Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A - Nota metodologica comuni
Premessa
La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le
modalita' di riparto del fondo tra i comuni, le unioni di comuni e le
comunita' montane sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19
sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori
spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo
Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. Con
particolare riferimento all'inclusione delle unioni di comuni e delle
comunita' montane, si precisa che gli enti in questione gestiscono
direttamente alcune funzioni per le quali e' stata delegata anche la
gestione e la riscossione di talune delle entrate comunali, in
massima parte di natura extratributaria, e, di conseguenza, i comuni
deleganti non rilevano nel proprio bilancio le relative entrate e/o
spese.
I richiamati criteri e modalita' di riparto sono stati definiti dal
Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico
di SOSE per quanto attiene la valutazione delle variazioni di spesa.
In particolare, l'individuazione dei richiamati criteri e modalita'
di riparto del fondo non ha potuto prescindere da una preliminare
valutazione complessiva delle stime relative alle perdite di gettito,
nonche' alle minori/maggiori spese attese nel 2020 per effetto
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Tali valutazioni, che si concretizzano nelle stime di seguito
indicate, sono basate sulle informazioni attualmente disponibili, che
non possono considerarsi esaustive degli effetti della crisi
innescata dalla pandemia; l'impatto economico che complessivamente ne
derivera', in particolare sugli equilibri finanziari degli enti,
potra' essere solo successivamente meglio focalizzato nel corso del
monitoraggio previsto, sulla base dei dati di entrata e di spesa
disponibili nei prossimi mesi. Occorre, in particolare, evidenziare
che le stime elaborate, soprattutto per quanto concerne le entrate
comunali di maggior consistenza (IMU, Tari e Addizionale comunale
all'Irpef), che costituiscono circa il 70% del volume totale delle
entrate proprie 2019, non hanno potuto fare affidamento su valori
riferibili all'andamento del primo semestre 2020, in quanto soggette
a scadenze di pagamento sospese o, comunque, con esiti non
sufficientemente consolidati alla data attuale.
A livello metodologico, si e' provveduto quindi alle seguenti
elaborazioni:
a) stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie
che extratributarie;
b) stima dei risparmi e/o incrementi di spese su funzioni
fondamentali e non fondamentali;
c) individuazione dei ristori relativi alle minori entrate gia'
finanziati;
d) individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese gia'
finanziati.
Cio' premesso, rinviando all'esposizione di dettaglio cotenute al
paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata" e al paragrafo
"La valutazione delle variazioni di spesa", si evidenzia che le stime
delle minori entrate e delle maggiori/minori spese sono state
effettuate esclusivamente ai fini del riparto dei 3 miliardi previsti
a legislazione vigente; la valutazione sull'eventuale integrazione
del fondo per l'esercizio 2020 richiede ulteriori approfondimenti,
anche con riferimento alla quantificazione delle maggiori/minori
spese.
Il fabbisogno sopra richiamato non tiene conto, peraltro, dei
risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui CDP-MEF, pari a
circa 260 milioni di euro (art. 112, decreto legge n. 18/2020) e di
eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome degli enti.
Parimenti, la valutazione del fabbisogno non considera per ora i
possibili ulteriori maggiori oneri, legati, in particolare, alle
riaperture dei servizi scolastici e per l'infanzia, sui quali non
c'e' attualmente sufficiente informazione per tracciare uno scenario
affidabile.
Infine, il Tavolo di confronto ex art. 106 del decreto legge n.
34/2020 ha ritenuto di non considerare i prelievi sul soggiorno
(imposta di soggiorno e contributo di sbarco isole minori ex d.lgs.
n. 23/2011; contributo ex dl n. 78/2010), in quanto e' confermata
l'intenzione del Governo di assicurare alle perdite connesse a tali
prelievi un ristoro specifico, dotato di un congruo stanziamento.
Tale scelta comporta la riduzione complessiva del perimetro delle
entrate oggetto di analisi per circa 595 mln di euro e l'esclusione
conseguente delle perdite specifiche, unitamente ai ristori gia'
riconosciuti per effetto dell'art. 180 del decreto legge n. 34/2010.
Cio' premesso, nel corso degli esercizi 2020 e 2021 il Tavolo ex
art. 106, decreto legge n. 34/2020, continuera' l'attivita' di
monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base degli effettivi
andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle
effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese,
in favore di ciascun ente locale. Nel caso in cui il minor gettito
stimato risultera' superiore a quello effettivamente realizzato,
saranno regolati i reciproci rapporti finanziari tra lo Stato e i
comuni, nonche' all'interno e tra i comparti degli enti locali, sulla
base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali.
La valutazione delle variazioni di entrata
La valutazione delle perdite di gettito e' stata effettuata sulla
base dei dati di riscossione delle entrate proprie dei Comuni, delle
Unioni di comuni e delle Comunita' montane. In particolare, a livello
metodologico, si e' ritenuto opportuno utilizzare come base di
riferimento il SIOPE 2019, in assenza di fonti esterne (es. F24 o
altro), nonche', laddove possibile, gli andamenti delle riscossioni
nel periodo gennaio-maggio 2020. Di conseguenza, per IMU e
Addizionale comunale all'Irpef, la base di riferimento per l'anno
2019 e' data dalle risultanze dei pagamenti effettuati tramite il
modello F24, mentre per tutte le altre entrate tributarie ed extra
tributarie sono stati utilizzati i dati SIOPE (2019 e 2020).
Il decreto legge n. 34/2020 prevede, poi, interventi di ristoro
specifici per IMU (74,9 mln), imposta di soggiorno (100 mln) e tassa
di occupazione del suolo pubblico (140 mln)1 , per un ammontare
complessivo di 314,9 milioni. Di questi ristori, come richiamato in
premessa, ed ai soli fini del riparto, non viene considerato quello
relativo all'imposta di soggiorno.
______
1 Artt. 177" Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il
settore turistico", 180 "Ristoro ai Comuni per la riduazione di
gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia" e
181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio. Il comma 1-bis
dell'articolo 181 del decreto-legge n. 34/2020 ha incrementato di
ulteriori 12,5 il ristoro per Tosap/Consip, portandolo da 127,5
milioni a 140 milioni, per estenderlo dal 1° marzo 2020 al 30 aprile
2020 l'esonero Tosap/Consop ai titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
La valutazione delle perdite di gettito, con eccezione delle stime
relative all'IMU e all'Addizionale comunale all'Irpef, per le quali
sono stati utilizzati i dati F24 anno 2019, e' stata effettuata sulla
base dei dati di riscossione delle entrate proprie di Comuni, Unioni
di comuni e Comunita' montane, riclassificati per omogeneita' in 23
fonti di entrata che raggruppano le voci di 5° livello Siope
(Appendice - Le classificazioni delle fonti di entrata). I dati di
riscossione anche infra-annuali relativi a IMU e Addizionale comunale
all'Irpef sono stati ricavati dalle riscossioni mensili comunicate
dal sistema F24. Va segnalato che tra le entrate e' stata considerata
anche la quota ascrivibile a dividendi di societa' partecipate della
tipologia "04" del Tit. III (voce riclassificata "400 1").
Per ciascuna fonte di entrata e' stato definito un quartetto di
formule, o parametri, che stimano le variazioni per il 2020 delle
entrate relative agli incassi dei seguenti periodi:
- gennaio-febbraio 2019;
- marzo-maggio 2019;
- giugno-agosto 2019;
- settembre-dicembre 2019.
In fase di valorizzazione delle variazioni stimate si e' ritenuto
di considerare i dati effettivi di incasso 2020, disponibili per il
periodo gennaio-maggio, con l'accorgimento di confrontare 2020 e 2019
sulla base di dati riferiti allo stesso momento di osservazione (il
27 giugno 2020 per il periodo gennaiomaggio 2020; il 27 giugno 2019
per l'omologo periodo 2019). Le variazioni sono poi state applicate
ai dati di riscossione definitivi del 2019.
Non e' stata presa in considerazione la variazione relativa al
periodo gennaio-febbraio, salvo per alcuni casi in cui e' stata
valorizzata una perdita specifica (tra il 5% e il 15%) da ricondurre
a pagamenti non intervenuti per qualsiasi motivo, ad esempio ritardi
naturali nel pagamento di tariffe, canoni e imposte temporanee,
successivamente depotenziati dall'emergenza intervenuta.
Le variazioni osservate sul periodo marzo-maggio sono state
azzerate in caso di aumento e considerate in misura variabile (dal
30% al 100%) ai fini della stima, nonche' imponendo dei vincoli di
perdita, a seconda del tipo di entrata.
Le variazioni imputate ai periodi non osservabili (giugno-agosto e
settembre-dicembre) sono state invece valutate:
- in funzione della riduzione osservata marzo-maggio, con
coefficienti di norma decrescenti nel caso di fonti di entrata
collegate in vario modo a "consumi" modulabili nel tempo e indicando
in taluni casi dei vincoli di perdita anch'essi decrescenti;
- sulla base di valori uniformi in genere decrescenti, nel caso
di fonti di entrata collegate a cespiti fissi o comunque meno
modulabili nel tempo (tipicamente, IMU, Tari, Add.le Irpef).
Il gettito della "Tari-tributo", riscontrabile nella contabilita'
dei comuni, e' stato arricchito con una stima di gettito
"Tari-corrispettivo", che invece non viene registrato nei bilanci in
quanto di norma affidato al soggetto gestore del servizio rifiuti
(art. 1, co. 688, della legge n.147/2013). Si deve infatti tener
conto che per circa mille enti la Tari accertata in bilancio e' nulla
o non corrisponde alla reale dimensione finanziaria del settore
"rifiuti", essenzialmente in ragione dell'adozione della Tari
corrispettiva. Il ricorso ad una stima deriva dalla sostanziale
identita' degli effetti delle perdite di gettito da
Tari-corrispettivo sui bilanci comunali, ancorche' con modalita' in
parte indirette. Anche in questi casi, infatti, il comune e' il
soggetto competente nella determinazione delle tariffe e delle
eventuali agevolazioni e le perdite dovute all'emergenza non
modificano - se non marginalmente - gli obblighi contrattuali tra
comune e gestore. Nell'introduzione di questa posta sono stati
integrati alcuni dati di gettito 2019 relativi alla Tari-tributo
particolarmente bassi ed incoerenti con altre fonti disponibili,
evidentemente frutto di errori o ritardi nella regolarizzazione degli
incassi.
La tabella 1, sotto riportata, riporta nel dettaglio i criteri di
valutazione delle entrate.
Tabella 1 - Criteri valutazione delle variazioni di entrata (anno
2020) - Comuni, Unioni di comuni e Comunita' montane
Parte di provvedimento in formato grafico
Occorre segnalare, poi, che l'inserimento di poste di origine
diversa da Siope - incassi IMU, Addizionale comunale all'Irpef e
Tari-corrispettivo - ha reso necessarie attivita' di verifica della
coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare
errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni
anomale delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre
imposte o tasse). Una analoga condotta e' stata ritenuta opportuna
con riferimento ai gettiti Tosap- Cosap e Imposta di
soggiorno/Contributo di sbarco, oggetto di elaborazioni e rettifiche
in occasione dei recenti citati di riparto di risorse di cui agli
articoli 180 e 181 del dl n.34/2020.
Inoltre, alla luce delle rilevanti incertezze che tuttora
permangono in relazione alle dinamiche dei gettiti e alla notevole
diversificazione nella composizione delle diverse fonti di entrata
tra gli enti, in particolare quelli di minore dimensione, si e'
ritenuto di individuare una soglia minima di perdita complessiva per
grandi classi tipologiche di enti. Considerando piu' elevato il
rischio di sottovalutazione delle perdite di gettito con riferimento
agli enti piu' esposti alla caduta delle attivita' connesse
all'attrattivita' dei territori e al turismo, tale soglia e' stata
diversificata a seconda della dimensione delle presenze turistiche di
fonte Istat, rilevate al 2018, con la seguente scalatura: comuni con
presenze giornaliere fino a 1 volta la propria popolazione residente,
-5%; comuni con presenze giornaliere fino a 7 volte la popolazione,
-7%; comuni con presenze superiori a 7 volte la popolazione, -9%.
Tale correttivo ha interessato un totale di circa 500 comuni.
A livello di comparto, alla luce delle richiamate valutazioni, la
stima complessiva di perdita di gettito e', allo stato, pari a circa
4,9 miliardi di euro (Tabella 2), comprensivo della valutazione
relativa all'imposta di soggiorno che non concorrera' al riparto. Al
riguardo, si precisa che la stima potrebbe essere oggetto di
revisioni in sede di riparto per le richiamate verifiche di coerenza
complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di
duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale
delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre imposte o
tasse).
Tabella 2 - Valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020,
dati in euro) - Comuni, Unioni di comuni e Comunita' montane
Parte di provvedimento in formato grafico
La valutazione delle variazioni di spesa
La valutazione delle potenziali variazioni di spesa sul comparto
comuni per effetto della pandemia da Covid-19 e delle misure di
contenimento adottate per contrastarla e' stata compiuta da SOSE
distinguendo gli impatti su due possibili piani: un primo piano
considerato e' quello delle riduzioni di spesa per effetto del
lockdown e un secondo piano e' relativo alle variazioni di spesa
legate al cambiamento nella modalita' di offerta dei servizi e/o
della domanda dei servizi stessi.
Il documento sottoposto al Tavolo tecnico, comprensivo di
valutazioni per ciascuna funzione fondamentale e per le funzioni non
fondamentali, e' ripreso in sintesi nella presente nota metodologica,
anche alla luce della proposta dell'ANCI di limitare le valutazioni
relative alle minori spese alle riduzioni di spesa per effetto del
lockdown (oneri accessori del personale e utenze), motivata dalla
forte incertezza del contesto, con particolare riferimento ai settori
della scuola e dei rifiuti. Tale proposta condivisa dal Tavolo porta
ad esporre con il necessario dettaglio le stime di minore spesa che
si ritiene di applicare nell'ambito di questo riparto e a rimandare
gli approfondimenti sulle altre dinamiche di spesa nel seguito del
monitoraggio. Si deve inoltre aggiungere che, al fine di tenere conto
fin d'ora in modo prudente delle minori spese di gestione dei servizi
a domanda individuale connessi all'Istruzione e agli Asili nido e'
stata decurtata del 30% ai fini del computo del riparto oggetto di
questa nota. Una analoga decurtazione e' applicata alle minori
entrate stimate con riferimento alle funzioni non fondamentali sulla
base dei proventi dei servizi cultura/turismo/sport. Tale
decurtazione e' applicata alla base di calcolo dei costi imputabili
ridotti al fine di considerare la piu' contenuta struttura di costo
connessa a tali servizi2 . Le riduzioni considerate in questi ambiti
ammontano nel complesso a circa 130 milioni.
______
2 Considerato che le voci di spesa relative alle funzioni non
fondamentali sono soltanto in parte correlate alle entrate, poiche'
ascrivibili solo parzialmente ai servizi a domanda individuale, si
computano come minori spese soltanto la meta' delle minori entrate
stimate. Inoltre, per prevenire effetti distorsivi, e' stata
effettuata una normalizzazione delle minori spese affinche' non
fossero superiori a 6,52 euro per abitante.
Il Tavolo tecnico ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, per quanto
attiene le variazioni di spesa di ciascuna funzione fondamentale,
continuera' il monitoraggio in itinere, tenendo conto della
richiamata analisi predisposta da SOSE.
Riduzioni di spesa per effetto del lockdown
Ai fini della determinazione delle variazioni di spesa per effetto
del lockdown, a seguito dei confronti avvenuti con IFEL/SOSE in sede
di riunioni tecniche, e' stata considerata una potenziale riduzione
di spesa derivante dal risparmio dovuto alla contrazione degli oneri
legati agli straordinari per il personale, alla mancata erogazione
dei buoni pasto e alla parziale riduzione dei costi di struttura:
- oneri per il personale. E' stato determinato il peso delle spese
per "straordinario personale" e "buoni pasto" sul totale della spesa
corrente relativa alla voce "Redditi da lavoro dipendente" da fonte
SIOPE. Per l'annualita' 2019 tale peso e' risultato pari al 2,1735%.
Considerato che il lockdown ha determinato il parziale blocco delle
attivita' per oltre due mesi e che lo smart-working
e' stato largamente adottato dalle pubbliche amministrazioni e
realisticamente si protrarra' fino a cessata emergenza, si e' giunti
a considerare la percentuale dello 0,3895% per effetto del
riproporzionamento del suddetto peso sui 4 mesi di parziale chiusura
(stimando per i primi 2 mesi un effetto del 70% e per i restanti 2 un
impatto del 40%). Si precisa che, per i comuni il cui risultato in
termini di variazione di spesa pro-capite era superiore al 97°
percentile o inferiore al 3° percentile della distribuzione delle
variazioni di spesa dei comuni della rispettiva fascia di abitante,
la variazione per abitante e' stata assunta pari al valore del
percentile soglia e poi riportata al corrispondente valore in euro;
- utenze. E' stata scorporata la componente relativa all'energia
elettrica, sebbene sia evidente che anche su questa voce si siano
registrati dei risparmi, perche' avrebbe potuto introdurre
distorsioni legate alle spese per illuminazione pubblica, certamente
incomprimibili anche in fase di lockdown; le restanti utenze
potenzialmente oggetto di riduzione consumi e congiuntamente spesa
sono state considerate separatamente, analizzando distintamente le
voci "acqua", "gas" e "utenze e canoni per altri servizi nac". Per
ciascuna di queste voci e' stato considerato il peso sul totale della
spesa corrente per acquisto di beni e servizi da fonte SIOPE 2019.
Per la voce "acqua" il peso e' risultato pari allo 0,9187%, per il
"gas" all'1,8338% e per le utenze n.a.c." all'1,1438%. Il peso della
voce "acqua" e' stato riproporzionato sui 4 mesi di parziale
chiusura, stimando per i primi 2 mesi un effetto dell'80% e per i
restanti 2 un impatto del 40%. I pesi di "gas" e "utenze n.a.c." sono
invece stati considerati ipotizzando un impatto dell'80% sui primi
due mesi e del 10% per i restanti due. Per completezza di
informazione si segnala ce il peso utilizzato per l'acqua e' pari a
0,001837, per il gas pari a 0,002751 e per le utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. pari a 0,001716.
Ai fini della determinazione delle minori spese per ciascuna
tipologia di utenza, i pesi cosi' determinati sono stati applicati
alla spesa per acquisti di beni e servizi del totale funzioni desunta
dai Certificati Consuntivi3 , con riferimento all'annualita' 2018,
opportunamente normalizzata rispetto alla distribuzione sul totale
comparto per i valori inferiori al 3° o superiori al 97° percentile.
______
3 Per i comuni per cui non e' disponibile il dato da Certificato
Consuntivo 2018 le informazioni di bilancio sono state recuperate
dagli anni precedenti, percorrendo a ritroso la serie storica
2017-2010, sempre facendo riferimento alla sola spesa per il
personale. In assenza di un'informazione utilizzabile da Certificato
Consuntivo e' stato preso a riferimento il dato da fonte SIOPE 2019.
Per il complesso del comparto la riduzione di spesa stimata ammonta
a 53,58 milioni di euro di minori spese relative al personale, 54,27
milioni di euro per effetto della contrazione delle utenze relative
all'acqua, 81,25 milioni di euro per il gas e 50,67 milioni di euro
per le "altre utenze n.a.c.". Di seguito una tabella riepilogativa di
dettaglio.
Parte di provvedimento in formato grafico
Per quanto riguarda le Unioni di comuni e le Comunita' montane, al
fine di adempiere una valutazione sintonica con quanto determinato
per i comuni e non avendo a disposizione i dati da Certificati
Consuntivi, e' stata considerata come base di partenza per l'analisi
la spesa corrente di cassa da fone SIOPE relativa all'annualita'
2019, con riferimento alla spesa per personale (voce "Redditi da
lavoro dipendente") e alla spesa per acquistidi beni e servizi (voce
"Acquisto di bene e servizi"). A tali spese sono stati applicati gli
stessi pesi definiti per il comparto comuni, sopra esplicitati,
determinando una stima di minori spese relative al personale pari a
2,04 milioni di euro, a 1,90 milioni di euro per la contrazione delle
utenze di acqua, a 2,84 milioni di euro per il gas e infine a 1,77
milioni di euro per le "altre utenze n.a.c.", per un totale di 8,55
milioni di euro.
In fase applicativa, al fine di non penalizzare eccessivamente le
aggregazioni comunali, che hanno una struttura di entrate di
riferimento significativamente ridotta (nel complesso circa 60 mln.
di euro) e quei comuni con una analoga sproporzione tra ammontare
della perdita di entrate stimata e ammontare dei minori costi da
lockdown imputati, e' stato posto un vincolo all'ammontare massimo di
tali minori costi imputati, cosi' che non possano superare il 9%
della minor perdita stimata (a fronte di una media di incidenza del
5,7% sul comparto comunale). Tale vincolo incide in modo
significativo sulle aggregazioni, per le quali i minori costi in
questione imputati passano da 8,55 mln. a 3,94 mln., mentre incide in
misura complessivamente trascurabile per il sottocomparto "Comuni",
per il quale tali minori spese imputate passano da 239,78 a 232,60
milioni di euro.
Criteri e modalita' di riparto 3.000 milioni
Alla luce dell'analisi sopra riportata, ai fini del riparto delle
risorse disponibili (3.000 milioni), si procede con la metodologia
sotto riportata.
1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascun comune,
unione di comuni, comunita' montana
Le percentuali stimate di minor gettito di cui alla Tabella 1
(paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata"), applicate
alla composizione delle entrate di ciascun ente determinano
l'ammontare complessivo della perdita stimata. Al riguardo, si
precisa che:
- non sono considerate le entrate relative ai prelievi sul
soggiorno (ammontare 2019 di riferimento e perdita stimata 2020), in
quanto le relative perdite sono oggetto di ristoro con specifica
norma (art. 180 "Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito
dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia", DL n.
34/2020), il cui stanziamento sara' aumentato con apposita successiva
previsione legislativa;
- la stima del minor gettito di ciascun ente, deve tenere conto
della verifica di coerenza complessiva delle entrate considerate, al
fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e
eventuali collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in
voci residuali (altre imposte o tasse).
2° step: sottrazione dei ristori specifici di cui agli artt. 177 e
181, decreto legge n. 34/2020 e del 30% delle minori entrate da
servizi domanda individuale.
Alla variazione di entrata di cui al 1° step vengono sottratti:
- i ristori effettivamente assegnati, per effetto della scelta di
accantonare il 10% delle somme disponibili a titolo di ristoro
Cosap-Tosap (127,5 mln, di cui 12,75 mln. accantonati), art. 181
decreto legge n. 34/2020, per sopperire ad eventuali incompletezze o
imprecisioni nei rispettivi riparti e per IMU- strutture ricettive
(74,9 mln), art. 177 decreto legge n. 34/2020. I ristori specifici
considerati ammontano pertanto, nel complesso, a 189,65 mln. di euro;
- il 30% delle minori entrate stimate relative ai servizi a
domanda individuale (311-Asili nido e 312-Servizi scuola e 313 -
Proventi cultura/turismo/sport) come indicato nel paragrafo "La
valutazione delle variazioni di spesa" di circa 130 mln. di euro.
Si ottiene cosi' l'ammontare netto delle perdite di gettito
stimate, sul quale si applica il correttivo basato sul vincolo di una
quota di riduzione minima per fasce di enti, di cui al paragrafo "La
valutazione delle variazioni di entrata".
3° step: applicazione della variazione di spesa per ciascun comune,
unione di comuni, comunita' montana
Al totale del risultato del 2° step, per ciascun ente si applica la
variazione di spesa, che si ritiene opportuno in questa fase limitare
alle riduzioni relative agli oneri accessori per il personale e alle
spese per utenze come descritte nel paragrafo "La valutazione delle
variazioni di spesa". Tale scelta mira ad accogliere le riserve
espresse dall'ANCI, basate sull'assoluta incertezza del contesto, con
particolare riferimento ai settori della scuola e dei rifiuti; le
relative tematiche saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nel
corso dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 106 del
decreto legge n. 34/2020, con riferimento sia al lato entrate che al
lato spese. Considerando la clausola di mitigazione di cui alla
conclusione del paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa",
l'ammontare complessivo delle minori spese considerate ai fini del
riparto ammonta a 236,54 mln. di euro.
4° step: riproporzionamento e determinazione dell'assegnazione
L'assegnazione dovuta a ciascun ente si ottiene attraverso il
riproporzionamento del risultato del 3° step alla somma
complessivamente disponibile, pari a 3 miliardi di euro. Tale
riproporzionamento tiene conto di un margine di incertezza circa la
fisiologica volatilita' dei dati utilizzati (cassa 2019 e pagamenti
nei diversi periodi 2019 e 2020), che incide particolarmente su enti
di piccole dimensioni e con minor capacita' di tempestiva
regolarizzazione degli incassi, assicurando che l'assegnazione pro
capite per abitante per ciascun ente non sia inferiore a 18 euro. In
ogni caso, inoltre, l'assegnazione definitiva deve garantire per
ciascun ente la quota di acconto gia' erogata in applicazione
dell'articolo 106, comma1 del decreto legge n. 34 del 2020.