(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
Regole  tecnico-operative  e  relative  specifiche  tecniche  di  cui
  all'art. 1 (costituente riproduzione del decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2016, n. 40 e  del  relativo
  allegato A). 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente allegato si intendono per: 
      a) codice del processo amministrativo,  di  seguito  denominato
CPA: allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  e
successive modificazioni «Attuazione  dell'art.  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo  per  il  riordino  del
processo amministrativo»; 
      b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito  denominato
CAD: decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
      c) codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di
seguito denominato «Codice dei dati personali»:  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione  dei
dati personali» e successive modificazioni; 
      d)  sistema  informativo  della  Giustizia  amministrativa,  di
seguito denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software,
mediante  le  quali  la  giustizia  amministrativa  tratta   in   via
automatizzata attivita', dati,  servizi,  comunicazioni  e  procedure
relative allo svolgimento dell'attivita' processuale; 
      e)    portale     dei     servizi     telematici:     struttura
tecnologica-organizzativa   che   fornisce   l'accesso   ai   servizi
telematici   resi   disponibili   dal   SIGA,   secondo   le   regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
      f) gestore dei  servizi  telematici:  sistema  informatico  che
consente l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai
soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di
posta elettronica certificata della Giustizia amministrativa; 
      g) posta elettronica certificata, di  seguito  denominata  PEC:
sistema di  posta  elettronica  nel  quale  e'  fornita  al  mittente
documentazione  elettronica  attestante  l'invio  e  la  consegna  di
documenti informatici, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  g),  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
      h) upload:  sistema  di  riversamento  informatico  diretto  su
server; 
      i) firma digitale: firma  elettronica  avanzata  basata  su  un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare
tramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
provenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un
insieme di documenti informatici; 
      l) fascicolo informatico: versione  informatica  del  fascicolo
processuale, di cui all'art. 5 dell'allegato 2 «Norme di attuazione»,
del CPA; 
      m) documento informatico: la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1, comma
1, lettera p), del CAD; 
      n) copia  informatica  di  documento  analogico:  il  documento
informatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento
analogico da cui e' tratto, di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera
i-bis), del CAD; 
      o) copia per immagine su  supporto  informatico  del  documento
analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici  a
quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera i-ter), del CAD; 
      p) copia informatica di  documento  informatico:  il  documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui
e' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori
binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; 
      q) duplicato informatico:  il  documento  informatico  ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima  sequenza  di  valori  binari  del  documento
originario di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD; 
      r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia
amministrativa - Servizio centrale per l'informatica e le  tecnologie
di comunicazione; 
      s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e  privati,  interni
ed esterni,  abilitati  all'utilizzo  dei  servizi  telematici  della
Giustizia  amministrativa  e  ad  interagire  con  il  S.I.G.A.   con
modalita'  telematiche;  in  particolare  si  intende:  per  soggetti
abilitati  interni,  i  magistrati  e  il  personale   degli   uffici
giudiziari;  per  soggetti  abilitati  esterni,  gli  esperti  e  gli
ausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private; 
      t) spam: messaggi indesiderati; 
      u) software  antispam:  programma  studiato  e  progettato  per
rilevare ed eliminare lo spam; 
      v)  log:  documento  informatico  contenente  la  registrazione
cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
automaticamente dal sistema informatico.