(Allegato 14)
                             Allegato 14 
 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
 diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica 
 
 
  Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide  con  le
associazioni  datoriali  Confindustria,  Confetra,  Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato,  Assoporti,  Assaeroporti,  CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori,  Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente: 
 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE 
  PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 
  NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 
 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti  e  della  logistica,  si  e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure. 
  Il  documento  allegato  prevede  adempimenti  per  ogni  specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi  compresa  la  filiera  degli
appalti funzionali al servizio ed  alle  attivita'  accessorie  e  di
supporto correlate. 
  Fermo restando le misure per le diverse modalita' di trasporto,  si
richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni: 
    - prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione
relativamente  al  corretto  uso  e  gestione  dei   dispositivi   di
protezione individuale,  dove  previsti  (mascherine,  guanti,  tute,
etc.); 
    - La sanificazione e l'igienizzazione dei locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata  e  frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite  dalle  specifiche
circolari del Ministero della Salute  e  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita'). 
    - Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso  dei
passeggeri. 
    - Per  quanto  riguarda  il  trasporto  viaggiatori  laddove  sia
possibile e' necessario contingentare la  vendita  dei  biglietti  in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di  almeno  un  metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti). 
    - Nei luoghi di lavoro laddove non  sia  possibile  mantenere  le
distanze tra lavoratori previste dalle  disposizioni  del  Protocollo
vanno  utilizzati  i  dispositivi  di  protezione   individuale.   In
subordine dovranno essere usati separatori  di  posizione.  I  luoghi
strategici per la funzionalita' del  sistema  (sale  operative,  sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere  dotati  di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. 
    - Per tutto il personale viaggiante  cosi  come  per  coloro  che
hanno rapporti con il pubblico e per i quali  le  distanze  di  1  mt
dall'utenza  non  siano  possibili,  va  previsto  l'utilizzo   degli
appositi  dispositivi  di   protezione   individuali   previsti   dal
Protocollo. Analogamente per il personale  viaggiante  (a  titolo  di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile. 
    - Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto  8
del  Protocollo),  si  deve  fare  eccezione  per  le  attivita'  che
richiedono necessariamente tale modalita'. 
    - Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da
remoto. 
    - Predisposizione delle  necessarie  comunicazioni  a  bordo  dei
mezzi  anche  mediante  apposizione  di  cartelli  che  indichino  le
corrette modalita' di comportamento dell'utenza con  la  prescrizione
che  il  mancato  rispetto  potra'  contemplare  l'interruzione   del
servizio. 
    - Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare  il  contatto  tra  i  lavoratori,  nel  caso  in   cui   sia
obbligatorio   l'uso,   saranno   individuate   dal   Comitato    per
l'applicazione  del  Protocollo  le   modalita'   organizzative   per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il  pericolo
di contagio. 
 
                              ALLEGATO 
 
  SETTORE AEREO 
    - Gli  addetti  che  dovessero  necessariamente  entrare  a  piu'
stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei  casi  in  cui
fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno  un
metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione
del  Medico  Competente  ulteriori  dispositivi  di  protezione  come
occhiali protettivi, condividendo tali misure  con  il  Comitato  per
l'applicazione del Protocollo di cui in premessa. 
    - Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse
regole degli autisti del trasporto merci. 
  SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 
    - Se  possibile,  gli  autisti  dei  mezzi  di  trasporto  devono
rimanere  a  bordo  dei  propri  mezzi  se  sprovvisti  di  guanti  e
mascherine. In ogni caso,  il  veicolo  puo'  accedere  al  luogo  di
carico/scarico anche se l'autista e' sprovvisto di DPI,  purche'  non
scenda dal veicolo o mantenga la distanza di  un  metro  dagli  altri
operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovra' essere assicurato  che
le   necessarie   operazioni   propedeutiche   e    conclusive    del
carico/scarico  delle  merci  e  la  presa/consegna  dei   documenti,
avvengano con  modalita'  che  non  prevedano  contatti  diretti  tra
operatori ed autisti o nel rispetto della  rigorosa  distanza  di  un
metro. Non e' consentito l'accesso agli uffici delle aziende  diverse
dalla  propria  per  nessun  motivo,  salvo  l'utilizzo  dei  servizi
igienici  dedicati  e  di  cui   i   responsabili   dei   luoghi   di
carico/scarico delle merci dovranno  garantire  la  presenza  ed  una
adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante
lavamani. 
    - Le consegne di pacchi, documenti e  altre  tipologie  di  merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela  da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel  caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio' non sia  possibile,  sara'  necessario
l'utilizzo di mascherine e guanti. 
    - Qualora  sia  necessario  lavorare  a  distanza  interpersonale
minore  di  un  metro  e  non   siano   possibili   altre   soluzioni
organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi
-,  laddove  la  suddetta  circostanza  si  verifichi  nel  corso  di
attivita' lavorative che  si  svolgono  in  ambienti  all'aperto,  e'
comunque necessario l'uso delle mascherine. 
    -   Assicurare,   laddove    possibile    e    compatibile    con
l'organizzazione aziendale, un piano  di  turnazione  dei  dipendenti
dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e  al
carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al  massimo
i contatti e di creare  gruppi  autonomi,  distinti  e  riconoscibili
individuando priorita' nella lavorazione delle merci. 
 
  SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE 
  E FERROVIE CONCESSE 
 
  In adesione a quanto  previsto  nell'Avviso  comune  siglato  dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13  marzo  2020,
per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure
specifiche: 
    -   L'azienda   procede   all'igienizzazione,   sanificazione   e
disinfezione  dei   treni   e   dei   mezzi   pubblici,   effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali. 
    - Occorre adottare possibili accorgimenti atti  alla  separazione
del posto  di  guida  con  distanziamenti  di  almeno  un  metro  dai
passeggeri; consentire la salita e la discesa  dei  passeggeri  dalla
porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei  tempi  di
attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. 
    -  Sospensione,  previa  autorizzazione   dell'Agenzia   per   la
mobilita'  territoriale  competente  e  degli  Enti  titolari,  della
vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo. 
    - Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti. 
 
  SETTORE FERROVIARIO 
 
    - Informazione alla clientela attraverso i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle  misure
di prevenzione  adottate  in  conformita'  a  quanto  disposto  dalle
Autorita' sanitarie sia in ordine  alle  informazioni  relative  alle
percorrenze attive in modo da evitare l'accesso  delle  persone  agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni. 
    - Nei Grandi Hub  ove  insistono  gate  di  accesso  all'area  di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini)  ed
in ogni caso in tutte le  stazioni  compatibilmente  alle  rispettive
capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati: 
      o disponibilita' per il personale di dispositivi di  protezione
individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani); 
      o divieto di ogni contatto  ravvicinato  con  la  clientela  ad
eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione   di   circostanze
emergenziali e comunque con  le  previste  precauzioni  di  cui  alle
vigenti disposizioni governative; 
      o proseguimento delle attivita'  di  monitoraggio  di  security
delle stazioni e  dei  flussi  dei  passeggeri,  nel  rispetto  della
distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni. 
      o restrizioni al numero massimo dei  passeggeri  ammessi  nelle
aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle  disposizioni  di
distanziamento fra le persone di almeno un metro.  Prevedere  per  le
aree di attesa comuni  senza  possibilita'  di  aereazione  naturale,
ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio; 
      o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di
gel igienizzante lavamani anche eventualmente  preparato  secondo  le
disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso  il  servizio
di accoglienza viaggiatori a bordo treno. 
    - In caso di passeggeri che  a  bordo  treno  presentino  sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e  le
Autorita' sanitarie devono essere  prontamente  informate:  all'esito
della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,
a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il
treno per procedere ad un intervento. 
    -  Al  passeggero  che   presenti,   a   bordo   treno,   sintomi
riconducibili  all'affezione  da  Covid-19  (tosse,  rinite,  febbre,
congiuntivite), e' richiesto di indossare una mascherina protettiva e
sedere  isolato  rispetto  agli  altri  passeggeri,  i   quali   sono
ricollocati in altra carrozza opportunamente  sgomberata  e  dovranno
quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di  passeggeri
o di personale di bordo. 
    -   L'impresa   ferroviaria   procedera'   successivamente   alla
sanificazione  specifica  del  convoglio  interessato  dall'emergenza
prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio. 
  SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
    - Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di  terra
e personale di bordo e comunque mantenere la distanza  interpersonale
di almeno un metro. Qualora cio' non fosse  possibile,  il  personale
dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed  ogni  altro  ulteriore
dispositivo di sicurezza ritenuto necessario. 
    - Al fine di assicurare la corretta e costante igiene  e  pulizia
delle mani, le imprese forniscono al proprio personale  sia  a  bordo
sia presso le unita' aziendali  (uffici,  biglietterie  e  magazzini)
appositi distributori di disinfettante con relative ricariche. 
    - Sono rafforzati i servizi  di  pulizia,  ove  necessario  anche
mediante  l'utilizzo  di  macchinari  specifici  che  permettono   di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo  e  degli  altri  siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini. 
    - L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo  appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante  la  sosta  in  porto,  anche  in
presenza  di   operazioni   commerciali   sempre   che   queste   non
interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei
locali pubblici questa riguardera' in  modo  specifico  le  superfici
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini  e  potra'
essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio
opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in  cui
la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura
si applichera' secondo le modalita'  e  la  frequenza  necessarie  da
parte  del  personale  di  bordo  opportunamente   istruito   ed   in
considerazione delle differenti tipologie di navi,  delle  differenti
composizioni degli equipaggi e delle specificita'  dei  traffici.  Le
normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di
lavoro devono avvenire,  con  modalita'  appropriate  alla  tipologia
degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso  con
l'uso di prodotti messi a  disposizione  dall'azienda  osservando  le
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.) 
    - Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna  informativa  al
proprio personale: 
      -  per  evitare  contatti  ravvicinati  con  la  clientela   ad
eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione   di   circostanze
emergenziali e comunque con  le  previste  precauzioni  di  cui  alle
vigenti disposizioni governative; 
      - per mantenere il distanziamento di  almeno  un  metro  tra  i
passeggeri; 
      - per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; 
      -  per  informare  immediatamente  le  Autorita'  sanitarie   e
marittime qualora a  bordo  siano  presenti  passeggeri  con  sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19; 
      - per richiedere al passeggero a  bordo  che  presenti  sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare  una  mascherina
protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; 
      - per  procedere,  successivamente  allo  sbarco  di  qualsiasi
passeggero presumibilmente positivo all'affezione da  Covid-19,  alla
sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza  prima
di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio. 
    - Per quanto possibile saranno organizzati sistemi  di  ricezione
dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino
congestionamenti e affollamenti di persone.  Per  quanto  praticabile
sara' favorito  l'utilizzo  di  sistemi  telematici  per  lo  scambio
documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere. 
    -  Le  imprese  favoriranno  per  quanto  possibile  lo   scambio
documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali  da  ridurre
il  contatto  tra  il  personale  marittimo   e   quello   terrestre,
privilegiando per quanto possibile lo scambio di  documentazione  con
sistemi informatici. 
    - Considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai  porti
nazionali, con riferimento a figure professionali quali il  personale
dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i  chimici
di porto, le guardie  ai  fuochi,  gli  ormeggiatori,  i  piloti,  il
personale addetto al  ritiro  dei  rifiuti  solidi  e  liquidi,  sono
sospese le attivita' di registrazione e  di  consegna  dei  PASS  per
l'accesso a bordo della nave ai fini di security. 
    - Nei casi in cui in  un  terminal  operino,  oltre  all'impresa,
anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere
assunto dal terminalista. 
    - Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM
11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di  competenza  dell'ADSP  e/o
interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua  delle
aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti  da  parte  della
Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici. 
  Servizi di trasporto non di linea 
    - Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta
opportuno evitare che  il  passeggero  occupi  il  posto  disponibile
vicino al conducente. 
    Sui sedili posteriori  al  fine  di  rispettare  le  distanze  di
sicurezza  non  potranno  essere  trasportati,  distanziati  il  piu'
possibile, piu' di due passeggeri. 
    Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione. 
    Le presenti disposizioni  per  quanto  applicabili  vanno  estese
anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. 
    Le  presenti  linee  guida  sono  automaticamente   integrate   o
modificate  in  materia  di  tutela  sanitaria   sulla   base   delle
indicazioni o determinazioni assunte dal  Ministero  della  Sanita  e
dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS)  in  relazione  alle
modalita' di contagio del COVID-19.