IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                            d'intesa con 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA REGIONE PIEMONTE 
 
  Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in  tre  comuni
del territorio  della  Regione  Piemonte  e  che  precisamente,  come
dettagliatamente illustrato nella relazione  inviata  dall'Unita'  di
crisi della Regione Piemonte  in  data  odierna  al  Ministero  della
salute: 
    per 1 caso  e'  stato  accertato  il  contatto  con  un  soggetto
positivo del milanese; 
    per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalita' cinese rientrate
da area interessata dal virus (Cina); 
    per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti  da  parte  del
Servizio  di  igiene  e  sanita'  pubblica  competente  al  fine   di
individuare la possibile fonte di trasmissione; 
    situazione che potrebbe allargare i focolai  epidemici  anche  ad
altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo  con  certezza
la fonte e le modalita' di diffusione, i casi  di  infezione  possono
essere ad oggi imprevedibili  nei  tempi,  nei  modi  e  nei  numeri,
considerando l'estensione del confine del Piemonte con  la  Lombardia
da cui e' riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere
l'origine di un caso di contagio e di  altre  situazioni  di  rischio
attualmente sotto analisi; 
  Rilevata pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contenere e contrastare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di  contenimento
alla diffusione del predetto virus; 
  Tenuto conto che l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica  globale,
del   carattere    particolarmente    diffusivo    dell'epidemia    e
dell'incremento dei casi e dei decessi notificati  all'Organizzazione
mondiale della sanita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 della legge n.
833/1978, art. 117 D.L. n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio
regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta  straordinarie
misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della
situazione epidemiologica. 
  2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti: 
    a)  sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi
natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi  chiusi
che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e
religiosa; 
    b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle   attivita'
scolastiche e  di  formazione  superiore,  corsi  professionali  (ivi
compresi i tirocini), master, corsi  universitari  di  ogni  grado  e
universita' per anziani, con esclusione  degli  specializzandi  nelle
discipline mediche e chirurgiche e delle attivita' formative svolte a
distanza; 
    c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  dei
Codici  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo n. 42/2004,  nonche'  dell'efficacia  delle  disposizioni
regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali  istituti  o
luoghi; 
    d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia  sul  territorio
nazionale che estero; 
    e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno  fatto
ingresso  nel  Piemonte  da  zone  a  rischio   epidemiologico   come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' di comunicare
tale  circostanza  al  Dipartimento   di   prevenzione   dell'Azienda
sanitaria competente per territorio per l'adozione  della  misura  di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 
  3. Costituiscono misure igieniche  per  le  malattie  a  diffusione
respiratoria sotto riportate: 
    a) lavarsi spesso le mani:  a  tal  proposito  si  raccomanda  di
mettere  a  disposizione  in  tutti  i  locali  pubblici,   palestre,
supermercati, farmacie  e  altri  luoghi  di  aggregazione  soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
    b) evitare il contatto ravvicinato con persone  che  soffrono  di
infezioni respiratorie acute; 
    c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
    d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
    e) non prendere farmaci antivirali ne' antibiotici,  a  meno  che
siano prescritti dal medico; 
    f) pulire le superfici  con  disinfettanti  a  base  di  cloro  o
alcool; 
    g) usare la mascherina solo si sospetta di  essere  malato  o  si
assiste persone malate; 
    h) considerare che i prodotti Made in China e i  pacchi  ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi; 
    i) considerare che gli animali da  compagnia  non  diffondono  il
Coronavirus COVID-19; 
    j) evitare tutti i contatti ravvicinati; 
    k) ricordare che i cittadini che presentino  evidenti  condizioni
sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il
Coronavirus COVID-19, possono contattare il numero 1500,  il  proprio
medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di  reale
urgenza, il numero 112 e che si devono evitare  accessi  impropri  al
pronto soccorso. 
  4.  Le  Direzioni   sanitarie   ospedaliere   pubbliche,   private,
convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione
dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza. 
  Le  strutture  residenziali  e  semiresidenziali  territoriali   di
post-acuzie, fra cui, ad esempio,  RSA,  RAF,  CAVS,  centri  diurni,
comunita' alloggio, devono limitare  l'accesso  dei  visitatori  agli
ospiti. 
  5. Si raccomanda  fortemente  che  il  personale  tecnico  (OSS)  e
sanitario si attenga alle misure di  prevenzione  per  la  diffusione
delle  infezioni  per  via  respiratoria,   nonche'   alla   rigorosa
applicazione delle indicazioni per la  sanificazione  e  disinfezione
degli ambienti previste dalla circolare ministeriale. 
  6.  Deve  essere  predisposta   dagli   organismi   competenti   la
disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il  trasporto
pubblico locale via terra, via aerea e via acqua. 
  7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi
per personale sanitario. 
  8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e  tecnico
nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire  le
attivita' richieste dall'Unita' di crisi.