IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34
che prevede la  possibilita'  per  i  datori  di  lavoro  italiani  o
cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  ovvero  per  i
datori di lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
e successive modificazioni, di presentare istanza per  concludere  un
contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti  sul
territorio nazionale, ovvero per  dichiarare  la  sussistenza  di  un
rapporto di lavoro irregolare, con  cittadini  italiani  o  cittadini
stranieri che sono  stati  sottoposti  a  rilievi  fotodattiloscopici
prima dell'8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di  tale
data, come risulta dalla dichiarazione di  presenza,  resa  ai  sensi
della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di  data  certa
proveniente da organismi pubblici; 
  Visto l'art. 103, comma 2, del  medesimo  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i cittadini stranieri con
permesso di soggiorno scaduto  dal  31  ottobre  2019,  presenti  nel
territorio nazionale alla data dell'8  marzo  2020,  senza  essersene
allontanati  dalla  medesima  data,  che  hanno  prestato   attivita'
lavorativa nei settori indicati dal comma 3  del  medesimo  articolo,
antecedentemente al 31 ottobre  2019,  di  chiedere  un  permesso  di
soggiorno temporaneo della durata di sei mesi; 
  Visto l'art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari  e  forestali,  le  modalita'  di  presentazione
dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e  2  del
medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore
di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare  lo
svolgimento  di  attivita'  lavorativa  nei  settori   previsti,   le
modalita'  di  svolgimento  del  procedimento  e  del  pagamento  del
contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento  della
procedura di emersione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  giuridica
dello straniero in Italia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello  straniero
in Italia»,  ed  in  particolare  l'art.  30-bis  che  disciplina  la
richiesta di assunzione di lavoratori stranieri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Presentazione dell'istanza in  favore  di  cittadini  extracomunitari
  presso lo Sportello unico per l'immigrazione. 
 
  1. I datori di lavoro italiani o  cittadini  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea e i datori di lavoro  stranieri  in  possesso  di
titolo di soggiorno di cui all'art.  9  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di  lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale
o dichiarare la sussistenza di un rapporto di  lavoro  irregolare  in
corso con  cittadini  stranieri  presenti  nel  territorio  nazionale
possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di
cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (di
seguito, Sportello unico). 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: 
    a) essere stato sottoposto  a  rilievi  fotodattiloscopici  prima
dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in  Italia  precedentemente
all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione  di  presenza  resa  ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n.  68  o  essere  in  possesso  di
attestazioni costituite da documentazioni di data  certa  provenienti
da organismi pubblici; 
    b) non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 
  3.  Le  istanze  sono  presentate  esclusivamente   con   modalita'
informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del  15
luglio    2020     sull'applicativo     disponibile     all'indirizzo
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. 
  4. Le fasi della procedura  e  le  modalita'  di  compilazione  dei
moduli appositamente predisposti per la presentazione  delle  istanze
di cui al comma  1  sono  indicate  nel  «Manuale  dell'utilizzo  del
sistema» pubblicato a cura del Ministero  dell'interno  all'indirizzo
web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione  disponibili
nelle pagine dei singoli moduli di domanda.