IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,
n.  151,  concernente  «Regolamento  recante  semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2018,
n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del  regolamento  (UE)  n.
517/2014  sui  gas  fluorurati  a  effetto  serra  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 842/2006»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992,  recante
«Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  218  del  16
settembre 1992; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile  1994,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
costruzione e  l'esercizio  delle  attivita'  ricettive  turistico  -
alberghiere», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, n. 116 del 20 maggio 1994; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 214 del 12 settembre 1996; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  strutture
sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 227 del 27 settembre 2002; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  22  febbraio  2006,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o  locali
destinati ad  uffici»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006;  
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione  dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.  248  del  2005,
recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attivita'  di
installazione degli impianti all'interno degli edifici»;  
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio delle  attivita'  commerciali
con  superficie  superiore  a  400  mq»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 187 del 12 agosto 2010;  
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;  
  Appurato che le limitazioni delle regole  tecniche  di  prevenzione
incendi per la sola possibilita' di impiego  di  fluidi  refrigeranti
non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli  impianti  di
climatizzazione e condizionamento, presenti  all'interno  delle  aree
aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico di detti
impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente
efficienti  dal  punto  di  vista  energetico  ed  a  minore  impatto
ambientale;  
  Ravvisata pertanto la  necessita'  di  aggiornare  le  disposizioni
tecniche   riguardanti   gli   impianti    di    climatizzazione    e
condizionamento  previste  nelle  regole  tecniche   di   prevenzione
incendi;  
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) n. 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla
progettazione, alla costruzione, all'esercizio  e  alla  manutenzione
degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita', sia nuove
che  esistenti,  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi  e
progettati  applicando  le  regole  tecniche  allegate   ai   decreti
ministeriali citati in premessa.