Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  gia'
interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorita'
competenti, ((con le modalita' previste dall'articolo 3,  commi  1  e
2)), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento  e  gestione
adeguata   e    proporzionata    all'evolversi    della    situazione
epidemiologica. 
  2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche
le seguenti: 
    a) divieto di allontanamento dal comune o  dall'area  interessata
da parte di tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune  o
nell'area; 
    b) divieto di accesso al comune o all'area interessata; 
    c)  sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
    d)  sospensione  ((del  funzionamento))  dei  servizi   educativi
dell'infanzia((, delle istituzioni scolastiche del sistema  nazionale
di istruzione e degli istituti)) di  formazione  superiore,  compresa
quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza; 
    e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle
disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali
istituti e luoghi; 
    f)  sospensione  dei  viaggi   d'istruzione   organizzati   dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione,  sia  sul
territorio  nazionale  sia  all'estero,  trovando   applicazione   la
disposizione di cui all'articolo 41,  comma  4,  del  ((codice  della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato  del  turismo,  di
cui al)) decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 
    g) sospensione delle procedure concorsuali  per  l'assunzione  di
personale; 
    h) applicazione della misura della  quarantena  con  sorveglianza
attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi
confermati di malattia infettiva diffusiva; 
    i) previsione dell'obbligo da parte  degli  individui  che  hanno
fatto ingresso in Italia  da  zone  a  rischio  epidemiologico,  come
identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di
comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 
    j) chiusura  di  tutte  le  attivita'  commerciali,  esclusi  gli
esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; 
    k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli  uffici  pubblici,
degli esercenti attivita' di pubblica  utilita'  e  servizi  pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,  n.
146, specificamente individuati; 
    l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'  sia
condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o
all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate
dall'autorita' competente; 
    m)  limitazione  all'accesso  o  sospensione  dei   servizi   del
trasporto di  merci  e  di  persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,
marittimo e nelle  acque  interne,  su  rete  nazionale,  nonche'  di
trasporto pubblico locale,  anche  non  di  linea,  salvo  specifiche
deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3; 
    n) sospensione delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  a
esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica
utilita'  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalita'
domiciliare; 
    o) sospensione o limitazione dello  svolgimento  delle  attivita'
lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuori
del comune ((o dell'area)) indicata, salvo specifiche deroghe,  anche
in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita'  di  svolgimento
del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  101  del  decreto
          legislativo 22/01/2004, n.  42  recante  "Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137."Pubblicato nella Gazz. Uff. 24
          febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).  -  1.  Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
                a) "museo", una struttura permanente che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
                b)  "biblioteca",  una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
                c)   "archivio",   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca; 
                d) "area archeologica", un sito caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
                e)  "parco  archeologico",  un  ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
                f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  41  del  decreto
          legislativo  23/05/2011,  n.  79  recante   «Codice   della
          normativa statale in tema  di  ordinamento  e  mercato  del
          turismo, a norma dell'articolo 14 della legge  28  novembre
          2005,  n.   246,   nonche'   attuazione   della   direttiva
          2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',
          contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di  lungo
          termine, contratti di rivendita e di  scambio»,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O. : 
              «Art. 41 (Diritto  di  recesso  prima  dell'inizio  del
          pacchetto). - 1. Il viaggiatore puo' recedere dal contratto
          di pacchetto turistico in ogni  momento  prima  dell'inizio
          del  pacchetto,  dietro  rimborso  all'organizzatore  delle
          spese  sostenute,  adeguate  e  giustificabili,   del   cui
          ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al  viaggiatore
          che ne faccia richiesta. 
              2. Il contratto di pacchetto turistico  puo'  prevedere
          spese standard per il  recesso  ragionevoli,  calcolate  in
          base al momento di recesso dal contratto e ai  risparmi  di
          costo attesi e agli introiti previsti  che  derivano  dalla
          riallocazione dei servizi turistici. 
              3. In assenza di specificazione delle spese standard di
          recesso, l'importo delle spese di  recesso  corrisponde  al
          prezzo del pacchetto diminuito  dei  risparmi  di  costo  e
          degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi
          turistici. 
              4. In caso di circostanze inevitabili  e  straordinarie
          verificatesi  nel  luogo  di  destinazione  o   nelle   sue
          immediate vicinanze e che  hanno  un'incidenza  sostanziale
          sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri
          verso  la  destinazione,  il  viaggiatore  ha  diritto   di
          recedere dal contratto, prima  dell'inizio  del  pacchetto,
          senza  corrispondere  spese  di  recesso,  ed  al  rimborso
          integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
          ha diritto a un indennizzo supplementare. 
              5.  L'organizzatore  puo'  recedere  dal  contratto  di
          pacchetto turistico e offrire al  viaggiatore  il  rimborso
          integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
          e' tenuto a versare un indennizzo supplementare se: 
                a) il numero di  persone  iscritte  al  pacchetto  e'
          inferiore   al   minimo   previsto    dal    contratto    e
          l'organizzatore  comunica  il  recesso  dal  contratto   al
          viaggiatore entro il termine fissato  nel  contratto  e  in
          ogni caso non piu' tardi di venti giorni prima  dell'inizio
          del pacchetto in caso di viaggi  che  durano  piu'  di  sei
          giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto  in
          caso di  viaggi  che  durano  tra  due  e  sei  giorni,  di
          quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di
          viaggi che durano meno di due giorni; 
                b) l'organizzatore non e' in  grado  di  eseguire  il
          contratto   a   causa   di   circostanze   inevitabili    e
          straordinarie  e  comunica  il  recesso  dal  medesimo   al
          viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima  dell'inizio
          del pacchetto. 
              6.  L'organizzatore  procede   a   tutti   i   rimborsi
          prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con  riguardo  a
          quanto previsto ai commi  1,  2  e  3,  rimborsa  qualunque
          pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per  il
          pacchetto dopo  aver  detratto  le  adeguate  spese,  senza
          ingiustificato ritardo e in  ogni  caso  entro  quattordici
          giorni dal recesso. Nei casi di cui ai  commi  4  e  5,  si
          determina  la  risoluzione  dei  contratti   funzionalmente
          collegati stipulati con terzi. 
              7. In caso di  contratti  negoziati  fuori  dei  locali
          commerciali, il viaggiatore  ha  diritto  di  recedere  dal
          contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque
          giorni dalla data della conclusione del contratto  o  dalla
          data  in  cui  riceve  le  condizioni  contrattuali  e   le
          informazioni preliminari  se  successiva,  senza  penali  e
          senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di  offerte  con
          tariffe  sensibilmente  diminuite  rispetto  alle   offerte
          correnti, il diritto di recesso e' escluso. In tale  ultimo
          caso, l'organizzatore documenta  la  variazione  di  prezzo
          evidenziando  adeguatamente  l'esclusione  del  diritto  di
          recesso.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della  legge
          12/06/1990,  n.  146  recante  «Norme  sull'esercizio   del
          diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
          salvaguardia dei diritti della  persona  costituzionalmente
          tutelati.  Istituzione  della   Commissione   di   garanzia
          dell'attuazione della legge», pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          14 giugno 1990, n. 137: 
              «Art. 1.  -  1.  Ai  fini  della  presente  legge  sono
          considerati servizi pubblici essenziali,  indipendentemente
          dalla natura giuridica del rapporto  di  lavoro,  anche  se
          svolti in regime di  concessione  o  mediante  convenzione,
          quelli volti a garantire il  godimento  dei  diritti  della
          persona,  costituzionalmente  tutelati,  alla  vita,   alla
          salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla  liberta'  di
          circolazione,   all'assistenza   e   previdenza    sociale,
          all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione. 
              2. Allo scopo di contemperare l'esercizio  del  diritto
          di sciopero con il godimento  dei  diritti  della  persona,
          costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente
          legge dispone le regole da rispettare  e  le  procedure  da
          seguire in caso di  conflitto  collettivo,  per  assicurare
          l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei  diritti
          medesimi,   in   particolare   nei   seguenti   servizi   e
          limitatamente  all'insieme  delle  prestazioni  individuate
          come indispensabili ai sensi dell'articolo 2: 
                a) per quanto concerne la tutela  della  vita,  della
          salute, della liberta' e  della  sicurezza  della  persona,
          dell'ambiente  e  del  patrimonio   storico-artistico:   la
          sanita';  l'igiene  pubblica;  la  protezione  civile;   la
          raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani  e  di  quelli
          speciali, tossici e nocivi;  le  dogane,  limitatamente  al
          controllo   su   animali    e    su    merci    deperibili;
          l'approvvigionamento  di  energie,   prodotti   energetici,
          risorse naturali e beni di  prima  necessita',  nonche'  la
          gestione  e  la   manutenzione   dei   relativi   impianti,
          limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
          l'amministrazione   della   giustizia,   con    particolare
          riferimento ai  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'
          personale ed a quelli  cautelari  ed  urgenti,  nonche'  ai
          processi penali con imputati  in  stato  di  detenzione;  i
          servizi di protezione ambientale e di  vigilanza  sui  beni
          culturali; l'apertura al pubblico regolamentata di musei  e
          altri istituti e luoghi della cultura, di cui  all'articolo
          101,  comma  3,  del  codice  dei  beni  culturali  e   del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42; 
                b) per quanto concerne la tutela  della  liberta'  di
          circolazione: i trasporti pubblici  urbani  ed  extraurbani
          autoferrotranviari,  ferroviari,  aerei,   aeroportuali   e
          quelli  marittimi  limitatamente  al  collegamento  con  le
          isole; 
                c) per quanto concerne l'assistenza e  la  previdenza
          sociale, nonche'  gli  emolumenti  retributivi  o  comunque
          quanto economicamente necessario al  soddisfacimento  delle
          necessita' della vita attinenti  a  diritti  della  persona
          costituzionalmente garantiti: i servizi di  erogazione  dei
          relativi importi anche  effettuati  a  mezzo  del  servizio
          bancario; 
                d) per  quanto  riguarda  l'istruzione:  l'istruzione
          pubblica,  con  particolare  riferimento  all'esigenza   di
          assicurare la continuita' dei  servizi  degli  asili  nido,
          delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche'  lo
          svolgimento  degli  scrutini  finali  e  degli   esami,   e
          l'istruzione  universitaria,  con  particolare  riferimento
          agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; 
                e) per quanto riguarda la liberta' di  comunicazione:
          le   poste,   le   telecomunicazioni    e    l'informazione
          radiotelevisiva pubblica. 
              Art.  2.  -  1.  Nell'ambito   dei   servizi   pubblici
          essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di  sciopero
          e' esercitato nel rispetto di misure dirette  a  consentire
          l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
          le finalita' di cui al comma  2  dell'articolo  1,  con  un
          preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel  comma
          5 del presente  articolo.  I  soggetti  che  proclamano  lo
          sciopero hanno l'obbligo di comunicare  per  iscritto,  nel
          termine  di  preavviso,  la  durata  e  le   modalita'   di
          attuazione,   nonche'   le   motivazioni,   dell'astensione
          collettiva dal lavoro. La comunicazione  deve  essere  data
          sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
          sia  all'apposito  ufficio  costituito  presso  l'autorita'
          competente ad adottare l'ordinanza di cui  all'articolo  8,
          che ne cura la immediata trasmissione alla  Commissione  di
          garanzia di cui all'articolo 12. 
              2. Le  amministrazioni  e  le  imprese  erogatrici  dei
          servizi, nel rispetto  del  diritto  di  sciopero  e  delle
          finalita' indicate dal comma 2 e  dell'articolo  1,  ed  in
          relazione alla natura del servizio ed alle  esigenze  della
          sicurezza, nonche' alla salvaguardia dell'integrita'  degli
          impianti, concordano,  nei  contratti  collettivi  o  negli
          accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti  di
          servizio,  da  emanare  in  base  agli   accordi   con   le
          rappresentanze del personale di  cui  all'articolo  47  del
          medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni
          indispensabili che sono tenute ad  assicurare,  nell'ambito
          dei servizi di  cui  all'articolo  1,  le  modalita'  e  le
          procedure  di  erogazione  e  le  altre  misure  dirette  a
          consentire gli adempimenti di cui al comma 1  del  presente
          articolo. Tali misure possono disporre  l'astensione  dallo
          sciopero di quote  strettamente  necessarie  di  lavoratori
          tenuti alle  prestazioni  ed  indicare,  in  tal  caso,  le
          modalita' per l'individuazione dei lavoratori  interessati,
          ovvero possono disporre forme  di  erogazione  periodica  e
          devono altresi' indicare intervalli minimi da osservare tra
          l'effettuazione di uno  sciopero  e  la  proclamazione  del
          successivo, quando cio' sia necessario ad evitare che,  per
          effetto di scioperi proclamati in successione  da  soggetti
          sindacali diversi e  che  incidono  sullo  stesso  servizio
          finale o sullo stesso bacino di utenza, sia  oggettivamente
          compromessa la continuita'  dei  servizi  pubblici  di  cui
          all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi
          devono  essere  in  ogni   caso   previste   procedure   di
          raffreddamento  e  di   conciliazione,   obbligatorie   per
          entrambe le parti, da esperire  prima  della  proclamazione
          dello sciopero ai sensi del comma  1  .  Se  non  intendono
          adottare le  procedure  previste  da  accordi  o  contratti
          collettivi, le parti possono richiedere  che  il  tentativo
          preventivo di conciliazione si svolga: se  lo  sciopero  ha
          rilievo locale, presso la prefettura, o  presso  il  comune
          nel caso di scioperi nei  servizi  pubblici  di  competenza
          dello stesso e  salvo  il  caso  in  cui  l'amministrazione
          comunale sia parte; se lo sciopero  ha  rilievo  nazionale,
          presso la competente struttura del Ministero del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale.   Qualora   le    prestazioni
          indispensabili  e  le  altre  misure  di  cui  al  presente
          articolo  non  siano  previste  dai  contratti  o   accordi
          collettivi o  dai  codici  di  autoregolamentazione,  o  se
          previste non  siano  valutate  idonee,  la  Commissione  di
          garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13,  comma
          1, lettera a), la provvisoria regolamentazione  compatibile
          con le finalita' del  comma  3.  Le  amministrazioni  e  le
          imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono  tenute  a
          comunicare agli utenti, contestualmente alla  pubblicazione
          degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi  che
          saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi
          orari, come risultano definiti dagli  accordi  previsti  al
          presente comma. 
              3.  I  soggetti  che   promuovono   lo   sciopero   con
          riferimento  ai  servizi   pubblici   essenziali   di   cui
          all'articolo 1  o  che  vi  aderiscono,  i  lavoratori  che
          esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e  le
          imprese    erogatrici    dei    servizi     sono     tenute
          all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonche'
          al rispetto delle modalita' e delle procedure di erogazione
          e delle altre misure di cui al comma 2. 
              4.  La  Commissione  di  cui  all'articolo  12   valuta
          l'idoneita' delle  prestazioni  individuali  ai  sensi  del
          comma 2. A tale scopo,  le  determinazioni  pattizie  ed  i
          regolamenti   di   servizio    nonche'    i    codici    di
          autoregolamentazione  e  le  regole  di  condotta   vengono
          comunicati tempestivamente alla Commissione  a  cura  delle
          parti interessate. 
              5.  Al  fine  di   consentire   all'amministrazione   o
          all'impresa  erogatrice  del  servizio  di  predisporre  le
          misure di cui al  comma  2  ed  allo  scopo,  altresi',  di
          favorire  lo  svolgimento   di   eventuali   tentativi   di
          composizione del conflitto e di  consentire  all'utenza  di
          usufruire di servizi alternativi, il preavviso  di  cui  al
          comma 1 non puo'  essere  inferiore  a  dieci  giorni.  Nei
          contratti collettivi,  negli  accordi  di  cui  al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  nei  regolamenti  di  servizio  da
          emanare in base agli  accordi  con  le  rappresentanze  del
          personale di  cui  all'articolo  47  del  medesimo  decreto
          legislativo   n.   29   del   1993   e   nei   codici    di
          autoregolamentazione  di  cui  all'articolo   2-bis   della
          presente   legge   possono   essere   determinati   termini
          superiori. 
              6. Le  amministrazioni  o  le  imprese  erogatrici  dei
          servizi  di  cui  all'articolo  1  sono   tenute   a   dare
          comunicazione agli utenti,  nelle  forme  adeguate,  almeno
          cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi  e
          dei  tempi  di  erogazione  dei  servizi  nel  corso  dello
          sciopero e delle misure per la riattivazione degli  stessi;
          debbono,  inoltre,  garantire  e  rendere  nota  la  pronta
          riattivazione del servizio, quando l'astensione dal  lavoro
          sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra  le
          parti ovvero vi sia stata  una  richiesta  da  parte  della
          Commissione di  garanzia  o  dell'autorita'  competente  ad
          emanare  l'ordinanza  di  cui  all'articolo  8,  la  revoca
          spontanea dello sciopero proclamato, dopo che e' stata data
          informazione  all'utenza  ai  sensi  del  presente   comma,
          costituisce  forma  sleale  di  azione  sindacale  e  viene
          valutata dalla Commissione di  garanzia  ai  fini  previsti
          dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis. Il  servizio  pubblico
          radiotelevisivo e' tenuto a dare  tempestiva  diffusione  a
          tali   comunicazioni,   fornendo   informazioni    complete
          sull'inizio,  la  durata,  le  misure  alternative   e   le
          modalita' dello sciopero nel corso di tutti i  telegiornali
          e giornali radio. Sono inoltre tenuti a  dare  le  medesime
          informazioni  i  giornali   quotidiani   e   le   emittenti
          radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti
          o,  comunque,  di  agevolazioni  tariffarie,  creditizie  o
          fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e
          le  imprese  erogatrici  dei  servizi  hanno  l'obbligo  di
          fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne
          faccia richiesta le informazioni riguardanti  gli  scioperi
          proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni  ed  i
          rinvii   degli   scioperi   proclamati,   e   le   relative
          motivazioni, nonche' le cause di insorgenza dei  conflitti.
          La  violazione  di  tali  obblighi  viene  valutata   dalla
          Commissione di garanzia ai  fini  di  cui  all'articolo  4,
          comma 4-sexies. 
              7. Le disposizioni del presente  articolo  in  tema  di
          preavviso minimo e  di  indicazione  della  durata  non  si
          applicano nei casi  di  astensione  dal  lavoro  in  difesa
          dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi  eventi
          lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.».