IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, relativo al perfezionamento e alla revisione del sistema catastale e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 14 recanti norme per le volture catastali; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari e, in particolare, gli articoli 16 e 17; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto l'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stabilito che con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica; Visto l'art. 10, comma 16 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650; Ravvisata la necessita' di disciplinare le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura, prima di stabilire per ciascun ufficio, con successivi decreti direttoriali, la data a partire dalla quale le volture catastali, sono eseguite automaticamente; Decreta: Art. 1. 1. La voltura catastale, relativa ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione presso gli uffici del territorio o le conservatorie dei registri immobiliari meccanizzati, e' eseguita automaticamente con le modalita', condizioni e termini previsti nel presente provvedimento. 2. Per ottenere l'esecuzione della voltura catastale in maniera automatica, colui che richiede la trascrizione e' obbligato a presentare la relativa nota su supporto informatico, ai sensi dell'art. 3 del decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. 3. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione indicata nella nota di trascrizione, relativamente ai soggetti, agli immobili o ad entrambi, rispetto a quella presente nelle scritture e negli atti catastali, la parte che richiede la trascrizione e' obbligata a presentare, su supporto informatico, apposito foglio informativo conforme alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato al presente decreto e redatto secondo le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio. 4. Ai fini dell'esecuzione della voltura catastale, con modalita' automatiche, devono essere altresi' rispettate le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 8 e 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.