IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, recante « Disposizioni attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   rilevanza
internazionale; 
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute  del
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 nonche' i verbali n.  71,  73,  74,
76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute 12, 14,  15,  18,  19,
21,  25  e  28  maggio  e  del  3  e  8  giugno  2020  del   comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle province autonome; 
  Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle  Province  autonome
dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato  9,  trasmesse  in  data  11
giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza  dei
presidenti delle regioni e delle province autonome 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
  a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante; 
  b) l'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento di cui all'articolo 1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 
  c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi  destinati
allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di  operatori
cui  affidarli  in  custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi
protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle  linee  guida
del dipartimento per le politiche della famiglia di cui  all'allegato
8; 
  d) e' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti; 
  e) a decorrere dal 12 giugno 2020  gli  eventi  e  le  competizioni
sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)  e
dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati   da   organismi
sportivi internazionali -  sono  consentiti  a  porte  chiuse  ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni Sportive  Nazionali,  Discipline
Sportive Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva,  al  fine  di
prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus  COVID-19  tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi
partecipano;  anche  le  sessioni  di   allenamento   degli   atleti,
professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di
squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli
di cui alla presente lettera; 
  f) l'attivita' sportiva di base e  l'attivita'  motoria  in  genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita'
dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e
senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate
dall'Ufficio per lo Sport, sentita  la  Federazione  Medico  Sportiva
Italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi
emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell'art.
1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020; 
  g) a decorrere dal 25 giugno  2020  e'  consentito  lo  svolgimento
anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome  che,
d'intesa con il Ministero della Salute e  dell'Autorita'  di  Governo
delegata in materia di sport, abbiano  preventivamente  accertato  la
compatibilita'  delle  suddette  attivita'  con   l'andamento   della
situazione epidemiologica nei rispettivi  territori,  in  conformita'
con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili; 
  h) le attivita' dei comprensori sciistici possono essere  svolte  a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla 
  Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; 
  i) lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, 
  nel rispetto delle  prescrizioni  imposte  dal  questore  ai  sensi
dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  l) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e  sale  bingo  sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
  m) gli spettacoli aperti al pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da
concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto
sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a
condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli
spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero
massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o
all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle
condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese  le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al  14  luglio  2020,  le
fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in  relazione
all'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori,
possono stabilire  una  diversa  data  di  ripresa  delle  attivita',
nonche' un diverso numero massimo  di  spettatori  in  considerazione
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; 
  n) l'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro; 
  o) le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7; 
  p) il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o
meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e
da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle regioni  o  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della
cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte; 
  q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, e  dai  conseguenti  provvedimenti  attuativi  in
particolare in materia di esami di  stato,  sono  sospesi  i  servizi
educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e  le  attivita'  didattiche  in  presenza  nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza  delle  attivita'
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita'  e  le
Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  Musicale  e  Coreutica,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso
la possibilita' di svolgimento di  attivita'  formative  a  distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli
Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici
in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire  anche
in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla sospensione
i corsi abilitanti e le prove teoriche e  pratiche  effettuate  dagli
uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonche' i corsi
per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci  e
viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento  del  tachigrafo  svolti
dalle stesse autoscuole e da altri  enti  di  formazione  o  comunque
autorizzati dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
secondo le modalita'  individuate  nelle  linee  guida  adottate  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  esami   di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le
misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine
e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base
della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli  enti  gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti
amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per
l'infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e  nel  periodo  di
chiusura  delle  scuole,  l'ente  proprietario   dell'immobile   puo'
autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente
gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita'
di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati; 
  r) i dirigenti scolastici  attivano,  per  tutta  la  durata  della
sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di
didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze
degli studenti con disabilita'; 
  s)  nelle  Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della
sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere
svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e
le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento  del  percorso  didattico;  nelle  Universita',   nelle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini,
attivita' seminariali, di ricerca e di laboratorio  sperimentale  e/o
didattico ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito  l'utilizzo  di
biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi  e
del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e  di
aggregazione  e  che  vengano  adottate   misure   organizzative   di
prevenzione  e  protezione,   contestualizzate   al   settore   della
formazione superiore e  della  ricerca,  anche  avuto  riguardo  alle
specifiche  esigenze  delle  persone  con  disabilita',  di  cui   al
«Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita'  di
cui al precedente periodo, le universita',  le  istituzioni  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica  e  gli  enti  pubblici  di
ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1,  lettera  a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  la  presenza  del  personale
necessario allo svolgimento delle suddette attivita'; 
  t) a beneficio degli studenti ai quali non e'  consentita,  per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
  u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali
siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a
distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi
di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,
l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi
corsi; 
  v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting  e  gli  eventi
sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale
incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di
pubblica utilita'; 
  z) le attivita' di  centri  benessere,  di  centri  termali  (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
  aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di  permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
prontosoccorso (DEA/PS), salve  specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto; 
  bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'  e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
  cc) tenuto conto delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti; 
  dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a  condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un
metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario
all'acquisto dei beni; le suddette  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in
ambiti analoghi, adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si  raccomanda  altresi'
l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; 
  ee) le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che
le regioni e le province autonome abbiano  preventivamente  accertato
la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con
l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e
che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati
dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui
all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle
mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che
garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a
domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per
l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la
ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di  rispettare  la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
  ff) restano comunque aperti gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale
di almeno un metro; 
  gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla 
  Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e
comunque in coerenza con i criteri  di  cui  all'allegato  10;  resta
fermo lo svolgimento delle attivita' inerenti ai servizi alla persona
gia' consentite sulla base del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 26 aprile 2020; 
  hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche'  l'attivita'  del
settore  agricolo,  zootecnico  di   trasformazione   agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 
  ii) il Presidente  della  Regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 
  ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
  a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove
possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
  b) siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
  c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di  almeno
un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di
strumenti di protezione individuale; 
  d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi  di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
  mm) le attivita' degli  stabilimenti  balneari  sono  esercitate  a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida
sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle
province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in
ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un
metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  regioni,  idonee  a
prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 
  1)  l'accesso  agli  stabilimenti  balneari   e   gli   spostamenti
all'interno dei medesimi; 
  2) l'accesso dei fornitori esterni; 
  3) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
  4)  la  distribuzione  e  il  distanziamento  delle  postazioni  da
assegnare ai bagnanti; 
  5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; 
  6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; 
  7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli
utenti; 
  8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa
le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire
all'interno degli stabilimenti balneari; 
  9) le spiagge di libero accesso; 
  nn) le  attivita'  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 
  1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 
  2) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
  3) le misure  igienico-sanitarie  per  le  camere  e  gli  ambienti
comuni; 
  4) l'accesso dei fornitori esterni; 
  5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; 
  6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a  disposizione  dei
clienti; 
  7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa
le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza.