(Allegato A-Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                Allegato A - Nota metodologica comuni 
 
  Premessa 
 
  La metodologia di seguito esplicitata  individua  i  criteri  e  le
modalita' di riparto del fondo tra i comuni, le unioni di comuni e le
comunita' montane sulla base degli  effetti  dell'emergenza  COVID-19
sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle  minori
spese, tenendo conto delle risorse assegnate  a  vario  titolo  dallo
Stato, a ristoro delle minori entrate e  delle  maggiori  spese.  Con
particolare riferimento all'inclusione delle unioni di comuni e delle
comunita' montane, si precisa che gli enti  in  questione  gestiscono
direttamente alcune funzioni per le quali e' stata delegata anche  la
gestione e la  riscossione  di  talune  delle  entrate  comunali,  in
massima parte di natura extratributaria, e, di conseguenza, i  comuni
deleganti non rilevano nel proprio bilancio le relative  entrate  e/o
spese. 
  I richiamati criteri e modalita' di riparto sono stati definiti dal
Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico
di SOSE per quanto attiene la valutazione delle variazioni di  spesa.
In particolare, l'individuazione dei richiamati criteri  e  modalita'
di riparto del fondo non ha potuto  prescindere  da  una  preliminare
valutazione complessiva delle stime relative alle perdite di gettito,
nonche' alle  minori/maggiori  spese  attese  nel  2020  per  effetto
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
  Tali valutazioni, che  si  concretizzano  nelle  stime  di  seguito
indicate, sono basate sulle informazioni attualmente disponibili, che
non  possono  considerarsi  esaustive  degli  effetti   della   crisi
innescata dalla pandemia; l'impatto economico che complessivamente ne
derivera', in particolare  sugli  equilibri  finanziari  degli  enti,
potra' essere solo successivamente meglio focalizzato nel  corso  del
monitoraggio previsto, sulla base dei dati  di  entrata  e  di  spesa
disponibili nei prossimi mesi. Occorre, in  particolare,  evidenziare
che le stime elaborate, soprattutto per quanto  concerne  le  entrate
comunali di maggior consistenza (IMU,  Tari  e  Addizionale  comunale
all'Irpef), che costituiscono circa il 70% del  volume  totale  delle
entrate proprie 2019, non hanno potuto  fare  affidamento  su  valori
riferibili all'andamento del primo semestre 2020, in quanto  soggette
a  scadenze  di  pagamento  sospese  o,  comunque,  con   esiti   non
sufficientemente consolidati alla data attuale. 
  A livello metodologico,  si  e'  provveduto  quindi  alle  seguenti
elaborazioni: 
    a) stima della perdita di gettito per le entrate  sia  tributarie
che extratributarie; 
    b) stima  dei  risparmi  e/o  incrementi  di  spese  su  funzioni
fondamentali e non fondamentali; 
    c) individuazione dei ristori relativi alle minori  entrate  gia'
finanziati; 
    d) individuazione dei ristori relativi alle maggiori  spese  gia'
finanziati. 
  Cio' premesso, rinviando all'esposizione di dettaglio  cotenute  al
paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata" e al paragrafo
"La valutazione delle variazioni di spesa", si evidenzia che le stime
delle  minori  entrate  e  delle  maggiori/minori  spese  sono  state
effettuate esclusivamente ai fini del riparto dei 3 miliardi previsti
a legislazione vigente; la  valutazione  sull'eventuale  integrazione
del fondo per l'esercizio 2020  richiede  ulteriori  approfondimenti,
anche con  riferimento  alla  quantificazione  delle  maggiori/minori
spese. 
  Il fabbisogno sopra  richiamato  non  tiene  conto,  peraltro,  dei
risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui CDP-MEF,  pari  a
circa 260 milioni di euro (art. 112, decreto legge n. 18/2020)  e  di
eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome  degli  enti.
Parimenti, la valutazione del fabbisogno  non  considera  per  ora  i
possibili ulteriori maggiori  oneri,  legati,  in  particolare,  alle
riaperture dei servizi scolastici e per  l'infanzia,  sui  quali  non
c'e' attualmente sufficiente informazione per tracciare uno  scenario
affidabile. 
  Infine, il Tavolo di confronto ex art. 106  del  decreto  legge  n.
34/2020 ha ritenuto di  non  considerare  i  prelievi  sul  soggiorno
(imposta di soggiorno e contributo di sbarco isole minori  ex  d.lgs.
n. 23/2011; contributo ex dl n. 78/2010),  in  quanto  e'  confermata
l'intenzione del Governo di assicurare alle perdite connesse  a  tali
prelievi un ristoro specifico, dotato  di  un  congruo  stanziamento.
Tale scelta comporta la riduzione  complessiva  del  perimetro  delle
entrate oggetto di analisi per circa 595 mln di euro  e  l'esclusione
conseguente delle perdite  specifiche,  unitamente  ai  ristori  gia'
riconosciuti per effetto dell'art. 180 del decreto legge n. 34/2010. 
  Cio' premesso, nel corso degli esercizi 2020 e 2021  il  Tavolo  ex
art. 106,  decreto  legge  n.  34/2020,  continuera'  l'attivita'  di
monitoraggio in itinere  ed  ex  post,  sulla  base  degli  effettivi
andamenti dei  gettiti,  in  modo  da  assicurare  il  ristoro  delle
effettive perdite di gettito, al netto delle  maggiori/minori  spese,
in favore di ciascun ente locale. Nel caso in cui  il  minor  gettito
stimato risultera'  superiore  a  quello  effettivamente  realizzato,
saranno regolati i reciproci rapporti finanziari tra  lo  Stato  e  i
comuni, nonche' all'interno e tra i comparti degli enti locali, sulla
base di  apposita  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali. 
 
  La valutazione delle variazioni di entrata 
  La valutazione delle perdite di gettito e' stata  effettuata  sulla
base dei dati di riscossione delle entrate proprie dei Comuni,  delle
Unioni di comuni e delle Comunita' montane. In particolare, a livello
metodologico, si  e'  ritenuto  opportuno  utilizzare  come  base  di
riferimento il SIOPE 2019, in assenza di fonti  esterne  (es.  F24  o
altro), nonche', laddove possibile, gli andamenti  delle  riscossioni
nel  periodo  gennaio-maggio  2020.  Di  conseguenza,   per   IMU   e
Addizionale comunale all'Irpef, la base  di  riferimento  per  l'anno
2019 e' data dalle risultanze dei  pagamenti  effettuati  tramite  il
modello F24, mentre per tutte le altre entrate  tributarie  ed  extra
tributarie sono stati utilizzati i dati SIOPE (2019 e 2020). 
  Il decreto legge n. 34/2020 prevede,  poi,  interventi  di  ristoro
specifici per IMU (74,9 mln), imposta di soggiorno (100 mln) e  tassa
di occupazione del suolo pubblico  (140  mln)1  ,  per  un  ammontare
complessivo di 314,9 milioni. Di questi ristori, come  richiamato  in
premessa, ed ai soli fini del riparto, non viene  considerato  quello
relativo all'imposta di soggiorno. 
  ______ 
   1 Artt. 177" Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per  il
settore turistico", 180 "Ristoro  ai  Comuni  per  la  riduazione  di
gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia"  e
181 "Sostegno delle imprese di pubblico  esercizio.  Il  comma  1-bis
dell'articolo 181 del decreto-legge n.  34/2020  ha  incrementato  di
ulteriori 12,5 il  ristoro  per  Tosap/Consip,  portandolo  da  127,5
milioni a 140 milioni, per estenderlo dal 1° marzo 2020 al 30  aprile
2020  l'esonero  Tosap/Consop  ai  titolari  di  concessioni   o   di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico  per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche. 
 
  La valutazione delle perdite di gettito, con eccezione delle  stime
relative all'IMU e all'Addizionale comunale all'Irpef, per  le  quali
sono stati utilizzati i dati F24 anno 2019, e' stata effettuata sulla
base dei dati di riscossione delle entrate proprie di Comuni,  Unioni
di comuni e Comunita' montane, riclassificati per omogeneita'  in  23
fonti di  entrata  che  raggruppano  le  voci  di  5°  livello  Siope
(Appendice - Le classificazioni delle fonti di entrata).  I  dati  di
riscossione anche infra-annuali relativi a IMU e Addizionale comunale
all'Irpef sono stati ricavati dalle  riscossioni  mensili  comunicate
dal sistema F24. Va segnalato che tra le entrate e' stata considerata
anche la quota ascrivibile a dividendi di societa' partecipate  della
tipologia "04" del Tit. III (voce riclassificata "400 1"). 
  Per ciascuna fonte di entrata e' stato  definito  un  quartetto  di
formule, o parametri, che stimano le variazioni  per  il  2020  delle
entrate relative agli incassi dei seguenti periodi: 
    - gennaio-febbraio 2019; 
    - marzo-maggio 2019; 
    - giugno-agosto 2019; 
    - settembre-dicembre 2019. 
  In fase di valorizzazione delle variazioni stimate si  e'  ritenuto
di considerare i dati effettivi di incasso 2020, disponibili  per  il
periodo gennaio-maggio, con l'accorgimento di confrontare 2020 e 2019
sulla base di dati riferiti allo stesso momento di  osservazione  (il
27 giugno 2020 per il periodo gennaiomaggio 2020; il 27  giugno  2019
per l'omologo periodo 2019). Le variazioni sono poi  state  applicate
ai dati di riscossione definitivi del 2019. 
  Non e' stata presa in  considerazione  la  variazione  relativa  al
periodo gennaio-febbraio, salvo per  alcuni  casi  in  cui  e'  stata
valorizzata una perdita specifica (tra il 5% e il 15%) da  ricondurre
a pagamenti non intervenuti per qualsiasi motivo, ad esempio  ritardi
naturali nel pagamento  di  tariffe,  canoni  e  imposte  temporanee,
successivamente depotenziati dall'emergenza intervenuta. 
  Le  variazioni  osservate  sul  periodo  marzo-maggio  sono   state
azzerate in caso di aumento e considerate in  misura  variabile  (dal
30% al 100%) ai fini della stima, nonche' imponendo  dei  vincoli  di
perdita, a seconda del tipo di entrata. 
  Le variazioni imputate ai periodi non osservabili (giugno-agosto  e
settembre-dicembre) sono state invece valutate: 
    -  in  funzione  della  riduzione  osservata  marzo-maggio,   con
coefficienti di norma  decrescenti  nel  caso  di  fonti  di  entrata
collegate in vario modo a "consumi" modulabili nel tempo e  indicando
in taluni casi dei vincoli di perdita anch'essi decrescenti; 
    - sulla base di valori uniformi in genere decrescenti,  nel  caso
di fonti di  entrata  collegate  a  cespiti  fissi  o  comunque  meno
modulabili nel tempo (tipicamente, IMU, Tari, Add.le Irpef). 
  Il gettito della "Tari-tributo", riscontrabile  nella  contabilita'
dei  comuni,  e'  stato  arricchito  con   una   stima   di   gettito
"Tari-corrispettivo", che invece non viene registrato nei bilanci  in
quanto di norma affidato al soggetto  gestore  del  servizio  rifiuti
(art. 1, co. 688, della legge  n.147/2013).  Si  deve  infatti  tener
conto che per circa mille enti la Tari accertata in bilancio e' nulla
o non corrisponde  alla  reale  dimensione  finanziaria  del  settore
"rifiuti",  essenzialmente  in  ragione  dell'adozione   della   Tari
corrispettiva. Il ricorso  ad  una  stima  deriva  dalla  sostanziale
identita'   degli   effetti   delle    perdite    di    gettito    da
Tari-corrispettivo sui bilanci comunali, ancorche' con  modalita'  in
parte indirette. Anche in questi  casi,  infatti,  il  comune  e'  il
soggetto  competente  nella  determinazione  delle  tariffe  e  delle
eventuali  agevolazioni  e  le  perdite  dovute   all'emergenza   non
modificano - se non marginalmente -  gli  obblighi  contrattuali  tra
comune e  gestore.  Nell'introduzione  di  questa  posta  sono  stati
integrati alcuni dati di  gettito  2019  relativi  alla  Tari-tributo
particolarmente bassi ed  incoerenti  con  altre  fonti  disponibili,
evidentemente frutto di errori o ritardi nella regolarizzazione degli
incassi. 
  La tabella 1, sotto riportata, riporta nel dettaglio i  criteri  di
valutazione delle entrate. 
 
  Tabella 1 - Criteri valutazione delle variazioni di  entrata  (anno
2020) - Comuni, Unioni di comuni e Comunita' montane 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Occorre segnalare, poi,  che  l'inserimento  di  poste  di  origine
diversa da Siope - incassi  IMU,  Addizionale  comunale  all'Irpef  e
Tari-corrispettivo - ha reso necessarie attivita' di  verifica  della
coerenza complessiva delle entrate considerate, al  fine  di  evitare
errori di duplicazione tra valori inseriti e  eventuali  collocazioni
anomale delle entrate Siope, tipicamente  in  voci  residuali  (altre
imposte o tasse). Una analoga condotta e'  stata  ritenuta  opportuna
con   riferimento   ai   gettiti   Tosap-   Cosap   e   Imposta    di
soggiorno/Contributo di sbarco, oggetto di elaborazioni e  rettifiche
in occasione dei recenti citati di riparto di  risorse  di  cui  agli
articoli 180 e 181 del dl n.34/2020. 
  Inoltre,  alla  luce  delle  rilevanti   incertezze   che   tuttora
permangono in relazione alle dinamiche dei gettiti  e  alla  notevole
diversificazione nella composizione delle diverse  fonti  di  entrata
tra gli enti, in particolare  quelli  di  minore  dimensione,  si  e'
ritenuto di individuare una soglia minima di perdita complessiva  per
grandi classi tipologiche  di  enti.  Considerando  piu'  elevato  il
rischio di sottovalutazione delle perdite di gettito con  riferimento
agli  enti  piu'  esposti  alla  caduta  delle   attivita'   connesse
all'attrattivita' dei territori e al turismo, tale  soglia  e'  stata
diversificata a seconda della dimensione delle presenze turistiche di
fonte Istat, rilevate al 2018, con la seguente scalatura: comuni  con
presenze giornaliere fino a 1 volta la propria popolazione residente,
-5%; comuni con presenze giornaliere fino a 7 volte  la  popolazione,
-7%; comuni con presenze superiori a 7  volte  la  popolazione,  -9%.
Tale correttivo ha interessato un totale di circa 500 comuni. 
  A livello di comparto, alla luce delle richiamate  valutazioni,  la
stima complessiva di perdita di gettito e', allo stato, pari a  circa
4,9 miliardi di  euro  (Tabella  2),  comprensivo  della  valutazione
relativa all'imposta di soggiorno che non concorrera' al riparto.  Al
riguardo,  si  precisa  che  la  stima  potrebbe  essere  oggetto  di
revisioni in sede di riparto per le richiamate verifiche di  coerenza
complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare  errori  di
duplicazione tra valori inseriti  e  eventuali  collocazioni  anomale
delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre  imposte  o
tasse). 
 
  Tabella 2 - Valutazione delle variazioni  di  entrata  (anno  2020,
dati in euro) - Comuni, Unioni di comuni e Comunita' montane 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  La valutazione delle variazioni di spesa 
  La valutazione delle potenziali variazioni di  spesa  sul  comparto
comuni per effetto della pandemia  da  Covid-19  e  delle  misure  di
contenimento adottate per contrastarla  e'  stata  compiuta  da  SOSE
distinguendo gli impatti su  due  possibili  piani:  un  primo  piano
considerato e' quello  delle  riduzioni  di  spesa  per  effetto  del
lockdown e un secondo piano e'  relativo  alle  variazioni  di  spesa
legate al cambiamento nella modalita'  di  offerta  dei  servizi  e/o
della domanda dei servizi stessi. 
  Il  documento  sottoposto  al  Tavolo   tecnico,   comprensivo   di
valutazioni per ciascuna funzione fondamentale e per le funzioni  non
fondamentali, e' ripreso in sintesi nella presente nota metodologica,
anche alla luce della proposta dell'ANCI di limitare  le  valutazioni
relative alle minori spese alle riduzioni di spesa  per  effetto  del
lockdown (oneri accessori del personale  e  utenze),  motivata  dalla
forte incertezza del contesto, con particolare riferimento ai settori
della scuola e dei rifiuti. Tale proposta condivisa dal Tavolo  porta
ad esporre con il necessario dettaglio le stime di minore  spesa  che
si ritiene di applicare nell'ambito di questo riparto e  a  rimandare
gli approfondimenti sulle altre dinamiche di spesa  nel  seguito  del
monitoraggio. Si deve inoltre aggiungere che, al fine di tenere conto
fin d'ora in modo prudente delle minori spese di gestione dei servizi
a domanda individuale connessi all'Istruzione e agli  Asili  nido  e'
stata decurtata del 30% ai fini del computo del  riparto  oggetto  di
questa nota.  Una  analoga  decurtazione  e'  applicata  alle  minori
entrate stimate con riferimento alle funzioni non fondamentali  sulla
base   dei   proventi   dei   servizi   cultura/turismo/sport.   Tale
decurtazione e' applicata alla base di calcolo dei  costi  imputabili
ridotti al fine di considerare la piu' contenuta struttura  di  costo
connessa a tali servizi2 . Le riduzioni considerate in questi  ambiti
ammontano nel complesso a circa 130 milioni. 
  ______ 
   2 Considerato che le voci di  spesa  relative  alle  funzioni  non
fondamentali sono soltanto in parte correlate alle  entrate,  poiche'
ascrivibili solo parzialmente ai servizi a  domanda  individuale,  si
computano come minori spese soltanto la meta'  delle  minori  entrate
stimate.  Inoltre,  per  prevenire  effetti  distorsivi,   e'   stata
effettuata una  normalizzazione  delle  minori  spese  affinche'  non
fossero superiori a 6,52 euro per abitante. 
 
  Il Tavolo tecnico ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, per quanto
attiene le variazioni di spesa  di  ciascuna  funzione  fondamentale,
continuera'  il  monitoraggio  in  itinere,   tenendo   conto   della
richiamata analisi predisposta da SOSE. 
 
  Riduzioni di spesa per effetto del lockdown 
  Ai fini della determinazione delle variazioni di spesa per  effetto
del lockdown, a seguito dei confronti avvenuti con IFEL/SOSE in  sede
di riunioni tecniche, e' stata considerata una  potenziale  riduzione
di spesa derivante dal risparmio dovuto alla contrazione degli  oneri
legati agli straordinari per il personale,  alla  mancata  erogazione
dei buoni pasto e alla parziale riduzione dei costi di struttura: 
  - oneri per il personale. E' stato determinato il peso delle  spese
per "straordinario personale" e "buoni pasto" sul totale della  spesa
corrente relativa alla voce "Redditi da lavoro dipendente"  da  fonte
SIOPE. Per l'annualita' 2019 tale peso e' risultato pari al  2,1735%.
Considerato che il lockdown ha determinato il parziale  blocco  delle
attivita' per oltre due mesi e che lo smart-working 
  e' stato largamente  adottato  dalle  pubbliche  amministrazioni  e
realisticamente si protrarra' fino a cessata emergenza, si e'  giunti
a  considerare  la  percentuale  dello  0,3895%   per   effetto   del
riproporzionamento del suddetto peso sui 4 mesi di parziale  chiusura
(stimando per i primi 2 mesi un effetto del 70% e per i restanti 2 un
impatto del 40%). Si precisa che, per i comuni il  cui  risultato  in
termini di variazione  di  spesa  pro-capite  era  superiore  al  97°
percentile o inferiore al 3°  percentile  della  distribuzione  delle
variazioni di spesa dei comuni della rispettiva fascia  di  abitante,
la variazione per abitante  e'  stata  assunta  pari  al  valore  del
percentile soglia e poi riportata al corrispondente valore in euro; 
  - utenze. E' stata scorporata la  componente  relativa  all'energia
elettrica, sebbene sia evidente che anche su  questa  voce  si  siano
registrati  dei   risparmi,   perche'   avrebbe   potuto   introdurre
distorsioni legate alle spese per illuminazione pubblica,  certamente
incomprimibili  anche  in  fase  di  lockdown;  le  restanti   utenze
potenzialmente oggetto di riduzione consumi  e  congiuntamente  spesa
sono state considerate separatamente,  analizzando  distintamente  le
voci "acqua", "gas" e "utenze e canoni per altri  servizi  nac".  Per
ciascuna di queste voci e' stato considerato il peso sul totale della
spesa corrente per acquisto di beni e servizi da  fonte  SIOPE  2019.
Per la voce "acqua" il peso e' risultato pari allo  0,9187%,  per  il
"gas" all'1,8338% e per le utenze n.a.c." all'1,1438%. Il peso  della
voce  "acqua"  e'  stato  riproporzionato  sui  4  mesi  di  parziale
chiusura, stimando per i primi 2 mesi un effetto  dell'80%  e  per  i
restanti 2 un impatto del 40%. I pesi di "gas" e "utenze n.a.c." sono
invece stati considerati ipotizzando un impatto  dell'80%  sui  primi
due  mesi  e  del  10%  per  i  restanti  due.  Per  completezza   di
informazione si segnala ce il peso utilizzato per l'acqua e'  pari  a
0,001837, per il gas pari a 0,002751 e per le  utenze  e  canoni  per
altri servizi n.a.c. pari a 0,001716. 
  Ai fini  della  determinazione  delle  minori  spese  per  ciascuna
tipologia di utenza, i pesi cosi' determinati  sono  stati  applicati
alla spesa per acquisti di beni e servizi del totale funzioni desunta
dai Certificati Consuntivi3 , con  riferimento  all'annualita'  2018,
opportunamente normalizzata rispetto alla  distribuzione  sul  totale
comparto per i valori inferiori al 3° o superiori al 97° percentile. 
  ______ 
   3 Per i comuni per cui non e' disponibile il dato  da  Certificato
Consuntivo 2018 le informazioni di  bilancio  sono  state  recuperate
dagli  anni  precedenti,  percorrendo  a  ritroso  la  serie  storica
2017-2010,  sempre  facendo  riferimento  alla  sola  spesa  per   il
personale. In assenza di un'informazione utilizzabile da  Certificato
Consuntivo e' stato preso a riferimento il dato da fonte SIOPE 2019. 
 
  Per il complesso del comparto la riduzione di spesa stimata ammonta
a 53,58 milioni di euro di minori spese relative al personale,  54,27
milioni di euro per effetto della contrazione delle  utenze  relative
all'acqua, 81,25 milioni di euro per il gas e 50,67 milioni  di  euro
per le "altre utenze n.a.c.". Di seguito una tabella riepilogativa di
dettaglio. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Per quanto riguarda le Unioni di comuni e le Comunita' montane,  al
fine di adempiere una valutazione sintonica  con  quanto  determinato
per i comuni e non  avendo  a  disposizione  i  dati  da  Certificati
Consuntivi, e' stata considerata come base di partenza per  l'analisi
la spesa corrente di cassa  da  fone  SIOPE  relativa  all'annualita'
2019, con riferimento alla spesa  per  personale  (voce  "Redditi  da
lavoro dipendente") e alla spesa per acquistidi beni e servizi  (voce
"Acquisto di bene e servizi"). A tali spese sono stati applicati  gli
stessi pesi definiti  per  il  comparto  comuni,  sopra  esplicitati,
determinando una stima di minori spese relative al personale  pari  a
2,04 milioni di euro, a 1,90 milioni di euro per la contrazione delle
utenze di acqua, a 2,84 milioni di euro per il gas e  infine  a  1,77
milioni di euro per le "altre utenze n.a.c.", per un totale  di  8,55
milioni di euro. 
  In fase applicativa, al fine di non penalizzare  eccessivamente  le
aggregazioni  comunali,  che  hanno  una  struttura  di  entrate   di
riferimento significativamente ridotta (nel complesso circa  60  mln.
di euro) e quei comuni con una  analoga  sproporzione  tra  ammontare
della perdita di entrate stimata e  ammontare  dei  minori  costi  da
lockdown imputati, e' stato posto un vincolo all'ammontare massimo di
tali minori costi imputati, cosi' che  non  possano  superare  il  9%
della minor perdita stimata (a fronte di una media di  incidenza  del
5,7%  sul  comparto  comunale).   Tale   vincolo   incide   in   modo
significativo sulle aggregazioni, per le  quali  i  minori  costi  in
questione imputati passano da 8,55 mln. a 3,94 mln., mentre incide in
misura complessivamente trascurabile per il  sottocomparto  "Comuni",
per il quale tali minori spese imputate passano da  239,78  a  232,60
milioni di euro. 
 
  Criteri e modalita' di riparto 3.000 milioni 
  Alla luce dell'analisi sopra riportata, ai fini del  riparto  delle
risorse disponibili (3.000 milioni), si procede  con  la  metodologia
sotto riportata. 
  1° step: calcolo della variazione di entrata  per  ciascun  comune,
unione di comuni, comunita' montana 
  Le percentuali stimate di minor  gettito  di  cui  alla  Tabella  1
(paragrafo "La valutazione delle variazioni di  entrata"),  applicate
alla  composizione  delle  entrate  di   ciascun   ente   determinano
l'ammontare  complessivo  della  perdita  stimata.  Al  riguardo,  si
precisa che: 
  -  non  sono  considerate  le  entrate  relative  ai  prelievi  sul
soggiorno (ammontare 2019 di riferimento e perdita stimata 2020),  in
quanto le relative perdite sono  oggetto  di  ristoro  con  specifica
norma (art. 180 "Ristoro  ai  Comuni  per  la  riduzione  di  gettito
dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni  in  materia",  DL  n.
34/2020), il cui stanziamento sara' aumentato con apposita successiva
previsione legislativa; 
  - la stima del minor gettito di ciascun  ente,  deve  tenere  conto
della verifica di coerenza complessiva delle entrate considerate,  al
fine  di  evitare  errori  di  duplicazione  tra  valori  inseriti  e
eventuali collocazioni anomale delle entrate  Siope,  tipicamente  in
voci residuali (altre imposte o tasse). 
  2° step: sottrazione dei ristori specifici di cui agli artt. 177  e
181, decreto legge n. 34/2020 e  del  30%  delle  minori  entrate  da
servizi domanda individuale. 
  Alla variazione di entrata di cui al 1° step vengono sottratti: 
    - i ristori effettivamente assegnati, per effetto della scelta di
accantonare il 10%  delle  somme  disponibili  a  titolo  di  ristoro
Cosap-Tosap (127,5 mln, di cui  12,75  mln.  accantonati),  art.  181
decreto legge n. 34/2020, per sopperire ad eventuali incompletezze  o
imprecisioni nei rispettivi riparti e per  IMU-  strutture  ricettive
(74,9 mln), art. 177 decreto legge n. 34/2020.  I  ristori  specifici
considerati ammontano pertanto, nel complesso, a 189,65 mln. di euro; 
    - il 30% delle minori  entrate  stimate  relative  ai  servizi  a
domanda individuale (311-Asili nido e  312-Servizi  scuola  e  313  -
Proventi  cultura/turismo/sport)  come  indicato  nel  paragrafo  "La
valutazione delle variazioni di spesa" di circa 130 mln. di euro. 
  Si  ottiene  cosi'  l'ammontare  netto  delle  perdite  di  gettito
stimate, sul quale si applica il correttivo basato sul vincolo di una
quota di riduzione minima per fasce di enti, di cui al paragrafo  "La
valutazione delle variazioni di entrata". 
  3° step: applicazione della variazione di spesa per ciascun comune,
unione di comuni, comunita' montana 
  Al totale del risultato del 2° step, per ciascun ente si applica la
variazione di spesa, che si ritiene opportuno in questa fase limitare
alle riduzioni relative agli oneri accessori per il personale e  alle
spese per utenze come descritte nel paragrafo "La  valutazione  delle
variazioni di spesa". Tale  scelta  mira  ad  accogliere  le  riserve
espresse dall'ANCI, basate sull'assoluta incertezza del contesto, con
particolare riferimento ai settori della scuola  e  dei  rifiuti;  le
relative tematiche saranno oggetto di ulteriori  approfondimenti  nel
corso dei lavori del tavolo  tecnico  di  cui  all'articolo  106  del
decreto legge n. 34/2020, con riferimento sia al lato entrate che  al
lato spese. Considerando la  clausola  di  mitigazione  di  cui  alla
conclusione del paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa",
l'ammontare complessivo delle minori spese considerate  ai  fini  del
riparto ammonta a 236,54 mln. di euro. 
  4° step: riproporzionamento e determinazione dell'assegnazione 
  L'assegnazione dovuta a  ciascun  ente  si  ottiene  attraverso  il
riproporzionamento   del   risultato   del   3°   step   alla   somma
complessivamente  disponibile,  pari  a  3  miliardi  di  euro.  Tale
riproporzionamento tiene conto di un margine di incertezza  circa  la
fisiologica volatilita' dei dati utilizzati (cassa 2019  e  pagamenti
nei diversi periodi 2019 e 2020), che incide particolarmente su  enti
di  piccole  dimensioni  e  con   minor   capacita'   di   tempestiva
regolarizzazione degli incassi, assicurando  che  l'assegnazione  pro
capite per abitante per ciascun ente non sia inferiore a 18 euro.  In
ogni caso, inoltre,  l'assegnazione  definitiva  deve  garantire  per
ciascun ente  la  quota  di  acconto  gia'  erogata  in  applicazione
dell'articolo 106, comma1 del decreto legge n. 34 del 2020.