Allegato Titolo VI Norme transitorie Art. 25. Fino a quando la Fondazione partecipera' al controllo della societa' conferitaria, non possono far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione amministratori o dipendenti di enti creditizi, o di societa' controllate da enti creditizi, o di associazioni, federazioni o organismi, di rappresentanza o categoria, dei quali facciano parte enti creditizi. Per coloro che vengono designati ai sensi del primo comma dell'art. 9 del presente statuto, tale requisito deve essere posseduto da almeno tre anni al momento della designazione. Lo stesso termine si applica per il membro cooptato facoltativamente dal consiglio ai sensi dell'art. 8, penultimo comma, nonche' per il presidente e per il vicepresidente. Sono esclusi dalla presente norma transitoria i membri del consiglio cooptati obbligatoriamente ai sensi dell'art. 8, penultimo comma, dello statuto.