IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali; Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli vapore (CV) e' ora espressa in kilowatt (kW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unita' di misura; Visto che i termini di pagamento sono fissati in base ai cavalli fiscali dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facolta' al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo; Considerata l'opportunita' di determinare in base alla potenza effettiva, kW e CV, i termini di pagamento per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati dal 1 gennaio 1998; Decreta: Art. 1. Termini di pagamento 1. Dal 1 gennaio l998 le tasse automobilistiche sono corrisposte secondo i seguenti termini di modalita': a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 kW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre; b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a) con potenza fiscale fino a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 kW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 febbraio e 1 agosto; c) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate alla lettera a), con potenza fiscale superiore a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 kW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre o per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi; d) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera a) con potenza fiscale fino a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 kW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per un periodo fisso semestrale decorrente dal 1 febbraio e 1 agosto oppure per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi; e) per tutti gli autoveicoli diversi da quelli di cui alle precedenti lettere, per i rimorchi, per i motori fuori bordo da applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 febbraio, 1 giugno e 1 ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi. 2. Il pagamento deve essere effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997, e' quella gia' acquisita per l'anno 1997. 3. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, deve essere eseguito nel mese di gennaio.