Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6 All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: «le autorita' competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»; al comma 2: alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»; alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»; alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area». All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: «Le autorita' competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi». All'articolo 3: al comma 1, la parola: «sentito» e' sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» e' soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»; al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»; al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»; al comma 6: al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,»; al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater» e' soppresso il segno d'interpunzione: «,». All'articolo 4: al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»; al comma 2: al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»; al secondo periodo, dopo la parola: «apportare» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».