IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  gennaio  2020,
recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  21  del  27  gennaio
2020; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,
recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio
2020; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  21  febbraio  2020,
recante «Ulteriori misure profilattiche contro  la  diffusione  della
malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
44 del 22 febbraio 2020; 
  Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa  con
il Presidente della Regione  Lombardia  e  con  il  Presidente  della
Regione del Veneto, rispettivamente in data 21  febbraio  2020  e  in
data 22 febbraio 2020; 
  Viste, altresi', le ordinanze adottate dal  Ministro  della  salute
d'intesa   con   i   Presidenti   delle    Regioni    Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,  Piemonte  e  Veneto,  in  data  23
febbraio 2020, pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  25
febbraio 2020; 
  Vista, inoltre, l'ordinanza  adottata  dal  Ministro  della  salute
d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il  quadro  degli
interventi e delle misure attuative  del  decreto-legge  23  febbraio
2020,  n.  6,  disponendo,  dalla  data  di  efficacia  del  presente
provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Tenuto   conto   delle   indicazioni   formulate    dal    Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2  dell'ordinanza  del  Capo  del
dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e per le politiche giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentiti i  Presidenti  delle
Regioni Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,  Veneto,
Piemonte, Liguria,  Marche  e  il  Presidente  della  Conferenza  dei
Presidenti delle regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti  di  contenimento  del  contagio  nei  comuni  di  cui
                           all'allegato 1 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-COV2-2019/2020,  nei  comuni  indicati  nell'allegato  1,   sono
adottate le seguenti misure di contenimento: 
    a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1  da
parte di tutti gli individui comunque ivi presenti; 
    b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1; 
    c)  sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
    d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art.
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  delle  scuole  di
ogni  ordine  e  grado,  nonche'  delle  istituzioni  di   formazione
superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la  possibilita'  di
svolgimento di attivita' formative a distanza; 
    e) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020; 
    f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle
disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali
istituti e luoghi; 
    g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva
l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilita',  secondo
le modalita' e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  prefetto
territorialmente competente; 
    h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche  e  private,
indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1; 
    i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad  esclusione  di
quelle di pubblica utilita', dei servizi pubblici essenziali  di  cui
agli articoli 1 e 2 della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  e  degli
esercizi commerciali per l'acquisto dei  beni  di  prima  necessita',
secondo le modalita'  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del
prefetto territorialmente competente; 
    j) obbligo di accedere ai servizi  pubblici  essenziali,  nonche'
agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'
indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando
particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  dipartimento   di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio; 
    k) sospensione dei servizi di trasporto di merci  e  di  persone,
terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche
non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima
necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste
dai prefetti territorialmente competenti; 
    l) sospensione delle attivita'  lavorative  per  le  imprese,  ad
esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica
utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che
possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita'  a
distanza. Il prefetto, d'intesa con  le  autorita'  competenti,  puo'
individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attivita'
necessarie per l'allevamento degli animali e la  produzione  di  beni
alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo
biologico di piante e animali; 
    m) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i
lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o
nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori  da  uno
dei comuni di cui all'allegato 1. 
  2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma  1,  non  si
applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia,
del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate,
nell'esercizio delle proprie funzioni.