IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  286,  recante
«Disposizioni   per   il   riassetto   normativo   in   materia    di
liberalizzazione   regolata    dall'esercizio    dell'attivita'    di
autotrasportatore»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  15
maggio 1997, di attuazione della  direttiva  96/86/CE  del  Consiglio
dell'Unione europea che adegua  al  progresso  tecnico  la  direttiva
94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 ottobre  2006,  recante  «Attuazione  delle  norme  concernenti  la
formazione  professionale  dei  conducenti  dei  veicoli  adibiti  al
trasporto  di  merci  pericolose  su  strada,  con  riferimento  alla
direttiva 94/55/CE»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20 settembre 2013, recante  «Disposizioni  in  materia  di  corsi  di
qualificazione iniziale e formazione periodica per  il  conseguimento
della  carta  di  qualificazione  del  conducente,   delle   relative
procedure d'esame e dei soggetti erogatori dei corsi»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili sull'intero territorio nazionale»,  ed,  in  particolare,
l'art. 1, lettera d), che sospende fino al  15  marzo  2020  i  corsi
professionali; 
  Tenuto conto che il mancato svolgimento dei corsi di formazione  di
cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 6 ottobre 2006, nonche' dei  corsi  di  formazione  di  cui
all'art. 20  del  decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,
impedisce ai conducenti delle imprese di  autotrasporto  di  svolgere
l'attivita' professionale, con conseguenti difficolta' ad  assicurare
i servizi di trasporto di persone o di merci; 
  Tenuto conto che, al fine di assicurare i servizi di  trasporto  di
persone e  di  merci,  e'  necessario  prevedere  una  proroga  delle
qualificazioni di cui al decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286, scadute a partire dal 23 febbraio 2020, data in cui  sono  state
adottate le prime misure di sospensione dei corsi professionali,  poi
estese all'intero territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga della validita' della carta di qualificazione del conducente 
 
  1. Le carte di qualificazione del conducente  e  i  certificati  di
formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi
scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono  prorogati,  per  il
trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.