(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                              Titolo VI
                          Norme transitorie
                              Art. 25.
  Fino  a  quando  la  Fondazione  partecipera'  al  controllo  della
societa'  conferitaria,  non  possono  far  parte  del  consiglio  di
amministrazione della Fondazione amministratori  o dipendenti di enti
creditizi,  o  di  societa'  controllate  da  enti  creditizi,  o  di
associazioni, federazioni o organismi, di rappresentanza o categoria,
dei  quali facciano  parte  enti creditizi.  Per  coloro che  vengono
designati ai sensi del primo  comma dell'art. 9 del presente statuto,
tale requisito  deve essere posseduto  da almeno tre anni  al momento
della  designazione.  Lo stesso  termine  si  applica per  il  membro
cooptato  facoltativamente  dal  consiglio   ai  sensi  dell'art.  8,
penultimo comma, nonche' per il presidente e per il vicepresidente.
  Sono  esclusi  dalla  presente   norma  transitoria  i  membri  del
consiglio cooptati obbligatoriamente ai  sensi dell'art. 8, penultimo
comma, dello statuto.