IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
applicabili  sull'intero  territorio   nazionale   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  del  20  marzo  2020
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili
sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 20 marzo 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e  del  Ministro  della
salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto necessario  adottare,  sull'intero  territorio  nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico  di
cui  all'art.  2  dell'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della
protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle  sedute  del
28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo
economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei  beni
e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli  affari
regionali  e  le  autonomie,  nonche'  sentito  il  Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Misure urgenti di contenimento del contagio 
                  sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le  seguenti
misure: 
    a) sono sospese  tutte  le  attivita'  produttive  industriali  e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e  salvo
quanto di seguito  disposto.  Le  attivita'  professionali  non  sono
sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7,
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.  Per
le   pubbliche   amministrazioni   resta   fermo   quanto    previsto
dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta  fermo,
per  le  attivita'  commerciali,  quanto  disposto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e  dall'ordinanza
del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei  codici  di
cui all'allegato 1 puo' essere modificato con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
    b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune
diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per
motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma  1,  lettera
a), del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  marzo
2020 le  parole  «.  E'  consentito  il  rientro  presso  il  proprio
domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse; 
    c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai  sensi  della
lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita'  a
distanza o lavoro agile; 
    d)  restano  sempre  consentite  anche  le  attivita'  che   sono
funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita'
di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei
servizi essenziali di cui alla lettera e),  previa  comunicazione  al
Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella
quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  amministrazioni
beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attivita'
consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora
ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   al   periodo
precedente.  Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di   sospensione
dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata  sulla  base  della
comunicazione resa; 
    e) sono comunque consentite le attivita' che erogano  servizi  di
pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12
giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio
di apertura al pubblico di musei e  altri  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101 del codice  beni  culturali,  nonche'
dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza  o
in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti; 
    f) e' sempre consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto,
commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e
dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e
alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque
funzionale a fronteggiare l'emergenza; 
    g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo
continuo, previa comunicazione al Prefetto  della  provincia  ove  e'
ubicata l'attivita' produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un
grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il
Prefetto puo' sospendere le predette attivita'  qualora  ritenga  che
non sussistano le condizioni  di  cui  al  periodo  precedente.  Fino
all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e'
legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In
ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita'  dei  predetti
impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico
essenziale; 
    h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio  e
della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica  per
l'economia  nazionale,  previa  autorizzazione  del  Prefetto   della
provincia ove sono ubicate le attivita' produttive. 
  2.  Il  Prefetto  informa  delle  comunicazioni  ricevute   e   dei
provvedimenti emessi il Presidente della regione  o  della  Provincia
autonoma,  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le
forze di polizia. 
  3. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure
per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus
covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra
il Governo e le parti sociali. 
  4. Le imprese  le  cui  attivita'  sono  sospese  per  effetto  del
presente decreto completano le attivita' necessarie alla  sospensione
entro il 25  marzo  2020,  compresa  la  spedizione  della  merce  in
giacenza.