((Art. 1 - bis 
 
             Dichiarazione sostitutiva per le richieste 
                       di nuovi finanziamenti 
 
  1.  Le  richieste  di  nuovi  finanziamenti  effettuati  ai   sensi
dell'articolo  1  devono  essere  integrate  da   una   dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi  dell'articolo  47  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o
il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto  la  propria
responsabilita', dichiara: 
    a) che l'attivita'  d'impresa  e'  stata  limitata  o  interrotta
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli  effetti  derivanti
dalle misure di prevenzione e  contenimento  connesse  alla  medesima
emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione  di
continuita' aziendale; 
    b) che i dati aziendali forniti su  richiesta  dell'intermediario
finanziario sono veritieri e completi; 
    c) che, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  n),  il
finanziamento coperto dalla garanzia e' richiesto per sostenere costi
del  personale,  investimenti  o  capitale  circolante  impiegati  in
stabilimenti  produttivi  e  attivita'   imprenditoriali   che   sono
localizzati in Italia; 
    d) che e' consapevole che  i  finanziamenti  saranno  accreditati
esclusivamente  sul  conto  corrente  dedicato  i   cui   dati   sono
contestualmente indicati; 
    e) che il titolare o il legale rappresentante istante  nonche'  i
soggetti indicati all'articolo 85, commi 1  e  2,  del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni
ostative previste dall'articolo 67 del  medesimo  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011; 
    f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non
e' intervenuta condanna definitiva, negli  ultimi  cinque  anni,  per
reati  commessi  in  violazione  delle  norme  per   la   repressione
dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul  valore
aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la  pena  accessoria  di
cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo  2000,
n. 74. 
  2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al  comma  1,  il
soggetto  al  quale  e'  chiesto  il   finanziamento   la   trasmette
tempestivamente alla SACE S.p.A. 
  3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui  al  comma  1,
lettera  d),  e'  condizionata  all'indicazione,  nella  causale  del
pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del  decreto-legge  n.
23 del 2020». 
  4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con
protocollo d'intesa sottoscritto tra il  Ministero  dell'interno,  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la  SACE  S.p.A.  sono
disciplinati i controlli di cui al libro II  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  anche  attraverso
procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Fermi restando  gli  obblighi  di  segnalazione  previsti  dalla
normativa antiriciclaggio, per la verifica degli  elementi  attestati
dalla dichiarazione sostitutiva prevista  dal  presente  articolo  il
soggetto  che  eroga  il  finanziamento  non  e'  tenuto  a  svolgere
accertamenti ulteriori  rispetto  alla  verifica  formale  di  quanto
dichiarato. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche
alle   dichiarazioni   sostitutive   allegate   alle   richieste   di
finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  ai  soggetti  che  svolgono,  anche   in   forma
associata, un'attivita' professionale autonoma.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  dell'articolo  47  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  e'
          riportato nei rifermenti normativi all'art. 1. 
              Si riporta il testo degli articoli 67 e 85, commi  1  e
          2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136): 
                "Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione 
                1. Le persone alle  quali  sia  stata  applicata  con
          provvedimento definitivo una delle  misure  di  prevenzione
          previste dal  libro  I,  titolo  I,  capo  II  non  possono
          ottenere: 
                  a)  licenze  o  autorizzazioni  di  polizia  e   di
          commercio; 
                  b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                  c) concessioni di costruzione e gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
                  d) iscrizioni negli elenchi  di  appaltatori  o  di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
                  e)  attestazioni  di  qualificazione  per  eseguire
          lavori pubblici; 
                  f) altre iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                  g) contributi, finanziamenti o mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali; 
                  h)  licenze  per   detenzione   e   porto   d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
                2. Il provvedimento definitivo di applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
                3. Nel corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
                4. Il tribunale, salvo quanto  previsto  all'articolo
          68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
          1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con
          la persona sottoposta alla misura  di  prevenzione  nonche'
          nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
          di cui la persona sottoposta a misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
                5. Per le licenze ed autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
                6. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
                7. Dal termine stabilito per la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
                8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche'  per  i
          reati di cui all'articolo 640, secondo comma,  n.  1),  del
          codice penale, commesso a danno dello Stato o di  un  altro
          ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale." 
                "Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
                1. La  documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di
          imprese individuali,  deve  riferirsi  al  titolare  ed  al
          direttore tecnico, ove previsto. 
                2. La  documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di
          associazioni, imprese, societa', consorzi e  raggruppamenti
          temporanei  di  imprese,  deve  riferirsi,  oltre  che   al
          direttore tecnico, ove previsto: 
                  a) per le associazioni,  a  chi  ne  ha  la  legale
          rappresentanza; 
                  b) per le societa' di capitali, anche consortili ai
          sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  per  le
          societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per  i
          consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione
          II, del codice civile,  al  legale  rappresentante  e  agli
          eventuali  altri  componenti  l'organo  di  amministrazione
          nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
          societa'  consortili  detenga,  anche  indirettamente,  una
          partecipazione pari almeno al 5 per cento; 
                  c) per le societa' di capitali, anche al  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con un numero di soci  pari
          o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di  societa'
          con socio unico; 
                  d) per i consorzi  di  cui  all'articolo  2602  del
          codice  civile  e  per  i  gruppi  europei   di   interesse
          economico,  a  chi  ne  ha   la   rappresentanza   e   agli
          imprenditori o societa' consorziate; 
                  e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a
          tutti i soci; 
                  f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
          accomandatari; 
                  g) per le societa' di  cui  all'articolo  2508  del
          codice civile, a coloro che  le  rappresentano  stabilmente
          nel territorio dello Stato; 
                  h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle
          imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi  sede
          all'estero, secondo le  modalita'  indicate  nelle  lettere
          precedenti; 
                  i)  per  le  societa'  personali  ai  soci  persone
          fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano
          socie." 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova  disciplina
          dei reati in materia di imposte sui redditi  e  sul  valore
          aggiunto, a norma dell'articolo 9  della  legge  25  giugno
          1999, n. 205): 
                "Art. 12. Pene accessorie 
                1. Omissis 
                2. La condanna per taluno dei delitti previsti  dagli
          articoli 2, 3  e  8  importa  altresi'  l'interdizione  dai
          pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un  anno  e
          non  superiore  a  tre  anni,  salvo   che   ricorrano   le
          circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8,  comma
          3." 
              Il  libro  II  (NUOVE  DISPOSIZIONI   IN   MATERIA   DI
          DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA) del citato decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159 comprende gli articoli da 82  a  101
          ed e' pubblicato nella Gazz. Uff.  28  settembre  2011,  n.
          226, S.O.