Il Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
  epidemiologica COVID-19. 
 
  Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto, altresi', l'art. 5 del medesimo decreto, che istituisce  una
specifica misura di incentivo alla produzione  e  alla  fornitura  di
dispositivi  medici  e  di  dispositivi  di  protezione  individuale,
operante secondo modalita'  compatibili  con  la  normativa  europea,
autorizzando a tal fine la spesa complessiva di 50  milioni  di  euro
per l'anno 2020, stabilendo tra l'altro che: 
    a) per assicurare la produzione e  la  fornitura  di  dispositivi
medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di  mercato
correnti  al  31  dicembre  2019,  in   relazione   alla   inadeguata
disponibilita' degli stessi nel periodo  di  emergenza  COVID-19,  il
Commissario straordinario di cui al citato art. 122 e' autorizzato  a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in  conto
gestione, nonche' finanziamenti agevolati; 
    b) il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -
Invitalia, in qualita' di soggetto gestore della misura; 
    c) entro cinque giorni dall'entrata in vigore del  decreto-legge,
il Commissario straordinario definisce e avvia la misura  e  fornisce
specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa; 
  Visto l'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi  del   quale   possono
considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a
porre rimedio a  un  grave  turbamento  dell'economia  di  uno  Stato
membro; 
  Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
secondo cui l'Unione garantisce  un  livello  elevato  di  protezione
della salute umana nella definizione e nell'attuazione  di  tutte  le
sue politiche ed attivita' e che prevede che l'azione dell'Unione  si
indirizza al miglioramento della sanita' pubblica,  alla  prevenzione
delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo
per la salute fisica e mentale; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 marzo 2020-
COM (2020) 112 final - «Risposta economica  coordinata  all'emergenza
COVID-19»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-
COM (2020) 1863 final - «Temporary Framework for State  aid  measures
to support the economy in the current COVID-19 outbreak»; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 53 del 2 marzo 2020 e,  in  particolare,
l'art. 34, che  detta  disposizioni  in  materia  di  dispositivi  di
protezione individuale; 
  Vista la circolare del  Ministero  della  salute  n.  4373  del  12
febbraio 2020, con la quale sono fornite  indicazioni  in  ordine  ai
dispositivi di protezione individuali; 
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  del   22   marzo
2020-C(2020) 1887 con la quale l'aiuto di  Stato  SA  56785  «product
...» viene considerato compatibile con il mercato  interno  ai  sensi
dell'art. 107, punto 3, lettera b)  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
marzo 2020, con il quale il dott. Domenico Arcuri e'  stato  nominato
Commissario straordinario ai  sensi  dell'art.  122  del  piu'  volte
citato decreto-legge n. 18/2020; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente  ordinanza,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge»: il decreto-legge del 17 marzo  2020,  n.  18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  70
del 17 marzo 2020; 
    b)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia; 
    c)  «dispositivi  medici»:  strumenti,  apparecchi   e   impianti
utilizzati per finalita' diagnostiche o terapeutiche nella  cura  del
virus COVID-19  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non
esaustivo, respiratori e attrezzature connesse; 
    d)  «dispositivi  di  protezione  individuale»:  dispositivi   di
protezione individuali (DPI) quali  occhiali  protettivi  o  visiere,
mascherine, guanti e  tute  di  protezione,  come  individuati  dalla
circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio  2020  e
altri dispositivi equiparati ai sensi dell'art. 34 del  decreto-legge
2 marzo 2020, n. 9; 
    e) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato.