IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale e, in particolare, al monitoraggio e alla sorveglianza dell'andamento dell'epidemia, nonche' alla gestione clinica dei casi di COVID-19; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Vista la nota del Ministero della salute prot.n. 2428 del 27 febbraio 2020, nonche' la successiva comunicazione con la quale il medesimo dicastero ha quantificato le risorse necessarie per dare seguito alle misure contenute nella presente ordinanza; Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 27 febbraio 2020; Dispone: Art. 1 Sorveglianza epidemiologica 1. La sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e' affidata all'Istituto superiore di sanita'. 2. Ai fini della sorveglianza epidemiologica, l'Istituto superiore di sanita' predispone e gestisce una specifica piattaforma dati, che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad alimentare. 3. E' fatto obbligo alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di alimentare quotidianamente la piattaforma dati di cui al comma 2, caricando entro le ore 11.00 di ogni giorno i dati relativi al giorno precedente. 4. L'Istituto superiore di sanita' e' autorizzato ad individuare risorse di personale aggiuntivo al fine di condurre, ove necessario, eventuali ulteriori indagini epidemiologiche mirate all'identificazione della catena di trasmissione.