IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto che «Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 215, comma 3, in materia di parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo «scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonche' l'allegato tecnico del 5 agosto 2014; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Viste le note dell'Unione delle Province d'Italia, Citta' metropolitana di Torino, Bologna, Genova, Milano ed Anas SpA con le quali sono stati trasmessi gli elenchi degli interventi con la stima dei costi da finanziare con le risorse di cui alla citata legge n. 145 del 2018 e sono stati, altresi', indicati i dati tecnici relativi al degrado sia di natura strutturale che non strutturale, al traffico interessato e alla popolazione servita; Ritenuto di valutare, ai fini della predisposizione del piano di cui all'art. 1, comma 891, della citata legge n. 145 del 2018, i progetti presentati, classificati secondo criteri di priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita, tra quelle contrassegnate da priorita' «alta» dal soggetto gestore; Considerato che, al fine di predisporre il predetto piano, occorre redigere una graduatoria di priorita' degli interventi, in coerenza con i criteri sopra citati; Ritenuto, pertanto, di individuare, per ciascuno dei criteri indicati dalla citata normativa, specifici sub-criteri attribuendo a ciascuno i relativi pesi ai fini della loro valorizzazione e, in caso di ponti ricadenti fra due province, di stabilire l'applicazione di un coefficiente riduttivo per la stima della «popolazione servita», come di seguito riportato: Parte di provvedimento in formato grafico Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 891 della citata legge n. 145 del 2018, ai fini della ripartizione delle risorse, un indicatore sintetico che tiene conto dei criteri ivi indicati - miglioramento della sicurezza, traffico interessato e popolazione servita - quale combinazione lineare dei pesi relativi ai criteri e sub criteri sopra citati; Ritenuto, a parita' di punteggio, di dover attribuire priorita' agli interventi che hanno un punteggio parziale relativo ai singoli sub criteri della «sicurezza» maggiore secondo l'ordine riportato nella tabella di cui sopra; Considerato che la corretta distribuzione dei pesi, attribuiti ai singoli criteri di priorita' per la selezione degli interventi, e' stata concordata con le competenti province, citta' metropolitane, ANAS SpA, regioni, UPI ed ANCI; Considerato che, alla luce dell'applicazione dei criteri e dei parametri di ripartizione delle risorse, il «Piano di classificazione dei progetti» presentati secondo priorita' e' allegato al presente decreto (allegato 1); Considerato che nell'ambito del finanziamento assentito e' disposta l'assegnazione della quota di finanziamento a favore dei soggetti beneficiari di cui al «Piano delle assegnazioni» (allegato 2) per la realizzazione degli interventi; Considerato che, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e' in itinere la riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto e Piemonte, per cui e' opportuno prevedere nel presente decreto la disciplina in caso di riclassificazione; Visto l'esito della seduta del 24 luglio 2019 del CIPE in cui e' stato approvato l'aggiornamento del Contratto di programma di ANAS 2016-2020, che include la sezione A.1.1 «Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attivita' di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo contratto di programma»; Considerato che in tale sezione A.1.1 e' riportato l'elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attivita' di progettazione, tra cui, al p.to 2 «Realizzazione di nuovi ponti sul Po in corrispondenza degli itinerari stradali» ricadenti nella regione Lombardia, i nuovi ponti presso Casalmaggiore e della Becca; Considerato che detti nuovi ponti, facenti parte della rete stradale in via di riclassificazione e contenuti peraltro nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto, risultano compresi in altri programmi di finanziamento, in particolare «aggiornamento CdP di ANAS 2016-2020»; Considerato che nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo della riclassificazione, valutata l'urgenza, si ritiene necessario finanziare il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di nuova costruzione dei sopra citati ponti; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2019; Decreta: Art. 1 Piano di classificazione dei progetti ed enti beneficiari 1. In applicazione dei criteri di priorita' di cui al comma 891 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita - cosi' come declinati dai rispettivi sub-criteri a cui sono stati attribuiti specifici pesi, come specificato nelle premesse, e' approvato il Piano di classificazione dei progetti, di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. Le risorse autorizzate dall'art. 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le finalita' ivi previste, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, sono assegnate agli enti gestori delle infrastrutture, quali soggetti attuatori degli interventi, negli importi annui indicati nel Piano delle assegnazioni (allegato 2), che costituisce parte integrante del presente decreto. La graduatoria di cui all'allegato 1 sara' utilizzata per l'assegnazione delle eventuali disponibilita' derivanti dalle revoche disposte ai sensi dell'art. 5 o di economie accertate degli interventi finanziati, secondo la modalita' definita all'art. 6. 3. Qualora l'infrastruttura appartenga a piu' province/citta' metropolitane, le stesse sottoscrivono, entro venti giorni dalla registrazione presso gli organi di controllo del presente decreto, un protocollo d'intesa, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il quale viene confermato un solo ente quale soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento concesso. 4. Ad avvenuta riclassificazione delle strade su cui insistono le opere d'arte di cui all'allegato 1, l'ente gestore e' tenuto a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali la formalizzazione del trasferimento ad Anas SpA, che subentra nella realizzazione dell'intervento in qualita' di soggetto attuatore; resta di competenza e a carico dell'ente gestore l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per l'esecuzione dell'opera.