IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/60 del 22 dicembre 1986 che autorizza gli Stati membri ad aprire contingenti di importazione di merci da Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, URSS e Vietnam per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1987; Vista la decisione della commissione CEE del 20 ottobre 1987 relativa alla modifica del regime d'importazione, istituita con decisione del Consiglio CEE n. 87/60 del 22 dicembre 1986, per quanto riguarda l'importazione per il 1987, di talune merci dalla Cecoslovacchia; Considerata l'esigenza di dare applicazione alla predetta decisione; Decreta: Art. 1. Il decreto 7 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1987, e' modificato per quanto riguarda l'allegato A, nel senso che vengono fissati i sottoindicati ulteriori contingenti utilizabili con il sistema della dogana controllata: IMPORTAZIONI DALLA CECOSLOVACCHIA V.D. Merce Quantita' Dogana 73.14 Fili di ferro o di acciaio nudi o T. 1.500 Brescia rivestiti, esclusi i fili isolati T. 1.500 Tarvisio per elettricita'