scolastiche e di formazione superiore, corsi  professionali,  master,
corsi per le professioni  sanitarie  e  universita'  per  anziani  ad
esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle
professioni  sanitarie,  salvo  le  attivita'  formative   svolte   a
distanza; 
    c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  dei
codici  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo n.  42/2004,  ad  eccezione  delle  biblioteche,  nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti o luoghi; 
    d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia  sul  territorio
nazionale che estero; 
    e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno  fatto
ingresso in Regione Emilia-Romagna da zone a  rischio  epidemiologico
come  identificate  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  di
comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 
    f) si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie
a diffusione respiratoria: 
      1. lavarsi spesso le mani, a tal  proposito  si  raccomanda  di
mettere  a  disposizione  in  tutti  i  locali  pubblici,   palestre,
supermercati, farmacie, e  altri  luoghi  di  aggregazione  soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
      2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di
infezioni respiratorie acute; 
      3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
      4. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
      5. non prendere farmaci antivirali ne' antibiotici, a meno  che
siano prescritti dal medico; 
      6. pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o
alcol; 
      7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o
si assiste persone malate; 
      8. i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina  non
sono pericolosi; 
      9.  gli  animali  da  compagnia   non   diffondono   il   nuovo
coronavirus; 
    g) le  Direzioni  sanitarie  ospedaliere  devono  predisporre  la
limitazione  dell'accesso  dei  semplici  visitatori  alle  aree   di
degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno; 
    h) le strutture  socio-sanitarie  residenziali  per  persone  non
autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei  visitatori
agli ospiti; 
    i) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga
alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per  via
respiratoria nonche' alla rigorosa applicazione delle indicazioni per
la  sanificazione  e  disinfezione  degli  ambienti  previste   dalle
circolari ministeriali; 
    j)  deve  essere  predisposta  dagli  organismi   competenti   la
disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il  trasporto
pubblico locale via terra e via acqua; 
    k) sospensione delle procedure concorsuali.