APPENDICE 2 DISPOSIZIONI NORMATIVE - REGOLAMENTO (CE) N. 1103/97 DEL CONSIGLIO DEL 17 GIUGNO 1997 - REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO DEL 3 MAGGIO 1998 - DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 1998, N. 213. ------------ REGOLAMENTO (CE) N. 1103/97 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (GU n. C 369 del 7. 12. 1996, pag. 8.), visto il parere del Parlamento europeo (GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 49.), visto il parere dell'Istituto monetario europeo (Parere espresso il 29 novembre 1996.), (1) considerando che il Consiglio europeo ha confermato nella riunione svoltasi a Madrid nei giorni 15 e 16 dicembre 1995 che la terza fase dell'Unione economica e monetaria avra' inizio il 1 gennaio 1999, come previsto dall'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato; che, conformemente al trattato, gli Stati membri che adotteranno l'euro come moneta unica sono denominati, ai fini del presente regolamento, Stati membri partecipanti; (2) considerando che nella riunione del Consiglio europeo a Madrid e' stato deciso che l'espressione ECU utilizzata dal trattato per indicare l'unita' monetaria europea e' un'espressione generica; che i Governi dei quindici Stati membri hanno convenuto che questa decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni pertinenti del trattato; che la denominazione della moneta europea sara' euro; che l'euro come moneta degli Stati membri partecipanti sara' suddiviso in cento unita' divisionali denominate cent; che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi; (3) considerando che per definire il quadro giuridico dell'euro sara' adottato dal Consiglio, sulla base dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, un regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro non appena saranno noti gli Stati membri partecipanti; che alla data d'inizio della terza fase il Consiglio, conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato adottera' i tassi di conversione irrevocabilmente fissati; (4) considerando che, nel funzionamento del mercato comune e per il passaggio alla moneta unica, e' necessario assicurare ai cittadini e alle imprese di tutti gli Stati membri certezza giuridica in relazione a talune disposizioni riguardanti l'introduzione dell'euro, con notevole anticipo rispetto all'avvio della terza fase; che detta certezza giuridica anticipata consentira' che i preparativi dei cittadini e delle imprese procedano in condizioni soddisfacenti; (5) considerando che l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase, che consente al Consiglio, deliberando all'unanimita' degli Stati membri partecipanti, di adottare le altre misure necessarie per la rapida introduzione della moneta unica, puo' essere utilizzato come base giuridica solo quando sia stato confermato, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4, quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica; che pertanto e' necessario fondarsi sull'articolo 235 quale base giuridica per le disposizioni che necessitano urgentemente di certezza giuridica; che pertanto il presente regolamento e il summenzionato regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro offrono insieme il quadro giuridico dell'euro, i cui principi sono stati convenuti dal Consiglio europeo di Madrid; che l'introduzione dell'euro riguarda le operazioni quotidiane di tutta la popolazione degli Stati membri partecipanti; che, per assicurare un passaggio equilibrato, specialmente per i consumatori, occorre prendere in esame disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento e in quello che sara' adottato in base all'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato; (6) considerando che l'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 27.), cessera' al 1 gennaio 1999 di essere definito come paniere di valute e l'euro diverra' una moneta a pieno titolo; che la decisione del Consiglio riguardante l'adozione dei tassi di conversione non modifichera' di per se' il valore esterno dell'ecu; che di conseguenza un ecu, definito come composto da un paniere di valute, diverra' un euro; che il regolamento (CE) n. 3320/94 diventa pertanto obsoleto e deve essere abrogato; che per quanto riguarda i riferimenti all'ecu contenuti negli strumenti giuridici si presumera' che le parti abbiano voluto far riferimento all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito nel suddetto regolamento; che tale presunzione dovrebbe essere confutabile tenendo conto delle intenzioni delle parti; (7) considerando che e' un principio di diritto generalmente accettato che la continuita' dei contratti e degli altri strumenti giuridici non e' influenzata dall'introduzione di una nuova moneta; che il principio della liberta' contrattuale deve essere rispettato; che il principio della continuita' dovrebbe essere compatibile con qualsiasi elemento concordato tra le parti in relazione all'introduzione dell'euro; che per rafforzare la certezza giuridica e la chiarezza e' opportuno confermare esplicitamente che il principio della continuita' dei contratti e degli altri strumenti giuridici si applica tra le ex monete nazionali e l'euro, oltre che tra l'ecu, ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito dal regolamento (CE) n. 3320/94, e l'euro; che cio' comporta in particolare che in caso di strumenti a tasso di interesse fisso l'introduzione dell'euro non modifica il tasso d'interesse nominale dovuto dal debitore; che le disposizioni sulla continuita' possono conseguire il loro obiettivo di certezza giuridica e di trasparenza per gli operatori economici, specialmente per i consumatori, soltanto se entrano in vigore al piu' presto; (8) considerando che l'introduzione dell'euro costituisce un mutamento della normativa monetaria di ciascuno Stato membro partecipante; che il riconoscimento della normativa monetaria di uno Stato e' un principio universalmente accettato; che la conferma esplicita del principio di continuita' dovrebbe portare al riconoscimento della continuita' dei contratti e degli altri strumenti giuridici nelle giurisdizioni dei paesi terzi; (9) considerando che il termine contratto utilizzato per la definizione degli strumenti giuridici comprende tutti i tipi di contratto, indipendentemente dalle modalita' della loro stipulazione; (10) considerando che il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato, adottera' i tassi di conversione dell'euro nei confronti di ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti; che questi tassi di conversione dovranno essere utilizzati per qualunque conversione tra l'euro e le unita' monetarie nazionali o tra le unita' monetarie stesse; che, per qualunque conversione tra le unita' monetarie nazionali, il risultato dovrebbe essere definito da un algoritmo fisso; che l'impiego di tassi di conversione inversi implicherebbe un arrotondamento dei tassi e potrebbe generare notevoli imprecisioni, specie nel caso di importi elevati; (11) considerando che l'introduzione dell'euro richiede l'arrotondamento di importi monetari; che l'indicazione tempestiva delle regole di arrotondamento e' necessaria per il funzionamento del mercato comune e per consentire che venga preparata tempestivamente la transizione senza intoppi verso l'Unione economica e monetaria; che tali regole non pregiudicano altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi; (12) considerando che, per ottenere un grado elevato di precisione nelle operazioni di conversione, conviene che i tassi di conversione siano definiti con sei cifre significative; che un tasso con sei cifre significative consiste in un tasso che, computato a partire da sinistra e dalla prima cifra diversa da zero, e' composto da sei cifre, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende per: - strumenti giuridici: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica; - Stati membri partecipanti: gli Stati membri che adottano la moneta unica conformemente al trattato; - tassi di conversione: i tassi di conversione irrevocabilmente fissati che il Consiglio adotta a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato; - unita' monetarie nazionali: le unita' delle monete degli Stati membri partecipanti, definite il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria; - unita' euro: unita' della moneta unica definita nel regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro, che entrera' in vigore alla data di avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria. Articolo 2 1. Qualunque riferimento all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94, contenuto in uno strumento giuridico, e' sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu. In assenza di tale definizione, si presume, e la presunzione e' confutabile tenendo conto delle intenzioni delle parti, che i riferimenti all'ecu contenuti nello strumento giuridico costituiscono riferimenti all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94. 2. Il regolamento (CE) n. 3320/94 e' abrogato. 3. Il presente articolo e' applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1999, conformemente alla decisione di cui all'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato. Articolo 3 L'introduzione dell'euro non avra' l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, ne' di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, ne' di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti. Articolo 4 1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative. 2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto delle conversioni. 3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unita' euro nelle unita' monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione. 4. Gli importi monetari da convertire da un'unita' monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unita' euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unita' monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati. Articolo 5 Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unita' euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per diffetto al cent piu' vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unita' monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unita' divisionale piu' vicina o, in assenza di unita' divisionale, all'unita' piu' vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unita' divisionale o dell'unita' della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione da' un risultato che si pone a meta', la somma viene arrotondata per eccesso. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi' 17 giugno 1997. Per il Consiglio Il presidente A. JORRITSMA-LEBBINK REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase, vista la proposta della Commissione (GU C 369 del 7. 12. 1996, pag. 10.), visto il parere dell'Istituto monetario europeo (GU C 205 del 5. 7. 1997, pag. 18.), visto il parere del Parlamento europeo (GU C 380 del 16. 12. 1996, pag. 50.), (1) considerando che il presente regolamento definisce le norme applicabili in materia monetaria negli Stati membri che hanno adottato l'euro; che il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.), ha gia' fissato le norme concernenti la continuita' dei contratti, la sostituzione dei riferimenti all'ECU negli strumenti giuridici mediante riferimenti all'euro ed infine l'arrotondamento degli importi; che l'introduzione dell'euro riguarda le operazioni quotidiane di tutta la popolazione degli Stati membri partecipanti; che, per assicurare un passaggio equilibrato, in particolare per i consumatori, occorrerebbe prendere in esame disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1103/97; (2) considerando che nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Madrid il 15 e il 16 dicembre 1995 e' stato deciso che l'espressione "ECU" utilizzata nel trattato per indicare l'unita' monetaria europea e' un'espressione generica; che i governi dei quindici Stati membri hanno convenuto che questa decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni pertinenti del trattato; che la denominazione della moneta europea sara' "euro"; che l'euro in quanto moneta degli Stati membri partecipanti sara' diviso in cento unita' divisionali denominate "cent"; che la scelta del nome "cent" non esclude l'utilizzo delle varianti linguistiche di tale termine in uso comune negli Stati membri; che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi; (3) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, oltre all'adozione dei tassi di conversione, il Consiglio adotta anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro; (4) considerando che ogniqualvolta uno Stato membro divenga, a norma dell'articolo 109 K, paragrafo 2 del trattato, uno Stato membro partecipante, il Consiglio, in forza dell'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro interessato; (5) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, alla data di inizio della terza fase il Consiglio adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri partecipanti sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'euro viene a sostituirsi a queste valute; (6) considerando che le disposizioni normative vanno interpretate tenendo conto dell'assenza di rischi di cambio tra l'unita' euro e le unita' monetarie nazionali o tra le varie unita' monetarie nazionali; (7) considerando che il termine "contratto" utilizzato nella definizione degli strumenti giuridici comprende tutti i tipi di contratto, indipendentemente dalle modalita' della loro stipulazione; (8) considerando che, al fine di preparare un'agevole transizione verso l'euro, occorre prevedere un periodo transitorio tra la sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro; che durante tale periodo le unita' monetarie nazionali saranno definite come suddivisioni dell'euro; che risulta pertanto stabilita un'equivalenza giuridica tra l'unita' euro e le unita' monetarie nazionali; (9) considerando che, a norma dell'articolo 109 G del trattato e del regolamento (CE) n. 1103/97, dal 1 gennaio 1999 l'euro sostituira' l'ECU come unita' di conto delle istituzioni delle Comunita' europee; che l'euro dovrebbe essere inoltre l'unita' di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali degli Stati membri partecipanti; che, secondo le conclusioni di Madrid, le operazioni di politica monetaria saranno effettuate in euro dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC); che cio' non impedisce alle banche centrali nazionali di tenere conti nelle rispettive unita' monetarie nazionali durante il periodo transitorio, in particolare per il loro personale e per le pubbliche amministrazioni; (10) considerando che, durante il periodo transitorio, ciascuno Stato membro partecipante puo' consentire l'impiego generalizzato dell'unita' euro nel suo territorio; (11) considerando che durante il periodo transitorio suddetto i contratti, le normative nazionali e gli altri strumenti giuridici possono essere validamente espressi in unita' euro o nelle unita' monetarie nazionali; che, durante lo stesso periodo, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pregiudicare la validita' di qualsiasi riferimento a unita' monetarie nazionali in uno strumento giuridico; (12) considerando che, salvo patto contrario, nell'esecuzione di tutti gli atti sanciti da uno strumento giuridico gli operatori economici devono rispettare la denominazione ivi prevista; (13) considerando che l'unita' euro e l'unita' monetaria nazionale sono unita' della stessa moneta; che dovrebbe essere garantita la possibilita', all'interno degli Stati membri partecipanti, di effettuare i pagamenti tramite accredito di un conto nell'unita' euro ovvero nelle rispettive unita' monetarie nazionali; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto dovrebbero applicarsi anche ai pagamenti transfrontalieri denominati nell'unita' euro o nell'unita' monetaria nazionale del conto del creditore; che e' necessario garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento con disposizioni sull'accredito di conti tramite strumenti di pagamento accreditati mediante detti sistemi; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non dovrebbero comportare per gli intermediari finanziari l'obbligo di rendere disponibili altre possibilita' di pagamento ovvero prodotti denominati in qualsiasi particolare unita' dell'euro; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non impediscono agli intermediari finanziari di coordinare, durante il periodo transitorio, l'introduzione di possibilita' di pagamento denominate in unita' euro basate su un'infrastruttura tecnica comune; (14) considerando che, in base alle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid, a decorrere dal 1 gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile sara' emesso dagli Stati membri partecipanti in unita' euro; che e' opportuno consentire agli emittenti del debito di ridenominare il debito in essere in unita' euro; che le disposizioni in materia di ridenominazione dovrebbero essere tali da poter essere applicate anche nelle giurisdizioni di paesi terzi; che gli emittenti dovrebbero essere in grado di ridenominare il debito in essere ove esso sia denominato nell'unita' monetaria nazionale di uno Stato membro che ha ridenominato, in tutto o in parte, il debito in essere della sua pubblica amministrazione; che tali disposizioni non riguardano l'introduzione di misure supplementari intese a modificare i termini del debito in essere per alterarne, fra l'altro, l'importo nominale, essendo queste materie soggette alle pertinenti norme del diritto nazionale; che e' opportuno consentire agli Stati membri di adottare gli opportuni provvedimenti per modificare l'unita' di calcolo utilizzata per le procedure operative dei mercati organizzati; (15) considerando che potrebbero inoltre essere necessarie ulteriori iniziative a livello comunitario per chiarire l'effetto dell'introduzione dell'euro sull'applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti, con particolare riguardo al netting, alla compensazione e all'utilizzo di tecniche aventi effetti simili; (16) considerando che l'obbligo d'impiego dell'unita' euro puo' essere imposto soltanto in base alla normativa comunitaria; che per le operazioni con il settore pubblico gli Stati membri partecipanti possono consentire l'utilizzazione dell'unita' euro; che, conformemente allo scenario di riferimento deciso dal Consiglio europeo di Madrid, la normativa comunitaria che stabilisce il calendario per la generalizzazione dell'impiego dell'unita' euro potrebbe lasciare un margine di manovra ai singoli Stati membri; (17) considerando che, a norma dell'articolo 105 A del trattato, il Consiglio puo' adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche; (18) considerando che occorre tutelare adeguatamente le banconote e le monete metalliche contro la contraffazione; (19) considerando che le banconote e le monete metalliche denominate nelle unita' monetarie nazionali cessano di avere corso legale al piu' tardi sei mesi dopo la fine del periodo transitorio; che le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari; (20) considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, i riferimenti presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine di tale periodo devono intendersi come riferimenti all'unita' euro sulla base dei rispettivi tassi di conversione; che pertanto non e' necessaria, per ottenere tale risultato, una ridenominazione materiale degli strumenti giuridici in vigore; che le regole di arrotondamento stabilite dal regolamento (CE) n. 1103/97 si applicano anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio o successivamente ad esso; che comunque per motivi di chiarezza puo' essere opportuno procedere alla ridenominazione materiale il piu' presto possibile; (21) considerando che il protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord stabilisce al punto 2 che, inter alia, il punto 5 del protocollo stesso produce effetto se il Regno Unito notifica al Consiglio che non intende passare alla terza fase; che il 30 ottobre 1997 il Regno Unito ha comunicato al Consiglio che non intende passare alla terza fase; che il punto 5 stabilisce, inter alia, che l'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato non si applica al Regno Unito; (22) considerando che, nel riferirsi al punto 1 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca, questa ha comunicato, nell'ambito della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non partecipera' alla terza fase; che pertanto, ai sensi del punto 2 del suddetto protocollo, alla Danimarca si applicano tutti gli articoli e tutte le disposizioni del trattato e dello Statuto del SEBC che fanno riferimento ad una deroga; (23) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, la moneta unica sara' introdotta esclusivamente negli Stati membri che non sono oggetto di una deroga; (24) considerando che, pertanto, il presente regolamento si applica a norma dell'articolo 189 del trattato, fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: PARTE I DEFINIZIONI Articolo 1 Ai fini del presente regolamento, si intende per: - "Stati membri partecipanti": Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia; - "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica; - "tasso di conversione": il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato; - "unita' euro": l'unita' monetaria di cui all'articolo 2, seconda frase; - "unita' monetarie nazionali": le unita' delle monete degli Stati membri partecipanti, cosi' come definite il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria; - "periodo transitorio": il periodo di tempo che inizia il 1 gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001; - "ridenominare": modificare l'unita' nella quale e' espresso l'importo di un debito in essere da un'unita' monetaria nazionale all'unita' euro, come definito all'articolo 2; l'atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale. PARTE II SOSTITUZIONE DELL'EURO ALLE MONETE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI Articolo 2 A decorrere dal 1 gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti e' l'euro. L'unita' monetaria e' un euro. Un euro e' diviso in cento cent. Articolo 3 L'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante. Articolo 4 L'euro e' l'unita' di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti. PARTE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 5 Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano durante il periodo transitorio. Articolo 6 1. L'euro e' altresi' diviso nelle unita' monetarie nazionali in base ai tassi di conversione. Ogni divisione delle monete nazionali in unita' divisionali viene mantenuta. Subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, continua ad applicarsi la normativa degli Stati membri in materia monetaria. 2. Ove uno strumento giuridico faccia riferimento ad un'unita' monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unita' euro in base ai tassi di conversione. Articolo 7 La sostituzione dell'euro alla moneta di ciascuno Stato membro partecipante non ha di per se' l'effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione. Articolo 8 1. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego di un'unita' monetaria nazionale o che siano in essa denominati sono compiuti in tale unita' monetaria nazionale. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego dell'unita' euro o che siano in essa denominati vengono compiuti in unita' euro. 2. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano salvo accordo diverso tra le parti. 3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi importo denominato in unita' euro o nell'unita' monetaria nazionale di un dato Stato membro partecipante e pagabile in detto Stato membro mediante accredito sul conto del creditore puo' essere versato dal debitore indifferentemente in unita' euro o nell'unita' monetaria nazionale in questione. Detto importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell'unita' monetaria in cui e' denominato il conto medesimo; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione. 4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante puo' adottare i provvedimenti necessari al fine di: - ridenominare in unita' euro il debito in essere emesso dalla sua pubblica amministrazione, come definito nel sistema europeo di conti integrati, denominato in unita' monetaria nazionale ed emesso a norma del diritto nazionale. Qualora uno Stato membro adotti una siffatta misura, gli emittenti possono ridenominare in unita' euro il debito denominato nell'unita' monetaria nazionale dello Stato membro in questione, salvo ove la ridenominazione sia espressamente esclusa dai termini del contratto; la presente disposizione si applica al debito emesso dall'amministrazione pubblica di uno Stato membro nonche' alle obbligazioni e alle altre forme di debito mobiliarizzato negoziabile sui mercati finanziari ed agli strumenti del mercato monetario emessi da altri debitori; - consentire: a) ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7)), nonche' delle merci, e b) ai sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti di cambiare l'unita' di conto utilizzata per le loro procedure operative da un'unita' monetaria nazionale all'unita' euro. 5. Gli Stati membri partecipanti possono adottare disposizioni diverse da quelle del precedente paragrafo 4, che impongano l'impiego di unita' euro, solo secondo un calendario stabilito dalla normativa comunitaria. 6. Le norme nazionali degli Stati membri partecipanti che consentono o impongono il netting, la compensazione o l'utilizzo di tecniche aventi effetti simili si applicano alle obbligazioni pecuniarie indipendentemente dal fatto che siano denominate in unita' euro o in unita' monetarie nazionali; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione. Articolo 9 Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unita' monetaria nazionale continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali del giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento. PARTE IV BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO Articolo 10 A decorrere dal 1 gennaio 2002 la BCE e le Banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro. Fatto salvo l'articolo 15, dette banconote denominate in euro sono le uniche banconote aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. Articolo 11 A decorrere dal 1 gennaio 2002 gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio puo' stabilire a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2, seconda frase del trattato. Fatto salvo l'articolo 15, dette monete metalliche sono le uniche monete metalliche aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell'autorita' emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno e' obbligato ad accettare piu' di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento. Articolo 12 Gli Stati membri partecipanti assicurano sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche. PARTE V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 13 Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano dopo lo scadere del periodo transitorio. Articolo 14 I riferimenti alle unita' monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unita' euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97. Articolo 15 1. Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unita' monetaria nazionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di tempo puo' essere abbreviato da una norma nazionale. 2. Per un periodo non superiore a sei mesi dopo la fine del periodo transitorio, ogni Stato membro partecipante puo' stabilire norme per l'impiego delle banconote e delle monete metalliche denominate nella propria unita' monetaria nazionale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e adottare qualsiasi misura necessaria ad agevolare il loro ritiro. Articolo 16 Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate. PARTE VI ENTRATA IN VIGORE Articolo 17 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999. Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del trattato e fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1. Fatto a Bruxelles, addi' 3 maggio 1998 Per il Consiglio Il Presidente G. BROWN DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213. Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE); Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo: TITOLO I (DEFINIZIONI) Articolo 1 (Definizioni) 1. Nel presente decreto si intendono per: a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato; b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997; c) "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu; d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonche' l'ecu; e) "lira": la lira italiana; f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunita' Europea, e successive modifiche e integrazioni; g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001; h) "Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; i) "ridenominazione": la modifica dell'unita' nella quale e' espresso l'importo di un debito in essere da un'unita' monetaria nazionale all'unita' euro; j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonche' i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; k) "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; l) "societa' finanziaria": la societa' indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; n) "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico; o) "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione; p) "elementi monetari": le disponibilita' di denaro, le attivita' e passivita' iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili; q) "attivita', passivita' e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonche' le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati; r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le societa' di investimento a capitale variabile; s) "societa' di gestione accentrata": societa' avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; t) "societa' quotata": societa' emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani; u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. TITOLO II (PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI) Articolo 2 (Parametri di indicizzazione) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione. 3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni. 4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso. 5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori e' a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile. Articolo 3 (Calcoli intermedi) 1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno: a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire; b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire; c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire; d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'articolo 4.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997. 2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare e' possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non puo' comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d). Articolo 4 (Importi in lire contenuti in norme vigenti) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno: a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire; b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire; c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire; d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002: a) l'articolo 2327 del codice civile e' sostituito dal seguente: "La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. Il valore nominale delle azioni delle societa' di nuova costituzione e' di un euro o suoi multipli."; b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro."; c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a cinquantamila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a cinquecento euro."; d) il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro."; e) il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro."; f) il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro."; g) il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro"; h) il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a: a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata; b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella; c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.". 3. Il comma 2 si applica fin dal 1 gennaio 1999 alle societa' che si costituiscono con capitale espresso in euro. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire puo' essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile e' abrogato. 5. Nell'ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione Europea per l'adozione, ai sensi dell'articolo 109L paragrafo 4 del Trattato, dei tassi di conversione in euro delle monete dei paesi partecipanti, e anche in deroga all'articolo 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d'Italia puo' rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto articolo 2 secondo le modalita' operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra stabilite. (Omissis). TITOLO IV (L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI OBBLIGATORI A RILEVANZA ESTERNA) Sezione I (Disposizioni per le imprese in genere) Articolo 16 (Adozione dell'euro quale moneta di conto) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'adozione dell'euro e' obbligatoria. 2. Quando l'euro e' utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro. 3. Per le banche, le societa' finanziarie, le imprese di assicurazione, le societa' eminenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, cosi' come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facolta' di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo' essere esercitata anche quando l'euro non e' utilizzato come moneta di conto. 4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti. 5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira. 6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire puo' essere imputato direttamente in una riserva. 7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8. 8. A decorrere dal 1 gennaio 2002: a) il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro."; b) all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e' aggiunto il seguente comma 6: "6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro."; c) il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e' sostituito dal seguente: "7. Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate. E' ammessa la tenuta di una contabilita' plurimonetaria."; d) all'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e' aggiunto il seguente comma 3: "3. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate."; e) il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e' sostituito dal seguente: "4. Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP puo' imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate. E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria."; f) all'articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e' aggiunto il seguente comma 6: "6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP puo' imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate."; g) alle societa' quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob puo' imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia. Articolo 17 (Conversione in euro del capitale sociale) 1. Le societa' con azioni il cui valore nominale e' superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. 2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio. 3. Se le riserve mancano o sono insufficienti e' consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4. 4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale. 5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazione possono essere redatti senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile. 6. Le societa' con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non piu' di due cifre decimali. A tal fine e' ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonche' l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile. 7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta. 8. Il capitale sociale convertito non puo' essere inferiore a centomila euro per le societa' per azioni e a diecimila euro per le societa' a responsabilita' limitata. 9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle societa di gestione del mercato. 10. Alle quote di societa' a responsabilita' limitata e societa' cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Articolo 18 (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso e in corso al 31 dicembre 1998. 2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. 3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico. 4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6. 5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario e' ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato. Se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono. 6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi. 7. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico. 8. L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente. 9. Al numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale. 10. Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto stabilito nei commi precedenti per gli elementi monetari indicati nel comma 2. Articolo 19 (Bilancio consolidato) 1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18. Articolo 20 (Operatori economici diversi dalle imprese) 1. Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16. L'amministrazione finanziaria, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di propria competenza. Sezione II (Disposizioni speciali per le banche e le societa' finanziarie) Articolo 21 (Criteri d'integrazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle banche e dalle societa' finanziarie a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998. 2. Le attivita', le passivita' e le operazioni fuori bilancio de- nominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di campo delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto. 3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87. 4. In alternativa a quando disposto nel comma 3, alle differenze cambio relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine puo' essere riservato il seguente trattamento: a) le differenze cambio inerenti ai titoli di debito, se posi- tive, sono accreditate direttamente in una riserva non distribuibile specificamente costituita; se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile. Tali differenze vengono trasferite al conto economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o di cessione dei rispettivi titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli successivi in misura corrispondente a frazioni computate in ragione della durata residua di ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la differenza cambio rimanente va inclusa per intero nel conto economico dell'esercizio nel quale la cessione avviene; 3) nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le differenze; b) le differenze cambio relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni materiali e a quelle immateriali, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva, specificamente costituita, non distribuibile se non in misura corrispondente ai valori realizzati per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile. 5. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico o, limitatamente alle differenze indicate alla lettera b) del comma 4, nell'esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni. 6. Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente illustrati i criteri di rilevazione e di trattamento adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale. Articolo 22 (Organismi di investimento collettivo del risparmio) 1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute: a) nell'articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facolta' di cui al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi 7 e 8; b) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1 gennaio 1999; nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 21. Articolo 23 (Bilancio consolidato) 1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. 2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate. Sezione III (Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione) Articolo 24 (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998. 2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico. 4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell'articolo 18. 5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18. 6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio pos- itive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale. 7. Ai fine dell'indicazione nella nota integrativa di quanto richiesto dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, si adotta in ogni caso il rispettivo tasso di conversione. Articolo 25 (Bilancio consolidato) 1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24. 2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione". (Omissis). TITOLO VI (ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) Articolo 47 (Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni) 1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in euro. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati assicurano al riguardo una piena e tempestiva informazione al pubblico. 2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), nonche' le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1 gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta. 3. Al fine di assicurare la coordinata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni e i soggetti pubblici portano a conoscenza del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nonche' dei Comitati provinciali per l'euro a seconda dei rispettivi ambiti di competenza, le iniziative, gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2. 4. All'adeguamento della modulistica, ancorche' prevista con atti normativi, si provvede in via amministrativa, nell'ambito delle competenze spettanti ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Articolo 48 (Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni) 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti. 2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalita' per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresi' stabilite le modalita' per l'indicazione degli importi In euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento e' da effettuarsi in euro, nonche' per la rendicontazione delle rela- tive operazioni. Articolo 49 (Attivita' contrattuale delle pubbliche amministrazioni) 1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, per il periodo transitorio, disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro, ed assicurando altresi' la facolta' del privato contraente di esprimere in lire o in euro la propria offerta. Articolo 50 (Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni) 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, determina con proprio decreto i documenti contabili dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi in ogni caso il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, per i quali, relativamente agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, sono esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in euro. 2. Le amministrazioni pubbliche non statali, individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, i documenti contabili, riferiti agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, per i quali sono indicati in appositi allegati gli importi riassuntivi in euro, in conformita' con i modelli predisposti ai fini della redazione di conti consolidati in euro della pubblica amministrazione. TITOLO VII (CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE) Articolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative e' tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. 3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra e' arrotondata eliminando i decimali. Articolo 52 (Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) 1. Nell'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "...o, se piu favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale" sono sostituite dalle seguenti: "... o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo". Articolo 53 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Omissis).