(all. 2 - art. 1)
                             APPENDICE 2
DISPOSIZIONI NORMATIVE
- REGOLAMENTO (CE) N. 1103/97 DEL CONSIGLIO DEL 17 GIUGNO 1997
- REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO DEL 3 MAGGIO 1998
- DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 1998, N. 213.
                            ------------
              REGOLAMENTO (CE) N. 1103/97 DEL CONSIGLIO
                         del 17 giugno 1997
     relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare
l'articolo 235,
vista  la  proposta  della  Commissione (GU n. C 369 del 7. 12. 1996,
pag. 8.),
visto il parere del Parlamento europeo (GU n. C 380 del 16. 12. 1996,
pag. 49.),
visto il parere dell'Istituto monetario europeo (Parere  espresso  il
29 novembre 1996.),
(1)  considerando  che  il  Consiglio  europeo  ha  confermato  nella
riunione svoltasi a Madrid nei giorni 15 e 16 dicembre  1995  che  la
terza  fase  dell'Unione  economica  e  monetaria  avra'  inizio il 1
gennaio 1999, come previsto dall'articolo  109  J,  paragrafo  4  del
trattato;  che,  conformemente  al  trattato,  gli  Stati  membri che
adotteranno l'euro come moneta unica sono  denominati,  ai  fini  del
presente regolamento, Stati membri partecipanti;
(2) considerando che nella riunione del Consiglio europeo a Madrid e'
stato  deciso  che  l'espressione  ECU  utilizzata  dal  trattato per
indicare l'unita' monetaria europea e' un'espressione generica; che i
Governi  dei  quindici  Stati  membri  hanno  convenuto  che   questa
decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle
disposizioni  pertinenti  del  trattato;  che  la denominazione della
moneta europea sara' euro; che l'euro come moneta degli Stati  membri
partecipanti  sara'  suddiviso in cento unita' divisionali denominate
cent;  che  il  Consiglio  europeo  ha  inoltre  convenuto   che   la
denominazione  della  moneta  unica deve essere la stessa in tutte le
lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza  di
alfabeti diversi;
(3) considerando che per definire il quadro giuridico dell'euro sara'
adottato  dal Consiglio, sulla base dell'articolo 109 L, paragrafo 4,
terza frase del  trattato,  un  regolamento  del  Consiglio  relativo
all'introduzione  dell'euro  non appena saranno noti gli Stati membri
partecipanti; che alla data d'inizio della terza fase  il  Consiglio,
conformemente  all'articolo  109  L,  paragrafo  4,  prima  frase del
trattato adottera' i tassi di conversione irrevocabilmente fissati;
(4) considerando che, nel funzionamento del mercato comune e  per  il
passaggio  alla moneta unica, e' necessario assicurare ai cittadini e
alle  imprese  di  tutti  gli  Stati  membri  certezza  giuridica  in
relazione a talune disposizioni riguardanti l'introduzione dell'euro,
con  notevole anticipo rispetto all'avvio della terza fase; che detta
certezza giuridica  anticipata  consentira'  che  i  preparativi  dei
cittadini e delle imprese procedano in condizioni soddisfacenti;
(5)  considerando che l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase, che
consente al Consiglio, deliberando all'unanimita' degli Stati  membri
partecipanti,  di  adottare  le altre misure necessarie per la rapida
introduzione della moneta unica, puo'  essere  utilizzato  come  base
giuridica   solo   quando   sia   stato   confermato,   conformemente
all'articolo 109 J, paragrafo 4, quali Stati membri  soddisfano  alle
condizioni  necessarie  per  l'adozione  di  una  moneta  unica;  che
pertanto  e'  necessario  fondarsi  sull'articolo  235   quale   base
giuridica   per  le  disposizioni  che  necessitano  urgentemente  di
certezza  giuridica;  che  pertanto  il  presente  regolamento  e  il
summenzionato  regolamento  del  Consiglio  relativo all'introduzione
dell'euro offrono  insieme  il  quadro  giuridico  dell'euro,  i  cui
principi  sono  stati  convenuti dal Consiglio europeo di Madrid; che
l'introduzione dell'euro riguarda le operazioni quotidiane  di  tutta
la  popolazione  degli Stati membri partecipanti; che, per assicurare
un passaggio equilibrato, specialmente  per  i  consumatori,  occorre
prendere  in  esame  disposizioni  diverse  da  quelle  contenute nel
presente  regolamento  e  in  quello  che  sara'  adottato  in   base
all'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato;
(6)  considerando che l'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato
e secondo la definizione contenuta nel regolamento  (CE)  n.  3320/94
del   Consiglio  del  22  dicembre  1994,  che  codifica  la  vigente
legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito
dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (GU n. L  350
del  31.  12.  1994,  pag. 27.), cessera' al 1 gennaio 1999 di essere
definito come paniere di valute e l'euro diverra' una moneta a  pieno
titolo;  che  la  decisione  del Consiglio riguardante l'adozione dei
tassi di conversione non modifichera' di per se'  il  valore  esterno
dell'ecu;  che  di  conseguenza  un ecu, definito come composto da un
paniere di valute, diverra' un  euro;  che  il  regolamento  (CE)  n.
3320/94  diventa  pertanto  obsoleto  e deve essere abrogato; che per
quanto riguarda  i  riferimenti  all'ecu  contenuti  negli  strumenti
giuridici  si  presumera' che le parti abbiano voluto far riferimento
all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito nel
suddetto  regolamento;   che   tale   presunzione   dovrebbe   essere
confutabile tenendo conto delle intenzioni delle parti;
(7)   considerando  che  e'  un  principio  di  diritto  generalmente
accettato che la continuita' dei contratti e  degli  altri  strumenti
giuridici  non  e' influenzata dall'introduzione di una nuova moneta;
che il principio della liberta' contrattuale deve essere  rispettato;
che  il  principio  della continuita' dovrebbe essere compatibile con
qualsiasi   elemento   concordato   tra   le   parti   in   relazione
all'introduzione  dell'euro; che per rafforzare la certezza giuridica
e  la  chiarezza  e'  opportuno  confermare  esplicitamente  che   il
principio  della  continuita'  dei  contratti e degli altri strumenti
giuridici si applica tra le ex monete nazionali e l'euro,  oltre  che
tra  l'ecu, ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito
dal regolamento (CE) n. 3320/94,  e  l'euro;  che  cio'  comporta  in
particolare  che  in  caso  di  strumenti  a tasso di interesse fisso
l'introduzione dell'euro non modifica il tasso  d'interesse  nominale
dovuto  dal  debitore;  che le disposizioni sulla continuita' possono
conseguire il loro obiettivo di certezza giuridica e  di  trasparenza
per gli operatori economici, specialmente per i consumatori, soltanto
se entrano in vigore al piu' presto;
(8)   considerando   che   l'introduzione  dell'euro  costituisce  un
mutamento  della  normativa  monetaria  di  ciascuno   Stato   membro
partecipante;  che il riconoscimento della normativa monetaria di uno
Stato e' un  principio  universalmente  accettato;  che  la  conferma
esplicita   del   principio   di   continuita'  dovrebbe  portare  al
riconoscimento  della  continuita'  dei  contratti  e   degli   altri
strumenti giuridici nelle giurisdizioni dei paesi terzi;
(9)   considerando   che  il  termine  contratto  utilizzato  per  la
definizione degli strumenti  giuridici  comprende  tutti  i  tipi  di
contratto, indipendentemente dalle modalita' della loro stipulazione;
(10)   considerando   che  il  Consiglio,  deliberando  conformemente
all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato,  adottera'
i  tassi  di  conversione  dell'euro  nei confronti di ciascuna delle
monete nazionali degli Stati membri partecipanti; che questi tassi di
conversione dovranno essere utilizzati per qualunque conversione  tra
l'euro  e  le  unita'  monetarie  nazionali o tra le unita' monetarie
stesse; che,  per  qualunque  conversione  tra  le  unita'  monetarie
nazionali,  il  risultato  dovrebbe  essere  definito da un algoritmo
fisso; che l'impiego di tassi di conversione inversi implicherebbe un
arrotondamento dei tassi e potrebbe generare  notevoli  imprecisioni,
specie nel caso di importi elevati;
(11)    considerando    che    l'introduzione    dell'euro   richiede
l'arrotondamento di importi monetari;  che  l'indicazione  tempestiva
delle regole di arrotondamento e' necessaria per il funzionamento del
mercato  comune  e per consentire che venga preparata tempestivamente
la transizione senza intoppi verso l'Unione  economica  e  monetaria;
che  tali  regole  non  pregiudicano  altre  pratiche,  convenzioni o
disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado
di precisione nei calcoli intermedi;
(12) considerando che, per ottenere un grado  elevato  di  precisione
nelle  operazioni di conversione, conviene che i tassi di conversione
siano definiti con sei cifre significative;  che  un  tasso  con  sei
cifre  significative consiste in un tasso che, computato a partire da
sinistra e dalla prima cifra diversa da  zero,  e'  composto  da  sei
cifre,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
                             Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
-  strumenti  giuridici: disposizioni normative, atti amministrativi,
decisioni  giudiziarie,  contratti,   atti   giuridici   unilaterali,
strumenti  di  pagamento  diversi  dalle  banconote  e  dalle  monete
metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;
- Stati membri partecipanti: gli Stati membri che adottano la  moneta
unica conformemente al trattato;
-  tassi  di  conversione:  i  tassi  di conversione irrevocabilmente
fissati  che  il  Consiglio  adotta  a  norma  dell'articolo  109  L,
paragrafo 4, prima frase del trattato;
-  unita'  monetarie  nazionali:  le  unita' delle monete degli Stati
membri partecipanti, definite il  giorno  precedente  l'inizio  della
terza fase dell'Unione economica e monetaria;
- unita' euro: unita' della moneta unica definita nel regolamento del
Consiglio relativo all'introduzione dell'euro, che entrera' in vigore
alla   data  di  avvio  della  terza  fase  dell'Unione  economica  e
monetaria.
                             Articolo 2
1.  Qualunque  riferimento  all'ecu  ai sensi dell'articolo 109 G del
trattato e secondo la definizione  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
3320/94,  contenuto  in  uno strumento giuridico, e' sostituito da un
riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu. In assenza di
tale definizione, si presume, e la presunzione e' confutabile tenendo
conto  delle  intenzioni  delle  parti,  che  i  riferimenti  all'ecu
contenuti nello strumento giuridico costituiscono riferimenti all'ecu
ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di
cui al regolamento (CE) n. 3320/94.
2. Il regolamento (CE) n. 3320/94 e' abrogato.
3.  Il  presente  articolo  e'  applicabile a decorrere dal 1 gennaio
1999,  conformemente  alla  decisione  di  cui  all'articolo  109  J,
paragrafo 4 del trattato.
                             Articolo 3
L'introduzione dell'euro non avra' l'effetto di modificare alcuno dei
termini  di  uno  strumento  giuridico, ne' di sollevare o dispensare
dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, ne' di dare ad una
parte il diritto di modificare o porre fine  unilateralmente  a  tale
strumento   giuridico.   La   presente  disposizione  non  pregiudica
eventuali accordi assunti dalle parti.
                             Articolo 4
1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento  ad  un  euro
espresso  in  ciascuna  delle  monete  nazionali  degli  Stati membri
partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.
2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto
delle conversioni.
3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle
unita' euro nelle unita' monetarie  nazionali  e  viceversa.  Non  si
utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.
4.   Gli  importi  monetari  da  convertire  da  un'unita'  monetaria
nazionale  in  un'altra  vengono  prima  convertiti  in  un   importo
monetario espresso in unita' euro, arrotondato almeno fino alla terza
cifra   decimale,   importo   che  viene  successivamente  convertito
nell'altra unita' monetaria nazionale. Non possono essere  utilizzati
metodi   alternativi  di  calcolo,  salvo  se  producono  gli  stessi
risultati.
                             Articolo 5
Gli  importi  monetari  da  pagare  o  contabilizzare,  in  caso   di
arrotondamento   dopo  una  conversione  in  unita'  euro  effettuata
conformemente all'articolo 4, sono  arrotondati  per  eccesso  o  per
diffetto  al  cent  piu'  vicino.  Gli  importi  monetari da pagare o
contabilizzare che sono convertiti in unita' monetarie nazionali sono
arrotondati per eccesso o per  difetto  all'unita'  divisionale  piu'
vicina  o,  in assenza di unita' divisionale, all'unita' piu' vicina,
ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo
o ad una frazione dell'unita' divisionale o dell'unita' della  moneta
nazionale.   Se  l'applicazione  del  tasso  di  conversione  da'  un
risultato che si  pone  a  meta',  la  somma  viene  arrotondata  per
eccesso.
                             Articolo 6
Il  presente  regolamento  entra  in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
Il  presente  regolamento  e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addi' 17 giugno 1997.
                                             Per il Consiglio
                                              Il presidente
                                           A. JORRITSMA-LEBBINK
              REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO
                          del 3 maggio 1998
                 relativo all'introduzione dell'euro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare
l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase,
vista  la  proposta della Commissione (GU C 369 del 7. 12. 1996, pag.
10.),
visto il parere dell'Istituto monetario europeo (GU C 205 del  5.  7.
1997, pag. 18.),
visto  il  parere  del Parlamento europeo (GU C 380 del 16. 12. 1996,
pag. 50.),
(1) considerando che  il  presente  regolamento  definisce  le  norme
applicabili  in  materia  monetaria  negli  Stati  membri  che  hanno
adottato l'euro; che il regolamento (CE) n.  1103/97  del  Consiglio,
del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione
dell'euro  (GU  L  162  del 19. 6. 1997, pag. 1.), ha gia' fissato le
norme concernenti la continuita' dei contratti, la  sostituzione  dei
riferimenti  all'ECU  negli  strumenti giuridici mediante riferimenti
all'euro ed infine l'arrotondamento degli importi; che l'introduzione
dell'euro riguarda le operazioni quotidiane di tutta  la  popolazione
degli  Stati  membri  partecipanti;  che, per assicurare un passaggio
equilibrato, in particolare per i consumatori, occorrerebbe  prendere
in  esame  disposizioni  diverse  da  quelle  contenute  nel presente
regolamento e nel regolamento (CE) n. 1103/97;
(2) considerando che nella riunione del Consiglio europeo tenutasi  a
Madrid  il 15 e il 16 dicembre 1995 e' stato deciso che l'espressione
"ECU" utilizzata nel trattato per indicare l'unita' monetaria europea
e' un'espressione generica; che i governi dei quindici  Stati  membri
hanno  convenuto  che  questa decisione costituisce l'interpretazione
concordata e definitiva delle disposizioni pertinenti  del  trattato;
che la denominazione della moneta europea sara' "euro"; che l'euro in
quanto  moneta  degli Stati membri partecipanti sara' diviso in cento
unita' divisionali denominate "cent"; che la scelta del  nome  "cent"
non esclude l'utilizzo delle varianti linguistiche di tale termine in
uso  comune  negli  Stati membri; che il Consiglio europeo ha inoltre
convenuto che la denominazione della  moneta  unica  deve  essere  la
stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto
dell'esistenza di alfabeti diversi;
(3) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza
frase  del  trattato, oltre all'adozione dei tassi di conversione, il
Consiglio adotta anche le  altre  misure  necessarie  per  la  rapida
introduzione dell'euro;
(4)  considerando che ogniqualvolta uno Stato membro divenga, a norma
dell'articolo 109 K, paragrafo  2  del  trattato,  uno  Stato  membro
partecipante, il Consiglio, in forza dell'articolo 109 L, paragrafo 5
del  trattato,  adotta  le  altre  misure  necessarie  per  la rapida
introduzione  dell'euro  come  moneta  unica   nello   Stato   membro
interessato;
(5)  considerando  che,  a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del
trattato, alla data di inizio della terza fase il Consiglio adotta  i
tassi   di   conversione  ai  quali  le  monete  degli  Stati  membri
partecipanti   sono   irrevocabilmente   vincolate   e    il    tasso
irrevocabilmente fissato al quale l'euro viene a sostituirsi a queste
valute;
(6)  considerando  che  le  disposizioni normative vanno interpretate
tenendo conto dell'assenza di rischi di cambio tra l'unita' euro e le
unita' monetarie nazionali o tra le varie unita' monetarie nazionali;
(7)  considerando  che  il  termine  "contratto"   utilizzato   nella
definizione  degli  strumenti  giuridici  comprende  tutti  i tipi di
contratto, indipendentemente dalle modalita' della loro stipulazione;
(8) considerando che, al fine  di  preparare  un'agevole  transizione
verso  l'euro,  occorre  prevedere  un  periodo  transitorio  tra  la
sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri partecipanti  e
l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro; che
durante  tale  periodo le unita' monetarie nazionali saranno definite
come  suddivisioni  dell'euro;   che   risulta   pertanto   stabilita
un'equivalenza  giuridica  tra  l'unita'  euro  e le unita' monetarie
nazionali;
(9) considerando che, a norma dell'articolo 109 G del trattato e  del
regolamento  (CE)  n.  1103/97, dal 1 gennaio 1999 l'euro sostituira'
l'ECU come unita' di conto delle istituzioni delle Comunita' europee;
che l'euro dovrebbe essere inoltre  l'unita'  di  conto  della  Banca
centrale  europea  (BCE)  e  delle banche centrali degli Stati membri
partecipanti; che, secondo le conclusioni di Madrid, le operazioni di
politica monetaria saranno effettuate in euro dal Sistema europeo  di
banche  centrali  (SEBC); che cio' non impedisce alle banche centrali
nazionali di tenere conti nelle rispettive unita' monetarie nazionali
durante il periodo transitorio, in particolare per il loro  personale
e per le pubbliche amministrazioni;
(10) considerando che, durante il periodo transitorio, ciascuno Stato
membro   partecipante   puo'   consentire   l'impiego   generalizzato
dell'unita' euro nel suo territorio;
(11) considerando che  durante  il  periodo  transitorio  suddetto  i
contratti,  le  normative  nazionali  e gli altri strumenti giuridici
possono essere validamente espressi in unita'  euro  o  nelle  unita'
monetarie   nazionali;   che,  durante  lo  stesso  periodo,  nessuna
disposizione  del  presente  regolamento  dovrebbe  pregiudicare   la
validita'  di  qualsiasi  riferimento a unita' monetarie nazionali in
uno strumento giuridico;
(12) considerando che,  salvo  patto  contrario,  nell'esecuzione  di
tutti  gli  atti  sanciti  da  uno  strumento giuridico gli operatori
economici devono rispettare la denominazione ivi prevista;
(13) considerando che l'unita' euro e  l'unita'  monetaria  nazionale
sono  unita'  della  stessa  moneta; che dovrebbe essere garantita la
possibilita',  all'interno  degli  Stati  membri   partecipanti,   di
effettuare i pagamenti tramite accredito di un conto nell'unita' euro
ovvero   nelle   rispettive   unita'   monetarie  nazionali;  che  le
disposizioni relative ai pagamenti  tramite  accredito  di  un  conto
dovrebbero  applicarsi anche ai pagamenti transfrontalieri denominati
nell'unita' euro o nell'unita'  monetaria  nazionale  del  conto  del
creditore;  che  e'  necessario  garantire  il buon funzionamento dei
sistemi di pagamento con disposizioni sull'accredito di conti tramite
strumenti di pagamento accreditati mediante  detti  sistemi;  che  le
disposizioni  relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non
dovrebbero comportare per gli intermediari  finanziari  l'obbligo  di
rendere  disponibili  altre possibilita' di pagamento ovvero prodotti
denominati  in  qualsiasi  particolare  unita'  dell'euro;   che   le
disposizioni  relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non
impediscono agli intermediari finanziari di  coordinare,  durante  il
periodo  transitorio,  l'introduzione  di  possibilita'  di pagamento
denominate in unita' euro basate su un'infrastruttura tecnica comune;
(14) considerando che, in base alle conclusioni del Consiglio europeo
di Madrid, a decorrere dal 1 gennaio 1999 il  nuovo  debito  pubblico
negoziabile  sara'  emesso  dagli Stati membri partecipanti in unita'
euro; che e'  opportuno  consentire  agli  emittenti  del  debito  di
ridenominare  il debito in essere in unita' euro; che le disposizioni
in materia di ridenominazione dovrebbero essere tali da poter  essere
applicate anche nelle giurisdizioni di paesi terzi; che gli emittenti
dovrebbero  essere  in  grado di ridenominare il debito in essere ove
esso sia denominato nell'unita'  monetaria  nazionale  di  uno  Stato
membro  che ha ridenominato, in tutto o in parte, il debito in essere
della  sua  pubblica  amministrazione;  che  tali  disposizioni   non
riguardano l'introduzione di misure supplementari intese a modificare
i  termini del debito in essere per alterarne, fra l'altro, l'importo
nominale, essendo queste materie soggette alle pertinenti  norme  del
diritto  nazionale;  che e' opportuno consentire agli Stati membri di
adottare gli  opportuni  provvedimenti  per  modificare  l'unita'  di
calcolo   utilizzata   per   le   procedure   operative  dei  mercati
organizzati;
(15) considerando che potrebbero inoltre essere necessarie  ulteriori
iniziative    a    livello   comunitario   per   chiarire   l'effetto
dell'introduzione  dell'euro  sull'applicazione  delle   disposizioni
comunitarie  vigenti,  con  particolare  riguardo  al  netting,  alla
compensazione e all'utilizzo di tecniche aventi effetti simili;
(16) considerando  che  l'obbligo  d'impiego  dell'unita'  euro  puo'
essere  imposto  soltanto in base alla normativa comunitaria; che per
le operazioni con il settore pubblico gli Stati  membri  partecipanti
possono    consentire    l'utilizzazione   dell'unita'   euro;   che,
conformemente allo  scenario  di  riferimento  deciso  dal  Consiglio
europeo  di  Madrid,  la  normativa  comunitaria  che  stabilisce  il
calendario per  la  generalizzazione  dell'impiego  dell'unita'  euro
potrebbe lasciare un margine di manovra ai singoli Stati membri;
(17)  considerando  che, a norma dell'articolo 105 A del trattato, il
Consiglio puo' adottare misure per armonizzare le denominazioni e  le
specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche;
(18)  considerando  che occorre tutelare adeguatamente le banconote e
le monete metalliche contro la contraffazione;
(19) considerando che le banconote e le monete metalliche  denominate
nelle  unita'  monetarie  nazionali  cessano di avere corso legale al
piu' tardi sei mesi dopo la fine  del  periodo  transitorio;  che  le
eventuali  limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche,
decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico,  non  sono
incompatibili  con  il  corso  legale  delle banconote e delle monete
metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi  legali  di
estinzione dei debiti pecuniari;
(20)  considerando  che,  dopo  la  fine  del  periodo transitorio, i
riferimenti presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine di
tale periodo devono intendersi come riferimenti all'unita' euro sulla
base dei  rispettivi  tassi  di  conversione;  che  pertanto  non  e'
necessaria,   per   ottenere   tale  risultato,  una  ridenominazione
materiale degli strumenti giuridici  in  vigore;  che  le  regole  di
arrotondamento stabilite dal regolamento (CE) n. 1103/97 si applicano
anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio o
successivamente  ad  esso;  che comunque per motivi di chiarezza puo'
essere opportuno procedere alla  ridenominazione  materiale  il  piu'
presto possibile;
(21)  considerando  che  il  protocollo  n. 11 su talune disposizioni
relative  al  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord
stabilisce  al  punto  2  che,  inter alia, il punto 5 del protocollo
stesso produce effetto se il Regno Unito notifica  al  Consiglio  che
non  intende passare alla terza fase; che il 30 ottobre 1997 il Regno
Unito ha comunicato al Consiglio che non intende passare  alla  terza
fase;  che  il  punto 5 stabilisce, inter alia, che l'articolo 109 L,
paragrafo 4 del trattato non si applica al Regno Unito;
(22) considerando che, nel riferirsi al punto 1 del protocollo n.  12
su talune disposizioni relative alla Danimarca, questa ha comunicato,
nell'ambito  della  decisione  di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che
non partecipera' alla terza fase; che pertanto, ai sensi del punto  2
del  suddetto  protocollo,  alla  Danimarca  si  applicano  tutti gli
articoli e tutte le disposizioni del trattato  e  dello  Statuto  del
SEBC che fanno riferimento ad una deroga;
(23)  considerando  che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del
trattato, la moneta unica sara' introdotta esclusivamente negli Stati
membri che non sono oggetto di una deroga;
(24) considerando che, pertanto, il presente regolamento si applica a
norma dell'articolo 189 del trattato, fatti salvi i protocolli n.  11
e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1,
                HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
                               PARTE I
                             DEFINIZIONI
                             Articolo 1
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
-  "Stati  membri  partecipanti":  Belgio, Germania, Spagna, Francia,
Irlanda, Italia, Lussemburgo,  Paesi  Bassi,  Austria,  Portogallo  e
Finlandia;
- "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi,
decisioni   giudiziarie,   contratti,   atti  giuridici  unilaterali,
strumenti  di  pagamento  diversi  dalle  banconote  e  dalle  monete
metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;
-  "tasso  di  conversione": il tasso di conversione irrevocabilmente
fissato, adottato dal Consiglio  per  la  moneta  di  ciascuno  Stato
membro  partecipante  a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima
frase del trattato;
- "unita' euro": l'unita' monetaria di cui  all'articolo  2,  seconda
frase;
-  "unita'  monetarie  nazionali": le unita' delle monete degli Stati
membri  partecipanti,  cosi'  come  definite  il  giorno   precedente
l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;
-  "periodo transitorio": il periodo di tempo che inizia il 1 gennaio
1999 e termina il 31 dicembre 2001;
-  "ridenominare":  modificare  l'unita'  nella  quale  e'   espresso
l'importo  di  un  debito  in essere da un'unita' monetaria nazionale
all'unita'  euro,  come  definito  all'articolo   2;   l'atto   della
ridenominazione  lascia  tuttavia  inalterato  ogni altro termine del
debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del
diritto nazionale.
                              PARTE II
 SOSTITUZIONE DELL'EURO ALLE MONETE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI
                             Articolo 2
A decorrere  dal  1  gennaio  1999,  la  moneta  degli  Stati  membri
partecipanti  e'  l'euro.  L'unita'  monetaria e' un euro. Un euro e'
diviso in cento cent.
                             Articolo 3
L'euro sostituisce, al tasso di conversione, la  moneta  di  ciascuno
Stato membro partecipante.
                             Articolo 4
L'euro  e'  l'unita'  di  conto  della Banca centrale europea (BCE) e
delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti.
                              PARTE III
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
                             Articolo 5
Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano durante il periodo transitorio.
                             Articolo 6
1. L'euro e' altresi' diviso nelle unita' monetarie nazionali in base
ai tassi di conversione. Ogni divisione  delle  monete  nazionali  in
unita'    divisionali    viene   mantenuta.   Subordinatamente   alle
disposizioni del presente  regolamento,  continua  ad  applicarsi  la
normativa degli Stati membri in materia monetaria.
2.  Ove  uno  strumento  giuridico  faccia  riferimento  ad un'unita'
monetaria nazionale, tale riferimento ha il  medesimo  valore  di  un
riferimento all'unita' euro in base ai tassi di conversione.
                             Articolo 7
La  sostituzione  dell'euro  alla  moneta  di  ciascuno  Stato membro
partecipante non ha di per se' l'effetto di alterare la denominazione
degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione.
                             Articolo 8
1. Gli  atti  da  compiersi  in  forza  di  strumenti  giuridici  che
prevedano  l'impiego  di un'unita' monetaria nazionale o che siano in
essa denominati sono compiuti in tale unita' monetaria nazionale. Gli
atti da compiersi in  forza  di  strumenti  giuridici  che  prevedano
l'impiego  dell'unita'  euro  o  che siano in essa denominati vengono
compiuti in unita' euro.
2. Le disposizioni del precedente  paragrafo  1  si  applicano  salvo
accordo diverso tra le parti.
3.  In  deroga  alle  disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi importo
denominato in unita' euro o nell'unita'  monetaria  nazionale  di  un
dato  Stato  membro  partecipante  e  pagabile  in detto Stato membro
mediante accredito sul conto del creditore puo'  essere  versato  dal
debitore  indifferentemente  in  unita'  euro o nell'unita' monetaria
nazionale in questione. Detto importo  deve  essere  accreditato  sul
conto  del  creditore  nell'unita'  monetaria in cui e' denominato il
conto  medesimo;  ogni  conversione  necessaria  a  tal  fine   viene
effettuata ai tassi di conversione.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro
partecipante puo' adottare i provvedimenti necessari al fine di:
-  ridenominare  in  unita' euro il debito in essere emesso dalla sua
pubblica amministrazione, come definito nel sistema europeo di  conti
integrati, denominato in unita' monetaria nazionale ed emesso a norma
del  diritto  nazionale. Qualora uno Stato membro adotti una siffatta
misura, gli emittenti possono ridenominare in unita' euro  il  debito
denominato  nell'unita'  monetaria  nazionale  dello  Stato membro in
questione, salvo ove la ridenominazione sia espressamente esclusa dai
termini del contratto; la presente disposizione si applica al  debito
emesso dall'amministrazione pubblica di uno Stato membro nonche' alle
obbligazioni  e alle altre forme di debito mobiliarizzato negoziabile
sui mercati finanziari ed agli strumenti del mercato monetario emessi
da altri debitori;
- consentire:
a) ai  mercati  per  il  regolare  scambio,  la  compensazione  e  la
liquidazione  degli  strumenti elencati nella sezione B dell'allegato
della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa
ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141
dell'11. 6. 1993,  pag.  27.  Direttiva  modificata  dalla  direttiva
95/26/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18. 7.
1995, pag. 7)), nonche' delle merci, e
b) ai  sistemi  per  il  regolare  scambio,  la  compensazione  e  la
liquidazione  dei  pagamenti di cambiare l'unita' di conto utilizzata
per le loro procedure  operative  da  un'unita'  monetaria  nazionale
all'unita' euro.
5.  Gli  Stati  membri  partecipanti  possono  adottare  disposizioni
diverse da quelle del precedente paragrafo 4, che impongano l'impiego
di unita' euro, solo secondo un calendario stabilito dalla  normativa
comunitaria.
6.  Le norme nazionali degli Stati membri partecipanti che consentono
o impongono il netting, la compensazione  o  l'utilizzo  di  tecniche
aventi  effetti  simili  si  applicano  alle  obbligazioni pecuniarie
indipendentemente dal fatto che siano denominate in unita' euro o  in
unita'  monetarie  nazionali;  ogni conversione necessaria a tal fine
viene effettuata ai tassi di conversione.
                             Articolo 9
Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unita' monetaria
nazionale continuano ad  avere  corso  legale  entro  i  loro  limiti
territoriali  del  giorno precedente l'entrata in vigore del presente
regolamento.
                              PARTE IV
                BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO
                             Articolo 10
A decorrere dal 1 gennaio 2002 la BCE  e  le  Banche  centrali  degli
Stati   membri   partecipanti  immettono  in  circolazione  banconote
denominate in  euro.  Fatto  salvo  l'articolo  15,  dette  banconote
denominate  in  euro  sono le uniche banconote aventi corso legale in
tutti gli Stati membri partecipanti.
                             Articolo 11
A decorrere dal 1 gennaio 2002 gli Stati membri partecipanti  coniano
monete  metalliche  denominate  in  euro  o  in  cent,  conformi alle
denominazioni e alle specificazioni tecniche che  il  Consiglio  puo'
stabilire a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2, seconda frase del
trattato.  Fatto salvo l'articolo 15, dette monete metalliche sono le
uniche monete metalliche aventi  corso  legale  in  tutti  gli  Stati
membri  partecipanti.  Ad  eccezione dell'autorita' emittente e delle
persone specificamente  designate  dalla  normativa  nazionale  dello
Stato  membro  emittente,  nessuno  e' obbligato ad accettare piu' di
cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.
                             Articolo 12
Gli Stati membri partecipanti  assicurano  sanzioni  adeguate  contro
l'alterazione  e  la  contraffazione  delle  banconote e delle monete
metalliche.
                               PARTE V
                         DISPOSIZIONI FINALI
                             Articolo 13
Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano dopo  lo  scadere  del  periodo
transitorio.
                             Articolo 14
I   riferimenti   alle  unita'  monetarie  nazionali  presenti  negli
strumenti giuridici in vigore  al  termine  del  periodo  transitorio
vengono  intesi  come  riferimenti  all'unita' euro, da calcolarsi in
base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano  le  regole  di
arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97.
                             Articolo 15
1.  Le  banconote  e  le  monete  metalliche  denominate in un'unita'
monetaria nazionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1  continuano
ad  avere  corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi
al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di  tempo
puo' essere abbreviato da una norma nazionale.
2.  Per  un periodo non superiore a sei mesi dopo la fine del periodo
transitorio, ogni Stato membro partecipante puo' stabilire norme  per
l'impiego  delle banconote e delle monete metalliche denominate nella
propria  unita'  monetaria  nazionale,  a  norma   dell'articolo   6,
paragrafo  1,  e adottare qualsiasi misura necessaria ad agevolare il
loro ritiro.
                             Articolo 16
Conformemente  alla  normativa  o  agli  usi   degli   Stati   membri
partecipanti,  i  rispettivi organismi responsabili dell'emissione di
banconote e del conio di monete continuano a scambiare  contro  euro,
al  tasso  di  conversione,  le banconote e le monete precedentemente
emesse e coniate.
                              PARTE VI
                          ENTRATA IN VIGORE
                             Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.
Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i  suoi  elementi  e
direttamente  applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del
trattato e fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K,
paragrafo 1.
Fatto a Bruxelles, addi' 3 maggio 1998
                                           Per il Consiglio
                                            Il Presidente
                                               G. BROWN
DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213.
    Disposizioni   per   l'introduzione   dell'EURO  nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17  dicembre
1997, n. 433.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto   il   testo   unico   delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione finanziaria, approvato  con  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
    Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
    Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);
    Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97  del  17  giugno  1997  e  n.
974/98 del 3 maggio 1998;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1998;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la
funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia;
                                EMANA
    il seguente decreto legislativo:
                              TITOLO I
                            (DEFINIZIONI)
                             Articolo 1
                            (Definizioni)
    1. Nel presente decreto si intendono per:
    a)  "Stati  membri  partecipanti": i paesi che adottano la moneta
unica conformemente al Trattato;
    b)   "strumenti   giuridici":   disposizioni   normative,    atti
amministrativi,  decisioni  giudiziarie,  contratti,  atti  giuridici
unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote  e  dalle
monete  metalliche  ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di
cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
    c) "tasso di conversione": il tasso  di  cambio  irrevocabilmente
fissato  tra  l'euro  e  la  moneta  nazionale  di  uno  Stato membro
partecipante e tra l'euro e l'ecu;
    d) "valute aderenti": le  monete  nazionali  degli  Stati  membri
partecipanti, nonche' l'ecu;
    e) "lira": la lira italiana;
    f)  "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunita' Europea, e
successive modifiche e integrazioni;
    g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra  il  1
gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
    h)  "Tesoro":  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica;
    i) "ridenominazione": la  modifica  dell'unita'  nella  quale  e'
espresso  l'importo  di  un  debito  in essere da un'unita' monetaria
nazionale all'unita' euro;
    j) "titoli di Stato": tutti  i  titoli,  a  breve  e  medio-lungo
termine,  emessi dal tesoro, nonche' i prestiti emessi dalle Ferrovie
dello  Stato  e  riconosciuti  come  debiti  dello  Stato  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    k)  "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
    l) "societa' finanziaria": la societa' indicata nell'articolo 59,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
che redige il bilancio ai sensi del decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 87;
    m)  "imprese  di assicurazione": le imprese di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
    n) "documenti contabili  obbligatori  a  rilevanza  esterna":  il
bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e
rendiconti   annuali   e  infra-annuali,  periodici  e  straordinari,
destinati al pubblico;
    o) "moneta di conto": la moneta, lira  o  euro,  che  risulta  in
prevalenza   utilizzata,  a  partire  da  un  dato  momento,  per  la
rilevazione delle operazioni di gestione;
    p) "elementi monetari": le disponibilita' di denaro, le attivita'
e passivita' iscritte in bilancio e le restanti operazioni  in  corso
(dette  anche  "fuori  bilancio")  che  comportano o comporteranno il
diritto a incassare o l'obbligo a pagare a  date  future  importi  di
denaro determinati o determinabili;
    q)  "attivita',  passivita'  e  operazioni  fuori  bilancio": gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonche'  le  garanzie
rilasciate,  gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di
compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;
    r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i
fondi comuni di  investimento  aperti  e  chiusi  e  le  societa'  di
investimento a capitale variabile;
    s)   "societa'   di  gestione  accentrata":  societa'  avente  le
caratteristiche di cui all'articolo 80  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;
    t)  "societa'  quotata":  societa' emittente strumenti finanziari
negoziati sui mercati regolamentati italiani;
    u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di  cui  al  decreto
legislativo   21  aprile  1993,  n.  124  e  successive  modifiche  e
integrazioni.
                              TITOLO II
          (PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E
             IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI)
                             Articolo 2
                    (Parametri di indicizzazione)
    1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per  un  periodo  massimo  di
cinque  anni  la  Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la
cui misura sostituisce quella della  cessata  ragione  normale  dello
sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge
7  febbraio  1992,  n.  82,  al fine dell'applicazione agli strumenti
giuridici che vi facciano  rinvio  quale  parametro  di  riferimento.
Detto  tasso  e'  inizialmente  determinato  nella misura dell'ultimo
tasso di sconto e successivamente modificato  dal  Governatore  della
Banca  d'Italia,  con  proprio  provvedimento  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,  tenendo  conto  delle
variazioni  riguardanti  lo  strumento monetario adottato dalla Banca
Centrale Europea che la Banca d'Italia considerera' piu'  comparabile
al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di
variazioni e tipo di effetto.
    2.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  i  parametri
finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito  dell'introduzione
dell'euro   si   considerano  automaticamente  sostituiti  dai  nuovi
parametri finanziari che il mercato nel  quale  i  parametri  cessati
venivano  rilevati  adotta  in  loro  sostituzione.  Il  Ministro del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  sentita  la
Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.
    3.  Nel  caso  dei  parametri a sostituzione non automatica si fa
ricorso, in  mancanza  di  una  diversa  previsione  contenuta  negli
strumenti  giuridici  o di accordo sulla determinazione dei parametri
sostitutivi, ad  un  arbitratore  unico  o  ad  un  collegio  di  tre
arbitratori   se   il  valore  dello  strumento  giuridico  supera  i
cinquecento milioni.
    4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle  parti  o,
in  caso  di  disaccordo,  sono  designati,  su  istanza di chi vi ha
interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto e'
stato concluso.
    5.   Gli   arbitratori,   entro   45   giorni   dall'accettazione
dell'incarico,  prorogabili  per  un  massimo  di  altri  45  giorni,
determinano  il  parametro  sostitutivo  assicurandone  l'equivalenza
economico-finanziaria  rispetto  al  parametro  cessato.  Il compenso
degli  arbitratori  e'  a  carico  delle  parti.    Per  quanto   non
diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile.
                             Articolo 3
                         (Calcoli intermedi)
    1.  Quando  un  importo  in lire contenuto in strumenti giuridici
diversi  dalle  norme  vigenti  non  costituisce   autonomo   importo
monetario  da  contabilizzare  o  da pagare ed occorre convertirlo in
euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato  con
almeno:
    a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi
in unita' di lire;
    b)   quattro  cifre  decimali  per  gli  importi  originariamente
espressi in decine di lire;
    c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
centinaia di lire;
    d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
migliaia  di  lire,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4.4  del
Regolamento (CE) n.  1103/97 del 17 giugno 1997.
    2.  Quando  un  importo  in euro non costituisce autonomo importo
monetario da contabilizzare o da pagare e' possibile trattarlo, anche
elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi
indicati al comma 1 il numero di cifre  decimali  non  puo'  comunque
essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d).
                             Articolo 4
            (Importi in lire contenuti in norme vigenti)
    1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1999, quando un importo in lire
contenuto  in  norme  vigenti  che   stabiliscono   tariffe,   prezzi
amministrati  o  comunque  imposti  non  costituisce autonomo importo
monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in  euro,
l'importo convertito va utilizzato con almeno:
    a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi
in unita' di lire;
    b)   quattro  cifre  decimali  per  gli  importi  originariamente
espressi in decine di lire;
    c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
centinaia di lire;
    d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
migliaia di lire.
    2. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
    a) l'articolo 2327 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    "La societa' per azioni deve  costituirsi  con  un  capitale  non
inferiore a centomila euro.
    Il   valore   nominale  delle  azioni  delle  societa'  di  nuova
costituzione e' di un euro o suoi multipli.";
    b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474  del  codice
civile  sono  sostituiti  dai seguenti: "La societa' deve costituirsi
con un capitale non inferiore a diecimila euro.
    Le quote di conferimento  dei  soci  possono  essere  di  diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
    Se  la  quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di un euro.";
    c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del  codice  civile
sono  sostituiti  dai  seguenti:  "Nelle  societa' cooperative nessun
socio puo' avere una quota superiore a cinquantamila euro, ne'  tante
azioni il cui valore nominale superi tale somma.
    Il  valore  nominale  di  ciascuna quota o azione non puo' essere
inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di  ciascuna  azione
non puo' essere superiore a cinquecento euro.";
    d)  il  comma  2  dell'articolo  29  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
    "2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere  inferiore  a
due euro.";
    e)  il  comma  4  dell'articolo  33  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
    "4. Il  valore  nominale  di  ciascuna  azione  non  puo'  essere
inferiore a venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro.";
    f)  il  comma  4  dell'articolo  34  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
    "4. Nessun socio puo' possedere azioni  il  cui  valore  nominale
complessivo superi cinquantamila euro.";
    g)  il  comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, e' sostituito dal seguente:
    "1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di  garanzia
delle  societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a
cinque milioni di euro";
    h) il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 175, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia
delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:
    a)  cinque  milioni  di  euro  quando  l'esercizio  comprende  le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del
punto A) della tabella allegata;
    b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni  dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16
e 18 del punto A) della suddetta tabella;
    c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende  le
assicurazioni  dei  rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della
suddetta tabella.".
    3. Il comma 2 si applica fin dal 1 gennaio 1999 alle societa' che
si costituiscono con capitale espresso in euro.
    4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma  dell'articolo
2435 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    "Il  bilancio  pubblicato in lire puo' essere pubblicato anche in
euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1  gennaio  2002
il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile e' abrogato.
    5.  Nell'ambito  delle procedure che saranno stabilite in sede di
Unione Europea per l'adozione, ai sensi dell'articolo 109L  paragrafo
4  del  Trattato,  dei  tassi di conversione in euro delle monete dei
paesi partecipanti, e anche in deroga all'articolo 2, comma 4,  della
legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d'Italia puo' rilevare i cambi
contro  lire  delle  valute  di cui al predetto articolo 2 secondo le
modalita' operative e i tempi previsti  dalle  procedure  come  sopra
stabilite.
                             (Omissis).
                              TITOLO IV
        (L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI OBBLIGATORI
                        A RILEVANZA ESTERNA)
                              Sezione I
               (Disposizioni per le imprese in genere)
                             Articolo 16
             (Adozione dell'euro quale moneta di conto)
    1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1999 le imprese possono ad ogni
effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira.  A
decorrere dal 1 gennaio 2002 l'adozione dell'euro e' obbligatoria.
    2.  Quando l'euro e' utilizzato come moneta di conto, i documenti
contabili obbligatori  a  rilevanza  esterna  riferiti  ad  una  data
compresa  tra  il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere
ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I  documenti  contabili
obbligatori  a  rilevanza  esterna  riferiti a date successive devono
essere redatti e pubblicati in euro.
    3.  Per  le  banche,  le  societa'  finanziarie,  le  imprese  di
assicurazione,   le   societa'   eminenti  gli  strumenti  finanziari
negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui  all'articolo  1,
comma  2,  lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e le rispettive imprese controllate, cosi' come definite  dalle
norme  che  disciplinano  il  bilancio  consolidato,  la  facolta' di
redigere  e  pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili
obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio  puo'
essere  esercitata  anche quando l'euro non e' utilizzato come moneta
di conto.
    4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento  del  primo
documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro,
tutti  i  documenti  riferiti  a quella data e a date successive sono
redatti  in  euro,  salvo  che  ricorrano  particolari   ragioni   da
illustrare nei documenti anzidetti.
    5.  I  dati  comparativi,  originariamente  espressi  in lire, da
includere nei documenti contabili  obbligatori  a  rilevanza  esterna
espressi  in  euro  sono  convertiti  in  euro  adottando il tasso di
conversione con la lira.
    6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in  euro  dei
valori di conto espressi in lire puo' essere imputato direttamente in
una riserva.
    7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti
in  euro  nel  periodo  transitorio  si applicano le disposizioni del
comma 8.
    8. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
    a) il quinto  comma  dell'articolo  2423  del  codice  civile  e'
sostituito  dal  seguente: "Il bilancio e' redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota  integrativa  che  puo'
essere redatta in migliaia di euro.";
    b) all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127
e' aggiunto il seguente comma 6:
    "6.  Il  bilancio  consolidato puo' essere redatto in migliaia di
euro.";
    c) il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27  gennaio
1992, n. 87 e' sostituito dal seguente:
    "7.  Il  bilancio  e'  redatto  in  unita'  di  euro, senza cifre
decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta
in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5  possono  imporre
che  la  nota  integrativa  sia  redatta  in  migliaia di euro oppure
consentire o imporre un grado di  sintesi  maggiore  delle  migliaia,
sentita  la  Consob  per le societa' quotate. E' ammessa la tenuta di
una contabilita' plurimonetaria.";
    d) all'articolo 30 del decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.
87 e' aggiunto il seguente comma 3:
    "3.  Il  bilancio  consolidato puo' essere redatto in migliaia di
euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il  bilancio
consolidato  sia  redatto  in  migliaia  di  euro oppure consentire o
imporre un grado di  sintesi  maggiore  delle  migliaia,  sentita  la
Consob per le societa' quotate.";
    e)  il  comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173 e' sostituito dal seguente:
    "4. Il bilancio  e'  redatto  in  unita'  di  euro,  senza  cifre
decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta
in  migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo
6, l'ISVAP puo' imporre  che  la  nota  integrativa  sia  redatta  in
migliaia  di  euro  oppure  consentire  o imporre un grado di sintesi
maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le  societa'  quotate.
E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.";
    f)  all'articolo  65  del  decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173 e' aggiunto il seguente comma 6:
    "6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto  in  migliaia  di
euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP puo'
imporre  che  il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro
oppure consentire o  imporre  un  grado  di  sintesi  maggiore  delle
migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate.";
    g)  alle  societa' quotate, diverse da quelle soggette alle norme
di cui alle lettere da c) ad f), la Consob puo' imporre che  la  nota
integrativa  del  bilancio  d'impresa e il bilancio consolidato siano
redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un  grado  di
sintesi maggiore delle migliaia.
                             Articolo 17
             (Conversione in euro del capitale sociale)
    1.  Le  societa' con azioni il cui valore nominale e' superiore a
lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto  dal  comma
5,   provvedono   a  convertirle  in  euro  applicando  il  tasso  di
conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo  quanto
stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
    2.   Se   l'arrotondamento   avviene   per  eccesso,  si  procede
all'aumento del valore nominale delle azioni e del  capitale  sociale
mediante  l'utilizzo  delle  riserve,  ivi  compresa quella legale se
necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.
    3. Se le riserve  mancano  o  sono  insufficienti  e'  consentito
troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata
al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.
    4.  Se  l'arrotondamento  avviene  per  difetto,  si procede alla
riduzione del valore nominale delle azioni  e  del  capitale  sociale
mediante accredito della riserva legale.
    5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli
amministratori  in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile
e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale  di
cui  al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile.
Nei casi indicati ai commi 3 e  4  non  si  applica  il  terzo  comma
dell'articolo  2445  del  codice  civile.  I  verbali  delle predette
deliberazione possono essere redatti senza l'assistenza del notaio  e
vengono  depositati  e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice
civile. Gli amministratori riferiscono del loro  operato  alla  prima
assemblea utile.
    6.  Le  societa'  con  azioni  che  attribuiscono  un  privilegio
commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui  valore
nominale   sia   pari  o  inferiore  a  lire  duecento  provvedono  a
convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non piu' di  due
cifre  decimali.  A  tal  fine  e' ammessa una riduzione del capitale
sociale, da attuarsi mediante accredito  della  riserva  legale,  non
superiore   al   cinque   per  cento  del  relativo  ammontare;  alla
deliberazione  dell'assemblea  non  si   applica   il   terzo   comma
dell'articolo 2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione
delle  riserve,  in contropartita del capitale sociale, come prevista
nei commi 2 e 4, nonche' l'acquisto delle azioni  proprie  in  deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.
    7.  Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate
ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla  relativa  annotazione
sui  titoli  non  opera  fino a quando non ricorrono altre ragioni di
modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo
comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio
successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta.
    8.  Il  capitale  sociale  convertito non puo' essere inferiore a
centomila euro per le societa' per azioni e a diecimila euro  per  le
societa' a responsabilita' limitata.
    9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo
i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato
dalle societa di gestione del mercato.
    10.  Alle quote di societa' a responsabilita' limitata e societa'
cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  dei
commi precedenti.
                             Articolo 18
   (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle
                     relative differenze cambio)
    1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci
d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso e
in corso al 31 dicembre 1998.
    2. Gli elementi  monetari  denominati  nelle  valute  aderenti  o
comunque  variabili  in  funzione  dell'andamento dei tassi di cambio
delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto,  anche  ai
fini   della  determinazione  del  reddito  d'impresa,  applicando  i
rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4  e  5
del Regolamento (CE) n. 1103/97.
    3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono
incluse nel conto economico.
    4.  In  alternativa  a quanto disposto nel comma 3, le differenze
cambio possono essere trattate secondo quanto  indicato  ad  uno  dei
commi 5 e 6.
    5.  La  differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento
monetario e' ripartita  nell'esercizio  e  in  quelli  successivi  in
funzione  della  durata  residua  e  della  prevista  evoluzione  del
capitale dell'elemento considerato.  Se  l'elemento  monetario  viene
incassato,  pagato  o  ceduto,  la  differenza  cambio residua va per
intero inclusa nel conto economico  relativo  al  periodo  nel  quale
l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.
    6.   Le  differenze  cambio  sono  ripartite  in  quote  costanti
nell'esercizio e nei tre successivi.
    7.  Le  differenze  cambio  concorrono  alla  determinazione  del
reddito  d'impresa  nell'esercizio  in  cui  sono  iscritte nel conto
economico.
    8. L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze  cambio
derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.
    9.  Al  numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427
del codice civile sono illustrati separatamente dal resto  i  criteri
di  trattamento  utilizzati  ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare
complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi
iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
    10. Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua
ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
salvo quanto stabilito nei commi precedenti per gli elementi monetari
indicati nel comma 2.
                             Articolo 19
                       (Bilancio consolidato)
    1.  Al  bilancio  consolidato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 18.
                             Articolo 20
             (Operatori economici diversi dalle imprese)
    1. Agli operatori economici diversi dalle imprese  si  applicano,
in  quanto  compatibili,  anche ai fini delle imposte sui redditi, le
regole  stabilite  ai  commi  1,  2,  4,  5  e  6  dell'articolo  16.
L'amministrazione  finanziaria,  entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative  di
propria competenza.
                             Sezione II
   (Disposizioni speciali per le banche e le societa' finanziarie)
                             Articolo 21
      (Criteri d'integrazione delle operazioni e di trattamento
                  delle relative differenze cambio)
    1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci
d'impresa redatti dalle banche e dalle societa' finanziarie a partire
da quelli relativi all'esercizio chiuso o in  corso  al  31  dicembre
1998.
    2. Le attivita', le passivita' e le operazioni fuori bilancio de-
nominate   in  valute  aderenti  o  comunque  variabili  in  funzione
dell'andamento dei tassi di campo delle valute aderenti sono tradotte
nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito
d'impresa,  applicando  i  rispettivi  tassi  di  conversione  e  nel
rispetto  degli  articoli  4  e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le
partecipazioni, le immobilizzazioni materiali  e  quelle  immateriali
che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a
pronti  o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di
conto, anche ai fini della determinazione del reddito  d'impresa,  al
tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.
    3.  Le  differenze  cambio  rilevate  ai sensi del comma 2, primo
periodo, sono incluse nel conto economico a norma  dell'articolo  21,
comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.
    4.  In alternativa a quando disposto nel comma 3, alle differenze
cambio  relative  alle  immobilizzazioni  finanziarie,  materiali   e
immateriali  che  non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente
sul mercato a pronti o su quello a termine puo' essere  riservato  il
seguente trattamento:
    a)  le  differenze  cambio inerenti ai titoli di debito, se posi-
tive, sono accreditate direttamente in una riserva non  distribuibile
specificamente  costituita; se negative, sono addebitate direttamente
alle riserve  preesistenti,  ivi  compresa  l'anzidetta  riserva  non
distribuibile.  Tali differenze vengono trasferite al conto economico
alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza  o  di  cessione  dei
rispettivi  titoli;  2) nel primo esercizio e in quelli successivi in
misura corrispondente a frazioni computate in  ragione  della  durata
residua  di  ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la differenza
cambio  rimanente  va  inclusa  per  intero   nel   conto   economico
dell'esercizio  nel quale la cessione avviene; 3) nel primo esercizio
e nei tre  successivi  in  quote  costanti  del  saldo  di  tutte  le
differenze;
    b)  le  differenze  cambio  relative  alle  partecipazioni,  alle
immobilizzazioni materiali e a quelle immateriali, se positive,  sono
accreditate  direttamente  in una riserva, specificamente costituita,
non  distribuibile  se  non  in  misura  corrispondente   ai   valori
realizzati   per   effetto   di   cessioni,   di  ammortamenti  o  di
svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle  riserve
preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile.
    5.  Le  differenze  cambio  concorrono  alla  determinazione  del
reddito d'impresa nell'esercizio  in  cui  sono  iscritte  nel  conto
economico  o,  limitatamente alle differenze indicate alla lettera b)
del comma 4, nell'esercizio in  cui  si  considerano  realizzate  per
effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.
    6.   Nella  nota  integrativa  del  bilancio  sono  separatamente
illustrati i criteri di rilevazione  e  di  trattamento  adottati  ai
sensi  dei  commi  2,  3  e  4  del  presente  articolo,  l'ammontare
complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi
iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
                             Articolo 22
        (Organismi di investimento collettivo del risparmio)
    1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza  esterna  degli
OICR si applicano le disposizioni contenute:
    a)  nell'articolo  16, commi da 1 a 6, inclusa la facolta' di cui
al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio  si
applicano anche i commi 7 e 8;
    b)  nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1 gennaio 1999;
nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto  di
gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6
dell'articolo 21.
                             Articolo 23
                       (Bilancio consolidato)
    1.  Al  bilancio  consolidato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21.
    2. Le  differenze  derivanti  dalla  conversione  del  patrimonio
netto,  denominato  in  valute  aderenti,  delle  imprese controllate
incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.
                             Sezione III
       (Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione)
                             Articolo 24
      (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento
                  delle relative differenze cambio)
    1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai  bilanci
d'impresa  redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli
relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
    2. Gli elementi  monetari  denominati  nelle  valute  aderenti  o
comunque  variabili  in  funzione  dell'andamento dei tassi di cambio
delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto,  anche  ai
fini   della  determinazione  del  reddito  d'impresa,  applicando  i
rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4  e  5
del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli
elementi   non   monetari   inclusi   tra  gli  investimenti  di  cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
    3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono
incluse nel conto economico.
    4.  In  alternativa  a quanto disposto nel comma 3, le differenze
cambio, ad eccezione di quelle  riferite  agli  investimenti  di  cui
all'articolo  24  del  decreto  legislativo  26  maggio 1997, n. 173,
possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5  e
6 dell'articolo 18.
    5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.
    6.   Nella   nota   integrativa   del  bilancio  sono  illustrati
separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai  sensi
dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio pos-
itive  e  negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello
stato patrimoniale.
    7. Ai fine dell'indicazione  nella  nota  integrativa  di  quanto
richiesto  dal  comma  7  dell'articolo 16 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n.173, si adotta in ogni caso  il  rispettivo  tasso  di
conversione.
                             Articolo 25
                       (Bilancio consolidato)
    1.  Al  bilancio  consolidato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 24.
    2. Le  differenze  derivanti  dalla  conversione  del  patrimonio
netto,  denominato  in  valute  aderenti,  delle  imprese controllate
incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto  alla
voce "Riserva di conversione".
                             (Omissis).
                              TITOLO VI
             (ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
                             Articolo 47
      (Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le
                     pubbliche amministrazioni)
    1.  Le  amministrazioni  e  i soggetti pubblici nei confronti dei
quali   sia   obbligatoria   la   presentazione   di   dichiarazioni,
attestazioni  ed  altri  documenti, ivi compresi quelli predisposti a
fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme
di  assicurazione  e  di  contribuzione  obbligatoria,   individuano,
nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  nelle  forme previste dai
rispettivi  ordinamenti,  gli  atti  che,  nel  periodo  transitorio,
possono  essere  prodotti  con  gli  importi  indicati  in  euro.  Le
amministrazioni e  i  soggetti  pubblici  interessati  assicurano  al
riguardo una piena e tempestiva informazione al pubblico.
    2.  Le  dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui redditi e sul
valore aggiunto e  quelle  in  materia  di  imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  (IRAP), nonche' le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta, possono essere presentate  con  gli  importi  indicati  in
euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1 gennaio
1999  ovvero  chiusi  nel  corso  di  tale anno, secondo le modalita'
stabilite dall'amministrazione tributaria  in  relazione  ai  diversi
tipi di imposta.
    3.   Al   fine  di  assicurare  la  coordinata  attuazione  delle
disposizioni di cui al presente  articolo,  le  amministrazioni  e  i
soggetti  pubblici  portano  a conoscenza del Comitato di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione  dell'euro  di  cui  all'articolo  14,
comma  1, della legge 17 dicembre 1997, n.  433, nonche' dei Comitati
provinciali per l'euro a seconda dei rispettivi ambiti di competenza,
le iniziative, gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei commi
1 e 2.
    4. All'adeguamento della modulistica, ancorche' prevista con atti
normativi, si  provvede  in  via  amministrativa,  nell'ambito  delle
competenze  spettanti ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.
                             Articolo 48
          (Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con
                    le pubbliche amministrazioni)
    1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della  legge  17  dicembre
1997,  n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni,  i  creditori  possono,  a  richiesta,  ottenere   i
pagamenti  in  euro  ed  i  debitori  possono  effettuare  in  euro i
versamenti, qualora le  operazioni  di  pagamento  e  versamento  non
avvengano in contanti.
    2.   Nell'ambito  di  ogni  singola  obbligazione  pecuniaria  la
richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento  da  parte
della   pubblica  amministrazione  si  intende  riferita  a  tutti  i
pagamenti o versamenti,  successivi  alla  richiesta,  inerenti  alla
medesima   obbligazione,   e  rimane  ferma  fino  all'estinzione  di
quest'ultima.
    3. Con decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  sono stabilite, sentita la Banca d'Italia,
le modalita' per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni
di tesoreria provinciale dello  Stato.  Sono  altresi'  stabilite  le
modalita'  per l'indicazione degli importi In euro nelle quietanze di
versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento
e' da effettuarsi in euro, nonche' per la rendicontazione delle rela-
tive operazioni.
                             Articolo 49
      (Attivita' contrattuale delle pubbliche amministrazioni)
    1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2,  comma  1,
lettera  f),  della  legge  17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988,  n. 400, sono emanate, per il periodo transitorio, disposizioni
intese  ad  adeguare  la  disciplina  in  materia  di  stipula  e  di
esecuzione  dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti
di   lavori,   forniture   e   servizi   alle   esigenze    derivanti
dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di
gara,  gli  avvisi,  le lettere di invito e, comunque, gli altri atti
preliminari  dichiarativi  dell'oggetto  e   delle   condizioni   del
contratto,  predisposti  dalla  pubblica  amministrazione nei casi di
procedure di gara comunitarie, contengano  l'indicazione  del  valore
della prestazione espresso in lire e in euro, ed assicurando altresi'
la  facolta' del privato contraente di esprimere in lire o in euro la
propria offerta.
                             Articolo 50
        (Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni)
    1.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ai fini dell'attuazione dell'articolo  13  della  legge  17
dicembre  1997,  n.  433,  determina  con proprio decreto i documenti
contabili dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi in ogni caso
il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, per i
quali, relativamente agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001,  sono
esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in euro.
    2.   Le   amministrazioni  pubbliche  non  statali,  individuano,
nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti,  i  documenti   contabili,
riferiti  agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, per i quali sono
indicati in appositi allegati gli importi  riassuntivi  in  euro,  in
conformita'  con  i  modelli  predisposti  ai fini della redazione di
conti consolidati in euro della pubblica amministrazione.
                             TITOLO VII
  (CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE)
                             Articolo 51
   (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative)
    1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale
o  amministrativa  espressa  in  lire  nelle   vigenti   disposizioni
normative  si  intende  espressa  anche  in  Euro secondo il tasso di
conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
    2. A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  ogni  sanzione  penale  o
amministrativa  espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative
e' tradotta in Euro secondo il tasso di conversione  irrevocabilmente
fissato ai sensi del Trattato.
    3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un
risultato  espresso  anche  con  decimali,  la  cifra  e' arrotondata
eliminando i decimali.
                             Articolo 52
  (Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
    1. Nell'articolo 16, primo comma, della legge 24  novembre  1981,
n.  689,  le  parole:  "...o, se piu favorevole, al doppio del minimo
della sanzione edittale" sono sostituite dalle seguenti:  "... o,  se
piu  favorevole  e  qualora  sia  stabilito  il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo".
                             Articolo 53
                         (Entrata in vigore)
    1. Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                             (Omissis).