IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   q),   della
Costituzione, che prevede la  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di profilassi internazionale; 
  Visto l'articolo 118, primo comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione; 
  Tenuto conto che l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul  territorio  nazionale  per   il   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante  misure  urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59  dell'8  marzo  2020,
recante  ulteriori  disposizioni  attuative  del   decreto-legge   23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando  misure  di  potenziamento   della   rete   di   assistenza
territoriale e delle funzioni del Ministero della salute; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 marzo 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze, per la  pubblica  amministrazione  e  per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e  per  il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario 
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali  di  assistenza   nonche'   per   assicurare   sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti  letto  per  la  terapia
intensiva e sub intensiva necessari alla cura  dei  pazienti  affetti
dal predetto virus, le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato  dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono: 
  a) procedere al  reclutamento  delle  professioni  sanitarie,  come
individuate  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni e dalla legge 18 febbraio  1989,  n.  56  e  successive
modificazioni, nonche' di medici specializzandi, iscritti  all'ultimo
e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione,  anche
ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di  lavoro
autonomo, anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di
durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici  specializzandi  restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e  continuano
a percepire  il  trattamento  economico  previsto  dal  contratto  di
formazione   medico   specialistica,   integrato   dagli   emolumenti
corrisposti  per  l'attivita'  lavorativa  svolta.  Il   periodo   di
attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che
conduce  al  conseguimento  del  diploma  di   specializzazione.   Le
Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero  delle  attivita'  formative,  teoriche   e   assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi  formativi  previsti.  I
predetti incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia  di  spesa   di   personale,   nei   limiti   delle   risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di  cui
all'articolo 17; 
  b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma  548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con  le  modalita'
ivi previste anche per quanto riguarda il  trattamento  economico  da
riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro  ivi  previsto.  Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono  avvenire  nell'ambito
delle strutture  accreditate  della  rete  formativa  e  la  relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto  formativo  deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione. 
  2. I  contratti  di  lavoro  autonomo,  stipulati  in  assenza  dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.  L'attivita'  di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo per  tutta  la  durata
dello  stato  d'emergenza,  integra  il   requisito   dell'anzianita'
lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75. 
  3. Gli  incarichi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conferiti anche  ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio  della  professione  medica  e  iscritti  agli   ordini
professionali. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati
in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza  italiana,
abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo. 
  5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto  dal  comma
2, gli incarichi di cui ai commi 1,  lettera  a)  conferiti,  per  le
medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale  sino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto. 
  6. Fino al 31 luglio 2020, al fine  di  far  fronte  alle  esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e  di
garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  Bolzano,  in  deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  all'articolo  7
del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche  facendo  ricorso  agli
idonei in graduatorie  in  vigore,  possono  conferire  incarichi  di
lavoro autonomo, con durata non superiore ai  sei  mesi,  e  comunque
entro il termine dello stato di emergenza  a  personale  medico  e  a
personale infermieristico, collocato in  quiescenza,  anche  ove  non
iscritto  al  competente  albo  professionale  in   conseguenza   del
collocamento a riposo.  I  predetti  incarichi,  qualora  necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai  vincoli  previsti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa  di  personale,  nei  limiti
delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione  con  il
decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi  di  cui  al  presente
comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo
e trattamento pensionistico di cui  all'articolo  14,  comma  3,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.